Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1337
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Invalidità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ritiene che le notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione siano state regolari, sia a mani di persona convivente che tramite procedura di irreperibilità relativa. Tuttavia, rileva che il termine decennale di prescrizione, pur interrotto da atti notificati nel 2012, è decorso a partire da tale data, rendendo la pretesa fiscale perenta a seguito di un ulteriore atto interruttivo posto in essere dall'Agenzia nel 2023.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che, nonostante la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi, il termine decennale di prescrizione è decorso a partire dalla data dell'ultimo atto interruttivo valido (18/5/2012), e che un ulteriore atto interruttivo posto in essere dall'Agenzia nel 2023 ha reso la pretesa fiscale perenta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1337
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1337
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo