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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/02/2024, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1898/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1898/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 1999/2021 pubblicata in data 25/05/2021
TRA
e (avv.to L'Abbate Giuseppe) Parte_1 Parte_2 Parte_3
appellanti
E
(avv.to Colucci Bruno) Controparte_1
appellato
All'udienza del 7.11.2023 la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
FATTO E DIRITTO
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
per sentir dichiarare il diritto di proprietà esclusiva della stanza a maestrale della scala ed alla
[...] quale si accede per maggiore comodità dal trappeto, così come riportato nell'atto di divisione del
16/06/1947 per notar , rep. 3901, per un totale di mq 46 e mc. 207, identificata già in Persona_1
catasto terreni al foglio 66 ptc. 105, ordinando al convenuto di eliminare, a proprie spese, le opere eseguite sul predetto immobile e di ripristinare lo stato dei luoghi, così come descritto sempre nell'atto di divisione del 16/06/1947.
Esponevano di essere comproprietarie del fabbricato sito in agro di Monopoli alla c.da Peroscia, denominato “Masseria Ebreo”, pervenuto a per successione di e Parte_1 Persona_2 pagina 1 di 5 pervenuto a e per successione di in favore di Parte_2 Parte_3 Persona_2 [...]
e successiva successione di padre di e coniuge di Pt_4 Parte_4 Parte_2 Pt_3
giuste denunce di successione di del 01/07/1960 e dichiarazione di successione
[...] Persona_2
integrativa del 16/10/2008 e denuncia di successione di del 29/07/2005. Parte_4
Precisavano, inoltre, che nella descrittiva dell'atto di divisione del 16/06/1947 e nella perizia giurata di stima del Geom. che era parte integrante della divisione, la quarta quota del Persona_3
progetto di divisione assegnata a comprendeva: Persona_2
- una stanza con solaio in legno prospiciente sul piccolo spiazzo secondario messo fra i due gruppi di fabbricati;
- una scala vicina dalla quale si accede ad un vano in ammezzato, soprastante alla stanza di cui sopra, nonché al primo piano;
- un'altra stanza a maestrale della scala ed alla quale attualmente si accede per maggior comodità dal (del) trappeto.
Perso Deducevano che il trappeto in parola apparteneva per metà ai germani fu e per l'altra Per_3
metà agli eredi di . Parte_5
Riferivano, inoltre, che il , comproprietario di porzione di fabbricati confinanti e CP_1
comproprietario del 20% del trappeto, approfittando di un periodo di assenza di e Parte_1 dell'affittuaria nel 1988 aveva eliminato la porta posizionata nella scala interna di Persona_4
accesso ai lastrici solari dal trappeto e negli anni successivi era penetrato nel trappeto dal lastrico solare ed aveva realizzato una chiusura precaria in muratura tra il trappeto e la stanza oggetto di causa con apertura di una finestra e una porta di ingresso sul piazzale opposto.
Specificavano che vane erano state le richieste avanzate per ottenere il rilascio della stanza e priva di riscontro era rimasta l'ultima missiva del 12/04/2010, inviata al ed alla CP_1 Org_1
detentore insieme al della porzione di fabbricato di cui rivendicavano la proprietà. CP_1
Riferivano, altresì, che nel 2002 il aveva eseguito, pur non avendone titolo, l'accatastamento di CP_1
detta stanza inglobandola in altre porzioni del fabbricato di sua esclusiva proprietà, facente parte sia del foglio n. 66, ptc. 105 che del foglio 66 ptc. 103.
Le attrici rivendicavano, pertanto, sia la proprietà dell'immobile riportato in catasto fabbricati di Bari –
Comune di Monopoli - foglio 66 ptc. 105 (della superficie lorda mq 46,00 e mc. 207,00), sia la rimozione della muratura precaria tra il trappeto e la stanza rivendicata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/12/2010 si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum.
pagina 2 di 5 Nel merito allegava i titoli a fondamento del possesso esclusivo della predetta stanza ed instava per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale, con sentenza 1999/2021 pubblicata in data
25/05/2021, rigettava la domanda.
Qualificava la domanda attorea come azione di rivendica e concludeva che parte attrice non aveva offerto la prova del diritto di proprietà sul bene avendo, a tal fine, richiamato unicamente l'atto di divisione per notar del 16.06.1947 avente valenza meramente dichiarativa. Per_1
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Pt_3
contestando che il primo giudice aveva erroneamente omesso:
[...]
- di valutare un fatto decisivo rappresentato dalle risultanze CTU ammessa in primo grado da cui era emersa la titolarità, in capo ad esse appellanti, della stanza oggetto di causa;
- di ammettere le prove orali richieste e mirate a dimostrare il possesso continuato ed ininterrotto della stanza dal 1942 al 1998.
Instavano per la riforma integrale della sentenza.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e nel Controparte_1
merito instando per il rigetto.
Ciò posto, deve essere preliminarmente disattesa la censura relativa alla formale ammissibilità dell'atto di appello
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018)
Orbene, nel caso di specie, l'atto di appello, pur censurando la decisione di primo grado nella sua interezza, contiene una sufficiente individuazione di tutti i punti contestati affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa con cui sono state confutate le ragioni addotte dal primo giudice (vd. per tutte Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Nel merito l'appello è infondato pagina 3 di 5 Com'è noto, chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione (Cass. n. 14734/2018; n. 28865/2021).
Tale regola probatoria, valevole in tema di azione di rivendicazione, deve essere considerata in rapporto al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'atto divisionale non ha per sé solo, nei confronti dei terzi, forza probante del diritto di proprietà attribuito al condividente. Pertanto, quando l'atto è fatto valere fuori dalla cerchia dei condividenti o loro aventi causa, occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene
è stato attribuito in sede di divisione (Cass. n. 282/1972; n. 3724/1987; n. 1295/1977; n. 1511/1979;
n.3669/1987; n. 4828/1994; 9041/2006; n. 27034/2006; n4730/2015; n. 1392/2012; Ordinanza|19 luglio
2022| n. 22661).
Orbene, nel caso di specie, l''atto di divisione per Notar del 16.6.1947 non contiene una Per_1
descrizione del patrimonio del de cuius né menziona i titoli di acquisto dei beni da assegnare ma attribuisce le quote ai danti causa delle odierne attrici recependo la perizia di stima e divisione dei beni stessi redatta dal Geom. . Persona_3
Né alcun elemento favorevole alle attrici- odierne appellanti può essere ricavato dalle risultanze della
CTU di cui viene censurata l'omessa valutazione da parte del primo giudice.
Ed infatti al CTU era stato chiesto: "previo esame degli atti e ispezione dei luoghi, accerti se la
"stanza" oggetto dell'atto di citazione sia menzionata e quindi costituisca oggetto dei titoli a cui le parti fanno riferimento nei rispettivi atti, svolgendo ove necessario le opportune indagini catastali".
A fronte di tale quesito, gli accertamenti esperiti dal CTU sono consistiti unicamente in una meticolosa descrizione dei luoghi anche dal punto di vista strutturale omettendo qualsivoglia analisi e menzione dei titoli di acquisto della proprietà.
Il CTU conclude: “…gli esiti delle operazioni porterebbero ad individuare la stanza oggetto dell'atto di citazione come di proprietà delle attuali attrici, così come regolarmente riportata nell'atto di divisione del 16.06.1947”.
La CTU, quindi ha confermato quanto già rappresentato nell'atto di divisione, senza estendere gli accertamenti al fine di dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione .
Inconferenti si appalesano, altresì, le richieste di prova per testi ai fini della ricostruzione del diritto di proprietà sul bene da parte dei precedenti danti causa e, come indicato nelle comparse conclusionali, al fine di provare il possesso pacifico e ininterrotto delle odierne appellanti e loro danti causa almeno dalla stipula dell'atto di divisione notaio del 16.06.1947. Persona_1
pagina 4 di 5 I capitoli di prova, infatti, hanno ad oggetto la conduzione in fitto degli immobili facenti parte della masserie ebreo in cui rientra la stanza oggetto di causa nonché la posizione e l'uso cui detta stanza è stata adibita da parte da parte dell'affittuario . Persona_5
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto l'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari I sezione civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
1999/2021 pubblicata in data 25/05/2021, così provvede: rigetta l'appello;
condanna le appellanti al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Controparte_1 liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data
6.02.2024
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1898/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 1999/2021 pubblicata in data 25/05/2021
TRA
e (avv.to L'Abbate Giuseppe) Parte_1 Parte_2 Parte_3
appellanti
E
(avv.to Colucci Bruno) Controparte_1
appellato
All'udienza del 7.11.2023 la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
FATTO E DIRITTO
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
per sentir dichiarare il diritto di proprietà esclusiva della stanza a maestrale della scala ed alla
[...] quale si accede per maggiore comodità dal trappeto, così come riportato nell'atto di divisione del
16/06/1947 per notar , rep. 3901, per un totale di mq 46 e mc. 207, identificata già in Persona_1
catasto terreni al foglio 66 ptc. 105, ordinando al convenuto di eliminare, a proprie spese, le opere eseguite sul predetto immobile e di ripristinare lo stato dei luoghi, così come descritto sempre nell'atto di divisione del 16/06/1947.
Esponevano di essere comproprietarie del fabbricato sito in agro di Monopoli alla c.da Peroscia, denominato “Masseria Ebreo”, pervenuto a per successione di e Parte_1 Persona_2 pagina 1 di 5 pervenuto a e per successione di in favore di Parte_2 Parte_3 Persona_2 [...]
e successiva successione di padre di e coniuge di Pt_4 Parte_4 Parte_2 Pt_3
giuste denunce di successione di del 01/07/1960 e dichiarazione di successione
[...] Persona_2
integrativa del 16/10/2008 e denuncia di successione di del 29/07/2005. Parte_4
Precisavano, inoltre, che nella descrittiva dell'atto di divisione del 16/06/1947 e nella perizia giurata di stima del Geom. che era parte integrante della divisione, la quarta quota del Persona_3
progetto di divisione assegnata a comprendeva: Persona_2
- una stanza con solaio in legno prospiciente sul piccolo spiazzo secondario messo fra i due gruppi di fabbricati;
- una scala vicina dalla quale si accede ad un vano in ammezzato, soprastante alla stanza di cui sopra, nonché al primo piano;
- un'altra stanza a maestrale della scala ed alla quale attualmente si accede per maggior comodità dal (del) trappeto.
Perso Deducevano che il trappeto in parola apparteneva per metà ai germani fu e per l'altra Per_3
metà agli eredi di . Parte_5
Riferivano, inoltre, che il , comproprietario di porzione di fabbricati confinanti e CP_1
comproprietario del 20% del trappeto, approfittando di un periodo di assenza di e Parte_1 dell'affittuaria nel 1988 aveva eliminato la porta posizionata nella scala interna di Persona_4
accesso ai lastrici solari dal trappeto e negli anni successivi era penetrato nel trappeto dal lastrico solare ed aveva realizzato una chiusura precaria in muratura tra il trappeto e la stanza oggetto di causa con apertura di una finestra e una porta di ingresso sul piazzale opposto.
Specificavano che vane erano state le richieste avanzate per ottenere il rilascio della stanza e priva di riscontro era rimasta l'ultima missiva del 12/04/2010, inviata al ed alla CP_1 Org_1
detentore insieme al della porzione di fabbricato di cui rivendicavano la proprietà. CP_1
Riferivano, altresì, che nel 2002 il aveva eseguito, pur non avendone titolo, l'accatastamento di CP_1
detta stanza inglobandola in altre porzioni del fabbricato di sua esclusiva proprietà, facente parte sia del foglio n. 66, ptc. 105 che del foglio 66 ptc. 103.
Le attrici rivendicavano, pertanto, sia la proprietà dell'immobile riportato in catasto fabbricati di Bari –
Comune di Monopoli - foglio 66 ptc. 105 (della superficie lorda mq 46,00 e mc. 207,00), sia la rimozione della muratura precaria tra il trappeto e la stanza rivendicata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/12/2010 si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum.
pagina 2 di 5 Nel merito allegava i titoli a fondamento del possesso esclusivo della predetta stanza ed instava per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale, con sentenza 1999/2021 pubblicata in data
25/05/2021, rigettava la domanda.
Qualificava la domanda attorea come azione di rivendica e concludeva che parte attrice non aveva offerto la prova del diritto di proprietà sul bene avendo, a tal fine, richiamato unicamente l'atto di divisione per notar del 16.06.1947 avente valenza meramente dichiarativa. Per_1
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Pt_3
contestando che il primo giudice aveva erroneamente omesso:
[...]
- di valutare un fatto decisivo rappresentato dalle risultanze CTU ammessa in primo grado da cui era emersa la titolarità, in capo ad esse appellanti, della stanza oggetto di causa;
- di ammettere le prove orali richieste e mirate a dimostrare il possesso continuato ed ininterrotto della stanza dal 1942 al 1998.
Instavano per la riforma integrale della sentenza.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e nel Controparte_1
merito instando per il rigetto.
Ciò posto, deve essere preliminarmente disattesa la censura relativa alla formale ammissibilità dell'atto di appello
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018)
Orbene, nel caso di specie, l'atto di appello, pur censurando la decisione di primo grado nella sua interezza, contiene una sufficiente individuazione di tutti i punti contestati affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa con cui sono state confutate le ragioni addotte dal primo giudice (vd. per tutte Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Nel merito l'appello è infondato pagina 3 di 5 Com'è noto, chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione (Cass. n. 14734/2018; n. 28865/2021).
Tale regola probatoria, valevole in tema di azione di rivendicazione, deve essere considerata in rapporto al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'atto divisionale non ha per sé solo, nei confronti dei terzi, forza probante del diritto di proprietà attribuito al condividente. Pertanto, quando l'atto è fatto valere fuori dalla cerchia dei condividenti o loro aventi causa, occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene
è stato attribuito in sede di divisione (Cass. n. 282/1972; n. 3724/1987; n. 1295/1977; n. 1511/1979;
n.3669/1987; n. 4828/1994; 9041/2006; n. 27034/2006; n4730/2015; n. 1392/2012; Ordinanza|19 luglio
2022| n. 22661).
Orbene, nel caso di specie, l''atto di divisione per Notar del 16.6.1947 non contiene una Per_1
descrizione del patrimonio del de cuius né menziona i titoli di acquisto dei beni da assegnare ma attribuisce le quote ai danti causa delle odierne attrici recependo la perizia di stima e divisione dei beni stessi redatta dal Geom. . Persona_3
Né alcun elemento favorevole alle attrici- odierne appellanti può essere ricavato dalle risultanze della
CTU di cui viene censurata l'omessa valutazione da parte del primo giudice.
Ed infatti al CTU era stato chiesto: "previo esame degli atti e ispezione dei luoghi, accerti se la
"stanza" oggetto dell'atto di citazione sia menzionata e quindi costituisca oggetto dei titoli a cui le parti fanno riferimento nei rispettivi atti, svolgendo ove necessario le opportune indagini catastali".
A fronte di tale quesito, gli accertamenti esperiti dal CTU sono consistiti unicamente in una meticolosa descrizione dei luoghi anche dal punto di vista strutturale omettendo qualsivoglia analisi e menzione dei titoli di acquisto della proprietà.
Il CTU conclude: “…gli esiti delle operazioni porterebbero ad individuare la stanza oggetto dell'atto di citazione come di proprietà delle attuali attrici, così come regolarmente riportata nell'atto di divisione del 16.06.1947”.
La CTU, quindi ha confermato quanto già rappresentato nell'atto di divisione, senza estendere gli accertamenti al fine di dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione .
Inconferenti si appalesano, altresì, le richieste di prova per testi ai fini della ricostruzione del diritto di proprietà sul bene da parte dei precedenti danti causa e, come indicato nelle comparse conclusionali, al fine di provare il possesso pacifico e ininterrotto delle odierne appellanti e loro danti causa almeno dalla stipula dell'atto di divisione notaio del 16.06.1947. Persona_1
pagina 4 di 5 I capitoli di prova, infatti, hanno ad oggetto la conduzione in fitto degli immobili facenti parte della masserie ebreo in cui rientra la stanza oggetto di causa nonché la posizione e l'uso cui detta stanza è stata adibita da parte da parte dell'affittuario . Persona_5
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto l'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari I sezione civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
1999/2021 pubblicata in data 25/05/2021, così provvede: rigetta l'appello;
condanna le appellanti al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Controparte_1 liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data
6.02.2024
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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