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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1337/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7717/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3609/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 13/08/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239001835373000 INTIMAZIONE PAG
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020060037840141000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100039642245000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020239001835373000 emessa il 14/6/2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con la quale le si intimava il pagamento della somma complessiva di € 26.945,18 . Nell'eccepire l'infondatezza della pretesa fiscale, premetteva che l' intimazione succitata aveva per oggetto nr. 2 cartelle di pagamento:
- cartella n. 10020060037840141000, presumibilmente notificata il 10/10/2006, emessa per omesso pagamento della tassa IRPEF, IRAP e IVA dell'anno 2002, oltre sanzioni, interessi e addizionali
- cartella n. 10020100039642245000, presumibilmente notificata il 10/02/2011, sempre per omesso pagamento della tassa IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, interessi e addizionali, riferita all'annualità 2006.
La contribuente eccepiva l'invalidità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle predette cartelle e la conseguente prescrizione.
La CTP di Salerno , con sentenza n. 3609/2024 , accoglieva il ricorso ed avverso tale pronuncia proponeva appello l'AdE eccependo la regolarità delle notifiche delle due cartelle di pagamento 10020060037840141000,
n.10020100039642245000, ma anche l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, ovvero:
- un' intimazione n. 10020129007164779000 quale atto interruttivo del credito portato nella cartella n. 10020060037840141000 , notificata il 18/5/2012 - un' intimazione n. 10020129007166100000 quale atto interruttivo del credito portato nella cartella n. 10020100039642245000, notificata il 18/5/2012.
Tali notifiche erano state eseguite nelle mani di familiare definitosi convivente e, pertanto, nessuna comunicazione di avvenuta notifica andava eseguita. Solo per la cartella di pagamento 10020129007166100000 era stata eseguita comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale, attesa la irreperibilità del destinatario nel luogo ove la notifica era stata eseguita.
La contribuente si costituiva con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessun dubbio sussiste sulla regolarità della procedura di notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento per cui è causa . Vi è prova che le due cartelle furono correttamente notificate al contribuente e veniva prodotta la relata per ognuna di esse, su cui è riportato chiaramente il numero della cartella e l'attestazione che la notifica stessa era avvenuta a mani del destinatario o di persona con esso convivente .
A tal proposito viene ritenuta , dal giudice di primo grado, la nullità delle predette notifiche per assenza della seconda cartolina informativa, asseritamente da produrre da parte dell'accertatore, in quanto la notifica era avvenuta a familiare convivente del destinatario. Sul punto la S.C. ( Cass. 21972 del 5.8.2024) prevede che la disciplina della «notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente» è contenuta nell'art. 14 della legge 890 del 1982, che prevede espressamente, nella prima parte del comma 1, che essa «sia eseguita» (di regola) «a mezzo della posta, direttamente dagli uffici finanziari» e solo «ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge».
3.3. Tale disposizione non è stata abrogata e nemmeno derogata dall'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 . Consegue che è legittima la notificazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate a mezzo raccomandata postale, osservandosi al riguardo che in tale ipotesi non è richiesta né può essere pretesa la redazione della relata di notificazione, né altro adempimento che non sia espressamente previsto dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (cfr. Cass. n. 29642 del 2019, secondo cui «In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della I. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione»).
La cartella n. 10020060037840141000 e le intimazioni di pagamento n.
10020129007166100000 e n. 10020129007164779000 devono quindi ritenersi regolarmente notificate a persona convivente del debitore .Quanto alla cartella n.
10020100039642245000 essa risulta regolarmente notificata con la procedura dell'irreperibilità relativa , con deposito agli atti di prova dell'affissione all'albo comunale ed invio di raccomandata .
Quanto alla prescrizione comunque invocata dal contribuente, va invece ritenuto che essa abbia prodotto i suoi effetti estintivi .
Sebbene l'iniziale termine decennale non potesse ritenersi decorso in virtù della regolarità delle notifiche degli atti interruttivi prima descritti, va comunque osservato che esso riprendeva a decorrere dalla data del 18/5/2012, epoca in cui venivano regolarmente notificate le intimazioni n. 10020129007164779000 e n. 10020060037840141000. L'ulteriore atto interruttivo veniva posto in essere dall'Agenzia in data 14/6/2023 e quindi deve ritenersi che la pretesa fiscale sia perenta essendo decorso il termine decennale di prescrizione a partire dal
18/5/2012.
L'appello andrà quindi rigettato e le spese compensate attesa la complessità della materia trattata
PQM
rigetta l'appello e compensa le spese
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7717/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3609/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 13/08/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239001835373000 INTIMAZIONE PAG
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020060037840141000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100039642245000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020239001835373000 emessa il 14/6/2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con la quale le si intimava il pagamento della somma complessiva di € 26.945,18 . Nell'eccepire l'infondatezza della pretesa fiscale, premetteva che l' intimazione succitata aveva per oggetto nr. 2 cartelle di pagamento:
- cartella n. 10020060037840141000, presumibilmente notificata il 10/10/2006, emessa per omesso pagamento della tassa IRPEF, IRAP e IVA dell'anno 2002, oltre sanzioni, interessi e addizionali
- cartella n. 10020100039642245000, presumibilmente notificata il 10/02/2011, sempre per omesso pagamento della tassa IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, interessi e addizionali, riferita all'annualità 2006.
La contribuente eccepiva l'invalidità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle predette cartelle e la conseguente prescrizione.
La CTP di Salerno , con sentenza n. 3609/2024 , accoglieva il ricorso ed avverso tale pronuncia proponeva appello l'AdE eccependo la regolarità delle notifiche delle due cartelle di pagamento 10020060037840141000,
n.10020100039642245000, ma anche l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, ovvero:
- un' intimazione n. 10020129007164779000 quale atto interruttivo del credito portato nella cartella n. 10020060037840141000 , notificata il 18/5/2012 - un' intimazione n. 10020129007166100000 quale atto interruttivo del credito portato nella cartella n. 10020100039642245000, notificata il 18/5/2012.
Tali notifiche erano state eseguite nelle mani di familiare definitosi convivente e, pertanto, nessuna comunicazione di avvenuta notifica andava eseguita. Solo per la cartella di pagamento 10020129007166100000 era stata eseguita comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale, attesa la irreperibilità del destinatario nel luogo ove la notifica era stata eseguita.
La contribuente si costituiva con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessun dubbio sussiste sulla regolarità della procedura di notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento per cui è causa . Vi è prova che le due cartelle furono correttamente notificate al contribuente e veniva prodotta la relata per ognuna di esse, su cui è riportato chiaramente il numero della cartella e l'attestazione che la notifica stessa era avvenuta a mani del destinatario o di persona con esso convivente .
A tal proposito viene ritenuta , dal giudice di primo grado, la nullità delle predette notifiche per assenza della seconda cartolina informativa, asseritamente da produrre da parte dell'accertatore, in quanto la notifica era avvenuta a familiare convivente del destinatario. Sul punto la S.C. ( Cass. 21972 del 5.8.2024) prevede che la disciplina della «notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente» è contenuta nell'art. 14 della legge 890 del 1982, che prevede espressamente, nella prima parte del comma 1, che essa «sia eseguita» (di regola) «a mezzo della posta, direttamente dagli uffici finanziari» e solo «ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge».
3.3. Tale disposizione non è stata abrogata e nemmeno derogata dall'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 . Consegue che è legittima la notificazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate a mezzo raccomandata postale, osservandosi al riguardo che in tale ipotesi non è richiesta né può essere pretesa la redazione della relata di notificazione, né altro adempimento che non sia espressamente previsto dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (cfr. Cass. n. 29642 del 2019, secondo cui «In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della I. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione»).
La cartella n. 10020060037840141000 e le intimazioni di pagamento n.
10020129007166100000 e n. 10020129007164779000 devono quindi ritenersi regolarmente notificate a persona convivente del debitore .Quanto alla cartella n.
10020100039642245000 essa risulta regolarmente notificata con la procedura dell'irreperibilità relativa , con deposito agli atti di prova dell'affissione all'albo comunale ed invio di raccomandata .
Quanto alla prescrizione comunque invocata dal contribuente, va invece ritenuto che essa abbia prodotto i suoi effetti estintivi .
Sebbene l'iniziale termine decennale non potesse ritenersi decorso in virtù della regolarità delle notifiche degli atti interruttivi prima descritti, va comunque osservato che esso riprendeva a decorrere dalla data del 18/5/2012, epoca in cui venivano regolarmente notificate le intimazioni n. 10020129007164779000 e n. 10020060037840141000. L'ulteriore atto interruttivo veniva posto in essere dall'Agenzia in data 14/6/2023 e quindi deve ritenersi che la pretesa fiscale sia perenta essendo decorso il termine decennale di prescrizione a partire dal
18/5/2012.
L'appello andrà quindi rigettato e le spese compensate attesa la complessità della materia trattata
PQM
rigetta l'appello e compensa le spese
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono