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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3490/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. ZANETTI Parte_1 C.F._1
MICHELA, c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ZANETTI MICHELA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 16/09/2025;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 15/01/2025; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 01/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- affido congiunto della figlia con collocazione stabile presso la madre;
Persona_2
- il padre, vista l'età della minore (9 mesi), potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso;
- I genitori concordano nel prevedere, in favore del padre, un diritto di frequentazione pari a tre giorni a settimana, con pernottamento, comprendenti due giorni infrasettimanali e una giornata del fine settimana. La determinazione concreta dei giorni di permanenza avverrà di volta in volta sulla base degli impegni lavorativi e personali di entrambi i genitori, mediante accordo tra le parti, senza un calendario fisso stante l'età della minore. Per quanto riguarda il fine settimana, i genitori confermano un'organizzazione flessibile: la giornata destinata al padre (e quella restante destinata alla madre) verrà stabilita settimanalmente in modo condiviso, senza una rigida alternanza dei weekend. La minore trascorrerà pertanto abitualmente momenti con ciascun genitore in tutti i fine settimana, pur mantenendo la ripartizione complessiva di almeno tre giorni settimanali presso il padre. Le festività saranno alternate con diritto di entrambi i genitori di trascorrere le ferie estive pari a 15 giorni anche non consecutivi;
- le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia, afferenti all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia;
- ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- la Sig.ra stante la volontà di reperire una diversa ed idonea abitazione, avrà la facoltà di Parte_1 trasferire la propria residenza, unitamente alla minore e, stante che il padre è uscito Per_1 definitivamente dall'abitazione, si impegna a versare a favore del sig. un'indennità di CP_1 occupazione pari ad euro 150,00, oltre ad assumersi tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e alle utenze, sino al trasferimento della madre presso altro immobile;
- il padre, si obbliga a concorre al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre della somma complessiva di euro 300,00, anche in considerazione del concreto diritto di visita sopra concordato. Detta somma verrà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere compensata. Inoltre il padre concorrerà al 50% di tutte le spese straordinarie effettuate a favore della figlia, concordate preventivamente, in base al Protocollo dell'intestato Tribunale.
pagina 2 di 3 - i ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere in futuro altro a pretendere relativo ai fatti già esposti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...]
OL (MO) il 15/09/1993 e nato a [...] il CP_1
04/07/1989 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3490/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. ZANETTI Parte_1 C.F._1
MICHELA, c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ZANETTI MICHELA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 16/09/2025;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 15/01/2025; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 01/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- affido congiunto della figlia con collocazione stabile presso la madre;
Persona_2
- il padre, vista l'età della minore (9 mesi), potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso;
- I genitori concordano nel prevedere, in favore del padre, un diritto di frequentazione pari a tre giorni a settimana, con pernottamento, comprendenti due giorni infrasettimanali e una giornata del fine settimana. La determinazione concreta dei giorni di permanenza avverrà di volta in volta sulla base degli impegni lavorativi e personali di entrambi i genitori, mediante accordo tra le parti, senza un calendario fisso stante l'età della minore. Per quanto riguarda il fine settimana, i genitori confermano un'organizzazione flessibile: la giornata destinata al padre (e quella restante destinata alla madre) verrà stabilita settimanalmente in modo condiviso, senza una rigida alternanza dei weekend. La minore trascorrerà pertanto abitualmente momenti con ciascun genitore in tutti i fine settimana, pur mantenendo la ripartizione complessiva di almeno tre giorni settimanali presso il padre. Le festività saranno alternate con diritto di entrambi i genitori di trascorrere le ferie estive pari a 15 giorni anche non consecutivi;
- le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia, afferenti all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia;
- ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- la Sig.ra stante la volontà di reperire una diversa ed idonea abitazione, avrà la facoltà di Parte_1 trasferire la propria residenza, unitamente alla minore e, stante che il padre è uscito Per_1 definitivamente dall'abitazione, si impegna a versare a favore del sig. un'indennità di CP_1 occupazione pari ad euro 150,00, oltre ad assumersi tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e alle utenze, sino al trasferimento della madre presso altro immobile;
- il padre, si obbliga a concorre al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre della somma complessiva di euro 300,00, anche in considerazione del concreto diritto di visita sopra concordato. Detta somma verrà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere compensata. Inoltre il padre concorrerà al 50% di tutte le spese straordinarie effettuate a favore della figlia, concordate preventivamente, in base al Protocollo dell'intestato Tribunale.
pagina 2 di 3 - i ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere in futuro altro a pretendere relativo ai fatti già esposti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...]
OL (MO) il 15/09/1993 e nato a [...] il CP_1
04/07/1989 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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