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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 712/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi giusta procura in atti dagli Avv.ti Luigi Scaramuzzino e Sonia Tarantino
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio su domanda congiunta.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 19.6.2025.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in RÒ NA (KR) il 6.4.2000 (atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2000, parte II, serie A, n. 6) e dalla loro unione sono nati due figli: , il Persona_1
16.7.2000 e , l'11.3.2004. Parte_3
Con sentenza n. 923/2022 del 3.12.2022 (proc. n. 475/2022 r.g.) il Tribunale di Crotone ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi anzidetti.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
19.6.2025, le parti indicate in epigrafe hanno chiesto la modifica delle condizioni inerenti ai loro rapporti economici e stabilite dalla sopra richiamata sentenza divorzile.
Con decreto del 22.6.2025, il Presidente ha designato lo scrivente quale giudice relatore e ha disposto la trasmissione degli atti al PM in sede per il prescritto parere.
1 Il 30.6.2025 il PM è intervenuto, nulla osservando.
2. La domanda di modifica va accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto normativo dei “giustificati motivi” ex art. 473-bis.29 c.p.c., essendo sopravvenuti fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione dei provvedimenti economici adottati con la sentenza divorzile.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo non appaiono in contrasto con norme imperative e pertanto possono essere poste a base della presente decisione.
Tali condizioni devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
. il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni divorzili di cui al ricorso introduttivo depositato il 19.6.2025 a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 10 luglio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 712/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi giusta procura in atti dagli Avv.ti Luigi Scaramuzzino e Sonia Tarantino
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio su domanda congiunta.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 19.6.2025.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in RÒ NA (KR) il 6.4.2000 (atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2000, parte II, serie A, n. 6) e dalla loro unione sono nati due figli: , il Persona_1
16.7.2000 e , l'11.3.2004. Parte_3
Con sentenza n. 923/2022 del 3.12.2022 (proc. n. 475/2022 r.g.) il Tribunale di Crotone ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi anzidetti.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
19.6.2025, le parti indicate in epigrafe hanno chiesto la modifica delle condizioni inerenti ai loro rapporti economici e stabilite dalla sopra richiamata sentenza divorzile.
Con decreto del 22.6.2025, il Presidente ha designato lo scrivente quale giudice relatore e ha disposto la trasmissione degli atti al PM in sede per il prescritto parere.
1 Il 30.6.2025 il PM è intervenuto, nulla osservando.
2. La domanda di modifica va accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto normativo dei “giustificati motivi” ex art. 473-bis.29 c.p.c., essendo sopravvenuti fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione dei provvedimenti economici adottati con la sentenza divorzile.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo non appaiono in contrasto con norme imperative e pertanto possono essere poste a base della presente decisione.
Tali condizioni devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
. il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni divorzili di cui al ricorso introduttivo depositato il 19.6.2025 a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 10 luglio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2