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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3458/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13776/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Resistente_1 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250063969935000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
- Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n. 07120250063969935000 per i motivi sopra esposti;
- Per l'effetto, annullare l'atto impugnato;
- Dichiarare prescritto il credito tributario e dichiarato decaduto l'ente impositore;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Resistente/Appellato:
Regione Campania: Voglia l'illustre Corte adita dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
ADER: a) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso cartella di pagamento n.
07120250063969935000, notificata in data 24.04.2025, relativa al pagamento della tassa automobilistica anno 2019, per euro 253,84. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo proprietaria di alcun veicolo nè tantomeno del veicolo tg. Targa_1 che risultava intestato dal 18.04.2012 a Nominativo_1, in ogni caso eccepiva la decadenza nonché la prescrizione del diritto di credito. Chiedeva declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si costituiva la Regione Campania, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere atteso che la U.O.S. Gestione Tassa Automobilistica aveva provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 964062977176, sotteso all'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituita, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata, ed alla prescrizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Depositava copia decreto n. 8 dell'1.12.2025 della Commissione per l'ammissione al beneficio del Gratuito Patrocinio di rigetto dell'istanza.
Parte ricorrente depositava in data 17.02.2026 memorie e chiedeva la liquidazione del compenso per gratuito patrocinio.
All' udienza del 18.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del processo la Regione Campania ha richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo provveduto, in autotutela, ad annullare l'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato. Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D.
Lgs. n.546/92. Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dell'esito della stessa appare equo compensare le stesse.
Va evidenziato che non è dato provvedere alla liquidazione del compenso invocato dal difensore della ricorrente ai sensi del T.U. n. 152/02 non risultando la parte ammessa per il presente procedimento al beneficio del patrocinio a spese dello Stato così come da decreto della Commissione per l'ammissione al beneficio del Gratuito Patrocinio depositato in atti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13776/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Resistente_1 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250063969935000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
- Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n. 07120250063969935000 per i motivi sopra esposti;
- Per l'effetto, annullare l'atto impugnato;
- Dichiarare prescritto il credito tributario e dichiarato decaduto l'ente impositore;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Resistente/Appellato:
Regione Campania: Voglia l'illustre Corte adita dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
ADER: a) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso cartella di pagamento n.
07120250063969935000, notificata in data 24.04.2025, relativa al pagamento della tassa automobilistica anno 2019, per euro 253,84. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo proprietaria di alcun veicolo nè tantomeno del veicolo tg. Targa_1 che risultava intestato dal 18.04.2012 a Nominativo_1, in ogni caso eccepiva la decadenza nonché la prescrizione del diritto di credito. Chiedeva declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si costituiva la Regione Campania, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere atteso che la U.O.S. Gestione Tassa Automobilistica aveva provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 964062977176, sotteso all'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituita, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata, ed alla prescrizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Depositava copia decreto n. 8 dell'1.12.2025 della Commissione per l'ammissione al beneficio del Gratuito Patrocinio di rigetto dell'istanza.
Parte ricorrente depositava in data 17.02.2026 memorie e chiedeva la liquidazione del compenso per gratuito patrocinio.
All' udienza del 18.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del processo la Regione Campania ha richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo provveduto, in autotutela, ad annullare l'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato. Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D.
Lgs. n.546/92. Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dell'esito della stessa appare equo compensare le stesse.
Va evidenziato che non è dato provvedere alla liquidazione del compenso invocato dal difensore della ricorrente ai sensi del T.U. n. 152/02 non risultando la parte ammessa per il presente procedimento al beneficio del patrocinio a spese dello Stato così come da decreto della Commissione per l'ammissione al beneficio del Gratuito Patrocinio depositato in atti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.