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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/11/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1417/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 2190/2024, pubblicata il 24.09.2024
TRA
elettivamente domiciliata in San Ferdinando di Puglia (BT), alla via Parte_1
Dante Alighieri n. 72, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mario Ferrante, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Roma Controparte_1 alla via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Affatato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
e elettivamente domiciliate in Napoli al C.so Vittorio Emanuele, CP_2 CP_3
170 presso lo studio dell'Avv. Fabio Saccone che le rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellate –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7/10/2021, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, e unitamente alla CP_2 CP_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti Controparte_4 conclusioni: “A) accertare e dichiarare la responsabilità della conducente dell'autovettura Mercedes classe
A - tg. BT 225 ZD - nella causazione del sinistro meglio descritto in premessa;
B) per l'effetto condannare
1 essi convenuti - in solido tra loro -, al pagamento della complessiva somma di € 58.104,50 per i danni derivati dalle lesioni subite alla persona per il sinistro per cui è causa o, in subordine, in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
C) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - il 22.11.2016, alle ore 10:00 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede posto a sinistra rispetto al senso di marcia veicolare di Via
Ofanto, nei pressi del civico 58, in San Ferdinando di Puglia, sopraggiungeva l'autovettura
Mercedes, classe A, tg. BT 225 ZD, di proprietà di e condotta da che, CP_5 CP_2 agganciandola con lo specchietto retrovisore sinistro, la scaraventava al suolo;
- a causa del violento impatto, riportava lesioni fisiche per la cura delle quali veniva trasportata presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Cerignola ove, eseguita radiografia della colonna lombosacrale, veniva dimessa con indicazione di riposo assoluto;
- per il persistere della lombalgia, in data 26/11/2016 eseguiva ulteriori accertamenti e consulenze ortopediche, che imponevano l'immediato ricovero ospedaliero;
- in data 27/11/2017 veniva ricoverata d'urgenza presso la U.O.C. di neurochirurgia del Policlinico di Bari con diagnosi di «...lombalgia persistente in frattura L1 post-incidente stradale...» ove, in data 01/12/2016, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di «...vertebroplastica di L1...», per poi essere dimessa in data 05/12/2016 con postumi;
- la richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia che assicurava per la rca l'autovettura CP_1
Mercedes al momento del sinistro, rimaneva senza esito, per asserita assenza di testimoni all'accaduto o di verbali dell'autorità e poiché, dalle indagini espletate sul dispositivo satellitare, installato sul veicolo assicurato, risultava «... che il veicolo non si trovava al momento del sinistro nel luogo dell'incidente dichiarato...»; - a seguito di denuncia da parte della Compagnia, veniva aperto un procedimento penale a suo carico, per il reato di cui all'art. 642 c.p. (“perché al fine di conseguire un indennizzo dalla società assicurativa denunciava un sinistro mai avvenuto”), che si CP_1 concludeva con sentenza n. 708 del 09/09/2020, del Tribunale di Trieste, di assoluzione per insussistenza del fatto.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva l'inammissibilità e/o nullità Controparte_4 dell'atto di citazione, per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata e comunque non provata, con vittoria delle spese di lite e compensi professionali.
e rimanevano contumaci. CP_2 CP_3
Istruita la causa con prove documentali, prova orale e C.T.U., con sentenza n. 2190/2024, del
24/09/2024, il Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) Rigetta la domanda e per l'effetto condanna la
a rimborsare le spese di lite sostenute da pari ad € 9.872,10 per compenso professionale, Pt_1 CP_1 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) pone definitivamente le spese di C.T.U., per come liquidate in corso di causa, a carico dell'attrice, con il diritto della di ripetere da quest'ultima CP_1 quanto eventualmente già versato al CTU in virtù del decreto di liquidazione”.
2 Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello formulando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, in Parte_1 accoglimento dell'istanza di inibitoria, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ricorrendone i presupposti di legge;
2) in via principale, accogliersi la presente impugnazione e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, accogliere le domante formulate dalla Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come meglio sopra richiamate ed
[...] esplicitate, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi e spese di lite per il doppio grado di giudizio;
3) in via gradata, in riforma dell'impugnata sentenza, stante il riconoscimento di una parziale dimostrazione della domanda, per come affermato in sentenza (domanda in parte provata) decretare per una compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento di quelle del presente grado di appello”.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o Controparte_4
l'infondatezza della richiesta di inibitoria e il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio.
Si sono costituite in giudizio anche e chiedendo dichiararsi nullo e/o CP_3 CP_2 inammissibile l'appello, per violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito, dichiararsi l'infondatezza dell'appello, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 22.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 352, co.1, c.p.c.
1.Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di parte attrice, osservando che: - l'attrice non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., “non avendo sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda”; - l'esito dell'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere accertata la dinamica del sinistro stradale, attesa la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle testimoni, figlie dell'attrice (“se la prima ha riferito che, nel giorno e nell'ora indicati, insieme alla mamma, l'odierna attrice, vi erano solo lei e la sorella, quest'ultima ha, invece, dichiarato che, sul luogo del sinistro, oltre a loro, vi erano anche i loro figli nei passeggini. Ancora, mentre la prima ha riferito di aver accompagnato lei stessa la madre presso il Pronto Soccorso, la seconda ha riferito che, nell'immediatezza dei fatti la tornò a casa, salvo poi essere portata la sera al Pronto Soccorso, Pt_1 con l'ambulanza. Orbene, tale ultima circostanza risulta, oltretutto, smentita dal referto di Pronto Soccorso presente agli atti dal quale emerge in maniera chiara e incontrovertibile che l'attrice giunse in Ospedale con mezzi propri, non di sera, ma nel primo pomeriggio, ossia, alle 14:47. Da ultimo, ulteriori contraddizioni emergono con riferimento alla circostanza per la quale a detta di una figlia, a seguito del sinistro, la passeggera dell'autovettura “scese e disse che mia madre stava bene e quindi andarono via entrambe” e che
“le generalità le abbiamo avute tramite ricerche sulla macchina”, mentre, a detta dell'altra “nella macchina
c'erano due donne, una delle quali scese e disse alla conducente di fermarsi. Ma la conducente proseguì dritto e la passeggera rincorse la macchina e quindi andarono via entrambe. Noi conoscevamo le due donne, che abitano a San Ferdinando da tanti anni”) e la differente ricostruzione dell'evento fornita dalle
3 sorelle in sede di s.i.t. (“entrambe le sorelle in sede di s.i.t. hanno riferito che, la CP_2 CP_2 Pt_1 non veniva attinta dalla loro autovettura ma che, piuttosto, cadeva a terra, scivolando da sola”); - nemmeno i referti di pronto soccorso hanno permesso di superare le contraddizioni in cui sono incorse le testimoni, in quanto “in quello relativo al giorno dell'incidente si fa riferimento ad un incidente stradale, mentre, in quello del 27.11.2016 emergerebbe che la causa delle lesioni patite dalla sia Pt_1 addebitabile ad una riferita caduta accidentale”; - l'assoluzione della dal reato di frode Pt_1 assicurativa non rileva ai fini della decisione, così come la relazione di CTU medico-legale esperita nel corso del giudizio, in quanto la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, essendo il ricorso al consulente finalizzato solo a valutare tecnicamente dati già acquisiti agli atti di causa.
2.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dalle sorelle poiché la lettura complessiva CP_2 dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi del primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342
c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U.,
27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
3. Con un primo motivo di gravame - “Sulla erronea applicazione del principio della “ragione più liquida” - l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che “la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al
Giudice di scegliere la soluzione più idonea...”, contestando l'improprio richiamo e impiego, da parte del Tribunale, del principio in questione, stante l'assenza di altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
L'appellante lamenta che l'applicazione del principio della ragione più liquida ha indotto il
Tribunale a omettere l'analisi di tutte le questioni dedotte dall'attrice a sostegno della propria domanda, così addivenendo erroneamente al rigetto della stessa.
4. Con il secondo motivo– “Sulla illegittima attribuzione dell'onere della prova in violazione dell'art.
2054 I° co. c.c.” – l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che “l'attrice non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697 c.c.”, sostenendo, al contrario, di aver fornito tutti gli elementi idonei a dimostrare l'evento dedotto a fondamento della domanda, sia con riferimento all'an debeatur che al nesso di causalità tra il
4 sinistro stradale e le lesioni riportate, dolendosi altresì che il Tribunale ha posto l'onere probatorio a suo carico, esonerando la Compagnia dal fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, co. 1,
c.c.
5. Con il terzo motivo di gravame – “Sulla erronea valutazione delle risultanze istruttorie” –
l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto il fatto storico non provato, alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle testimoni e (figlie della . Deduce che, in realtà, le Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 dichiarazioni rese dalle figlie, seppur risultate incongruenti quanto a marginali aspetti (da addebitare al notevole lasso di tempo – circa sette anni – intercorso tra il momento dell'incidente e quello della deposizione testimoniale), hanno comunque raggiunto lo scopo principale, di confermare l'avvenimento del sinistro. Inoltre, la dicitura “caduta accidentale”, riportata nel documento avente ad oggetto la consulenza dell'U.O. di ortopedia di Bari, deve considerarsi un mero “errore”, essendo ciò “facilmente desumibile anche alla luce del quesito diagnostico del medico richiedente”.
Contesta altresì che il giudice di prime cure non ha dato rilevanza né alla C.T.U. medico legale
(dalla quale emergerebbe la compatibilità delle lesioni con il sinistro), né tantomeno alla sentenza penale di assoluzione, nei suoi confronti, dal reato di frode assicurativa.
L'appellante sottolinea che i fatti sono stati provati attraverso le testimonianze assunte in corso di causa, la documentazione medica del consulente di parte e le risultanze della CTU medico legale, all'esito della quale è stata accertata la compatibilità delle lesioni con il sinistro.
6. Il primo motivo di appello, così come formulato, è ad avviso della Corte inammissibile, non apprezzandosi, in capo all'appellante, un interesse concreto a dolersi del richiamo, da parte del primo giudice, al principio della ragione più liquida, dal quale, a ben vedere, il Tribunale non ha fatto discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per l'odierna appellante, avendo deciso la causa nel merito, all'esito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie. Invero, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata e dall'iter logico motivazionale seguito dal
Tribunale, risulta evidente come il giudice di prime cure sia addivenuto alla decisione finale attraverso la valutazione di tutte le questioni e le prove fornite dalle parti.
La non ha neanche indicato “le ragioni” che il giudice di prime cure, in applicazione del Pt_1 principio della ragione più liquida, avrebbe omesso di valutare e che, ex adverso, avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini della decisione, né tantomeno le conseguenze sfavorevoli a lei derivate dall'applicazione del principio in parola.
La circostanza, poi, che il Tribunale abbia attribuito maggiore rilievo a talune prove, a discapito di altre, lungi dal rappresentare una (distorta) applicazione del principio della ragione più liquida, costituisce piuttosto l'estrinsecazione dei poteri valutativi attribuiti al giudice dagli articoli 115 e 116 del codice di rito.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova
5 testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr., da ultimo, ex multis, Cass. sez. II, sent. n. 27169/2025).
Ciò posto, la valutazione operata dal Tribunale di tutte le prove fornite dalle parti ed emergente dall'impianto motivazionale della sentenza impugnata, unitamente alla mancata allegazione, da parte della delle questioni asseritamente non prese in considerazione dal Tribunale e Pt_1 dei potenziali effetti sfavorevoli derivati dall'applicazione del principio della ragione più liquida, rendono evidente come il richiamo operato dal giudice di prime cure al principio de quo non abbia, di fatto, trovato concreta applicazione nel caso di specie.
Il primo motivo di appello va pertanto dichiarato inammissibile.
5. Le censure, sollevate con il secondo e il terzo motivo di gravame, volte sostanzialmente a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra le lesioni patite dalla e il sinistro, possono essere congiuntamente Pt_1 trattate in quanto strettamente connesse e, attesane la complessiva infondatezza, vanno tutte disattese.
Infatti, le argomentazioni offerte non incrinano la coerente e logica ricostruzione e valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, a cui è attribuito il discrezionale potere di individuare e accreditare le fonti ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, con l'unico limite di indicare le ragioni del proprio convincimento “Senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. sez. II, sent. n. 27169/2025).
L'impianto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata resiste ad ogni critica mossagli, posto che il primo giudice, oltre ad aver fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia, ha altresì coerentemente vagliato tutte le circostanze fattuali poste alla sua attenzione, essendo la decisione il frutto di una corretta e condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie.
Priva di fondamento è la doglianza dell'appellante, secondo la quale il giudice di prime cure, facendo mal governo dei principi sottesi agli artt. 2054 e 2697 c.c., relativamente al riparto dell'onere della prova tra danneggiato e danneggiante, abbia invertito l'onere probatorio di cui all'art. 2054 c.c., ponendo a carico della sola attrice l'onere di dimostrare la verificazione del danno, così esimendo il danneggiante dalla prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
6 Il giudice di prime cure, alla luce del compendio probatorio vagliato, ha correttamente ritenuto non assolto da parte dell'attrice l'onere probatorio su di lei gravante, ai sensi dell'art. 2697 c.c., senza perciò solo disattendere il disposto di cui all'art. 2054 c.c., e ciò in quanto l'accertamento del sinistro stradale, quale fatto storico, e delle sue modalità, si pone quale antecedente necessario di qualunque possibile valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c.
L'obbligo, per il conducente, di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, scatta evidentemente solo se risulta provata la verificazione di un sinistro stradale. Il mancato accertamento, a monte, della effettiva verificazione del sinistro stradale ed il mancato raggiungimento della prova – il cui onere grava sul danneggiato - che il danno preteso è stato prodotto dalla circolazione di un veicolo, esclude in radice l'applicabilità dell'art. 2054 c.c.
La Corte peraltro ritiene immune da vizi la valutazione del compendio probatorio operata dal
Tribunale, attesa l'assenza di elementi sufficientemente chiari, precisi e univoci tali da consentire la ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro.
L'appellante ha affidato la prova della verificazione del sinistro alle sole propalazioni rese dalle figlie della che il Tribunale ha - con valutazione che la Corte condivide, ritenuto Pt_1 contraddittorie.
Premesso che, alla luce del rapporto di parentela intercorrente tra le stesse e la danneggiata, il vaglio di attendibilità che deve operare il giudice diviene inevitabilmente più rigoroso, ritiene la
Corte che le incongruenze emerse dalla narrazione prospettata non possono considerarsi, come sostenuto dalla difesa, mere imprecisioni su circostanze secondarie, dovendo le medesime essere qualificate come vere e proprie contraddizioni su circostanze rilevanti, idonee come tali a minare la credibilità delle testi, tanto da far dubitare che le stesse fossero presenti in loco al momento del fatto, che avessero effettivamente visto la madre essere investita dalla Mercedes e, perciò, a rendere non affidabile la ricostruzione dei fatti da loro fornita.
Venuta meno l'attendibilità della principale prova su cui si sarebbe dovuto fondare l'accertamento della verificazione del fatto storico, il medesimo non può ritenersi provato, stante altresì l'assenza, come correttamente affermato dal Tribunale, di ulteriori elementi probatori idonei a superare le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle figlie della non Pt_1 potendosi ritenere provato che, effettivamente, nelle circostanze di luogo e di tempo per cui è causa, la fosse stata effettivamente investita dalla Mercedes e non che, invece, la stessa Pt_1 fosse caduta autonomamente.
Il fatto che l'autovettura Mercedes effettivamente stesse transitando sulla strada percorsa dalla al momento della caduta – come riferito dalle stesse sorelle Hoxha- non implica, per ciò Pt_1 solo, che la stessa avesse attinto la donna e l'avesse scaraventata in avanti, dopo averla agganciata allo specchietto, ancor più ove si consideri che non è dato comprendere come ciò potesse essere avvenuto, visto che la donna, secondo la sua stessa prospettazione, stava camminando sul
7 marciapiede. Né le figlie della donna, che sarebbero state presenti al momento del fatto, hanno fornito una descrizione del fatto che consenta di ricostruirne le modalità.
A ciò aggiungasi che dalle dichiarazioni rese dalle Hoxha in sede di s.i.t. – che la parte appellante ha invocato - si inferisce che, al momento del fatto, la fosse sola. Pt_1
Anche gli allegati referti del Pronto Soccorso non sono risultati idonei a dimostrare la connessione tra il potenziale sinistro stradale e le lesioni subite dalla perché se è vero che in due di Pt_1 essi si fa riferimento ad un riferito incidente stradale, quale causa delle lesioni patite dalla nella scheda di consulenza ortopedica (del 27.11.2016) è tuttavia presente la dicitura Pt_1
“caduta accidentale”.
Tale ulteriore discrasia, seppur ex se non idonea a smentire la circostanza dell'avvenuto sinistro, ove tuttavia valutata unitamente alle dichiarazioni contradditorie rese dalle testi esaminate, accresce inevitabilmente i dubbi in merito alla verificazione dell'evento dannoso.
Nessun supporto probatorio, al fine di comprovare che la caduta della il 22.11.2016, Pt_1 fosse stata la conseguenza dell'investimento da parte del Mercedes, può trarsi dalle conclusioni della C.T.U. medico legale, redatta dal dott. , che è irrilevante ai fini Persona_1 dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico di parte attrice.
Invero, nonostante il ctu abbia accertato che le lesioni della “ben possono attenersi ad un Pt_1 quadro di trauma diretto e pertanto compatibile con l'evento del 22.11.2016”, ciò non consente di ritenere dimostrato l'evento dannoso e il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni dell'appellante, essendo le lesioni della (lombalgia e, poi, lombalgia da frattura L1) Pt_1 compatibili anche con una caduta accidentale, ancor più ove si consideri che sulla donna non venivano riscontrate lesioni da impatto con la vettura (o con lo specchietto), ma solo da caduta.
Il CTU ha espresso un giudizio di astratta compatibilità delle lesioni riscontrate con un evento traumatico qual è quello descritto dall'appellante.
Le risultanze della CTU, come tutte le risultanze medico-legali, delineano un quadro indiziario non caratterizzato da necessaria concludenza, sicchè nessun elemento dirimente ai fini probatori può trarsi dalla stessa. La valutazione di compatibilità tra lesioni e fatto dannoso operata dal CTU non vale in alcun modo a sostituire la prova delle modalità concrete in cui è avvenuto il sinistro.
La CTU medico legale non è infatti un mezzo di prova e non può pertanto essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa la parte, come accaduto nel caso di specie.
Quanto, infine, all'efficacia da attribuirsi alla sentenza penale n. 708/2020, emessa dal Tribunale di Trieste, il 9 settembre 2020, il giudice di prime cure ha correttamente affermato come la stessa
“non rilevi ai fini della decisione”.
Dalla lettura della sentenza in parola, infatti, emerge che la sia stata assolta dal reato di Pt_1 frode assicurativa, ai sensi dell'art. 530 capoverso c.p.p., ovvero con formula dubitativa, per non essere stata raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della falsità dell'incidente.
Da ciò, tuttavia, e perciò solo, non può inferirsi la prova che il sinistro si sia verificato.
8 La sentenza penale, pertanto, non costituisce utile elemento da cui poter desumere l'avvenimento del fatto storico posto a fondamento della domanda attorea.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza gravata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della Controparte_6
di e di delle spese del presente grado, nella misura liquidata in
[...] CP_2 CP_3 dispositivo, in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (in ossequio a quanto statuito da Cass. civ. sez. I, n.
10984/2021), tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della in persona del Parte_1 Controparte_4 legale rappresentante p.t., di e di , avverso la sentenza n. 2190/2024 CP_2 CP_3 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata il 24.09.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore della in persona del Controparte_6 legale rappresentante p.t., di e di , delle spese del presente grado CP_2 CP_3 di giudizio, che liquida, per ciascuna delle due parti, in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 29 ottobre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT) dott.ssa Claudia Nitti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1417/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 2190/2024, pubblicata il 24.09.2024
TRA
elettivamente domiciliata in San Ferdinando di Puglia (BT), alla via Parte_1
Dante Alighieri n. 72, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mario Ferrante, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Roma Controparte_1 alla via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Affatato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
e elettivamente domiciliate in Napoli al C.so Vittorio Emanuele, CP_2 CP_3
170 presso lo studio dell'Avv. Fabio Saccone che le rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellate –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7/10/2021, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, e unitamente alla CP_2 CP_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti Controparte_4 conclusioni: “A) accertare e dichiarare la responsabilità della conducente dell'autovettura Mercedes classe
A - tg. BT 225 ZD - nella causazione del sinistro meglio descritto in premessa;
B) per l'effetto condannare
1 essi convenuti - in solido tra loro -, al pagamento della complessiva somma di € 58.104,50 per i danni derivati dalle lesioni subite alla persona per il sinistro per cui è causa o, in subordine, in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
C) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - il 22.11.2016, alle ore 10:00 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede posto a sinistra rispetto al senso di marcia veicolare di Via
Ofanto, nei pressi del civico 58, in San Ferdinando di Puglia, sopraggiungeva l'autovettura
Mercedes, classe A, tg. BT 225 ZD, di proprietà di e condotta da che, CP_5 CP_2 agganciandola con lo specchietto retrovisore sinistro, la scaraventava al suolo;
- a causa del violento impatto, riportava lesioni fisiche per la cura delle quali veniva trasportata presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Cerignola ove, eseguita radiografia della colonna lombosacrale, veniva dimessa con indicazione di riposo assoluto;
- per il persistere della lombalgia, in data 26/11/2016 eseguiva ulteriori accertamenti e consulenze ortopediche, che imponevano l'immediato ricovero ospedaliero;
- in data 27/11/2017 veniva ricoverata d'urgenza presso la U.O.C. di neurochirurgia del Policlinico di Bari con diagnosi di «...lombalgia persistente in frattura L1 post-incidente stradale...» ove, in data 01/12/2016, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di «...vertebroplastica di L1...», per poi essere dimessa in data 05/12/2016 con postumi;
- la richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia che assicurava per la rca l'autovettura CP_1
Mercedes al momento del sinistro, rimaneva senza esito, per asserita assenza di testimoni all'accaduto o di verbali dell'autorità e poiché, dalle indagini espletate sul dispositivo satellitare, installato sul veicolo assicurato, risultava «... che il veicolo non si trovava al momento del sinistro nel luogo dell'incidente dichiarato...»; - a seguito di denuncia da parte della Compagnia, veniva aperto un procedimento penale a suo carico, per il reato di cui all'art. 642 c.p. (“perché al fine di conseguire un indennizzo dalla società assicurativa denunciava un sinistro mai avvenuto”), che si CP_1 concludeva con sentenza n. 708 del 09/09/2020, del Tribunale di Trieste, di assoluzione per insussistenza del fatto.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva l'inammissibilità e/o nullità Controparte_4 dell'atto di citazione, per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata e comunque non provata, con vittoria delle spese di lite e compensi professionali.
e rimanevano contumaci. CP_2 CP_3
Istruita la causa con prove documentali, prova orale e C.T.U., con sentenza n. 2190/2024, del
24/09/2024, il Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) Rigetta la domanda e per l'effetto condanna la
a rimborsare le spese di lite sostenute da pari ad € 9.872,10 per compenso professionale, Pt_1 CP_1 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) pone definitivamente le spese di C.T.U., per come liquidate in corso di causa, a carico dell'attrice, con il diritto della di ripetere da quest'ultima CP_1 quanto eventualmente già versato al CTU in virtù del decreto di liquidazione”.
2 Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello formulando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, in Parte_1 accoglimento dell'istanza di inibitoria, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ricorrendone i presupposti di legge;
2) in via principale, accogliersi la presente impugnazione e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, accogliere le domante formulate dalla Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come meglio sopra richiamate ed
[...] esplicitate, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi e spese di lite per il doppio grado di giudizio;
3) in via gradata, in riforma dell'impugnata sentenza, stante il riconoscimento di una parziale dimostrazione della domanda, per come affermato in sentenza (domanda in parte provata) decretare per una compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento di quelle del presente grado di appello”.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o Controparte_4
l'infondatezza della richiesta di inibitoria e il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio.
Si sono costituite in giudizio anche e chiedendo dichiararsi nullo e/o CP_3 CP_2 inammissibile l'appello, per violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito, dichiararsi l'infondatezza dell'appello, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 22.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 352, co.1, c.p.c.
1.Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di parte attrice, osservando che: - l'attrice non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., “non avendo sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda”; - l'esito dell'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere accertata la dinamica del sinistro stradale, attesa la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle testimoni, figlie dell'attrice (“se la prima ha riferito che, nel giorno e nell'ora indicati, insieme alla mamma, l'odierna attrice, vi erano solo lei e la sorella, quest'ultima ha, invece, dichiarato che, sul luogo del sinistro, oltre a loro, vi erano anche i loro figli nei passeggini. Ancora, mentre la prima ha riferito di aver accompagnato lei stessa la madre presso il Pronto Soccorso, la seconda ha riferito che, nell'immediatezza dei fatti la tornò a casa, salvo poi essere portata la sera al Pronto Soccorso, Pt_1 con l'ambulanza. Orbene, tale ultima circostanza risulta, oltretutto, smentita dal referto di Pronto Soccorso presente agli atti dal quale emerge in maniera chiara e incontrovertibile che l'attrice giunse in Ospedale con mezzi propri, non di sera, ma nel primo pomeriggio, ossia, alle 14:47. Da ultimo, ulteriori contraddizioni emergono con riferimento alla circostanza per la quale a detta di una figlia, a seguito del sinistro, la passeggera dell'autovettura “scese e disse che mia madre stava bene e quindi andarono via entrambe” e che
“le generalità le abbiamo avute tramite ricerche sulla macchina”, mentre, a detta dell'altra “nella macchina
c'erano due donne, una delle quali scese e disse alla conducente di fermarsi. Ma la conducente proseguì dritto e la passeggera rincorse la macchina e quindi andarono via entrambe. Noi conoscevamo le due donne, che abitano a San Ferdinando da tanti anni”) e la differente ricostruzione dell'evento fornita dalle
3 sorelle in sede di s.i.t. (“entrambe le sorelle in sede di s.i.t. hanno riferito che, la CP_2 CP_2 Pt_1 non veniva attinta dalla loro autovettura ma che, piuttosto, cadeva a terra, scivolando da sola”); - nemmeno i referti di pronto soccorso hanno permesso di superare le contraddizioni in cui sono incorse le testimoni, in quanto “in quello relativo al giorno dell'incidente si fa riferimento ad un incidente stradale, mentre, in quello del 27.11.2016 emergerebbe che la causa delle lesioni patite dalla sia Pt_1 addebitabile ad una riferita caduta accidentale”; - l'assoluzione della dal reato di frode Pt_1 assicurativa non rileva ai fini della decisione, così come la relazione di CTU medico-legale esperita nel corso del giudizio, in quanto la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, essendo il ricorso al consulente finalizzato solo a valutare tecnicamente dati già acquisiti agli atti di causa.
2.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dalle sorelle poiché la lettura complessiva CP_2 dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi del primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342
c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U.,
27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
3. Con un primo motivo di gravame - “Sulla erronea applicazione del principio della “ragione più liquida” - l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che “la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al
Giudice di scegliere la soluzione più idonea...”, contestando l'improprio richiamo e impiego, da parte del Tribunale, del principio in questione, stante l'assenza di altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
L'appellante lamenta che l'applicazione del principio della ragione più liquida ha indotto il
Tribunale a omettere l'analisi di tutte le questioni dedotte dall'attrice a sostegno della propria domanda, così addivenendo erroneamente al rigetto della stessa.
4. Con il secondo motivo– “Sulla illegittima attribuzione dell'onere della prova in violazione dell'art.
2054 I° co. c.c.” – l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che “l'attrice non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697 c.c.”, sostenendo, al contrario, di aver fornito tutti gli elementi idonei a dimostrare l'evento dedotto a fondamento della domanda, sia con riferimento all'an debeatur che al nesso di causalità tra il
4 sinistro stradale e le lesioni riportate, dolendosi altresì che il Tribunale ha posto l'onere probatorio a suo carico, esonerando la Compagnia dal fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, co. 1,
c.c.
5. Con il terzo motivo di gravame – “Sulla erronea valutazione delle risultanze istruttorie” –
l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto il fatto storico non provato, alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle testimoni e (figlie della . Deduce che, in realtà, le Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 dichiarazioni rese dalle figlie, seppur risultate incongruenti quanto a marginali aspetti (da addebitare al notevole lasso di tempo – circa sette anni – intercorso tra il momento dell'incidente e quello della deposizione testimoniale), hanno comunque raggiunto lo scopo principale, di confermare l'avvenimento del sinistro. Inoltre, la dicitura “caduta accidentale”, riportata nel documento avente ad oggetto la consulenza dell'U.O. di ortopedia di Bari, deve considerarsi un mero “errore”, essendo ciò “facilmente desumibile anche alla luce del quesito diagnostico del medico richiedente”.
Contesta altresì che il giudice di prime cure non ha dato rilevanza né alla C.T.U. medico legale
(dalla quale emergerebbe la compatibilità delle lesioni con il sinistro), né tantomeno alla sentenza penale di assoluzione, nei suoi confronti, dal reato di frode assicurativa.
L'appellante sottolinea che i fatti sono stati provati attraverso le testimonianze assunte in corso di causa, la documentazione medica del consulente di parte e le risultanze della CTU medico legale, all'esito della quale è stata accertata la compatibilità delle lesioni con il sinistro.
6. Il primo motivo di appello, così come formulato, è ad avviso della Corte inammissibile, non apprezzandosi, in capo all'appellante, un interesse concreto a dolersi del richiamo, da parte del primo giudice, al principio della ragione più liquida, dal quale, a ben vedere, il Tribunale non ha fatto discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per l'odierna appellante, avendo deciso la causa nel merito, all'esito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie. Invero, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata e dall'iter logico motivazionale seguito dal
Tribunale, risulta evidente come il giudice di prime cure sia addivenuto alla decisione finale attraverso la valutazione di tutte le questioni e le prove fornite dalle parti.
La non ha neanche indicato “le ragioni” che il giudice di prime cure, in applicazione del Pt_1 principio della ragione più liquida, avrebbe omesso di valutare e che, ex adverso, avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini della decisione, né tantomeno le conseguenze sfavorevoli a lei derivate dall'applicazione del principio in parola.
La circostanza, poi, che il Tribunale abbia attribuito maggiore rilievo a talune prove, a discapito di altre, lungi dal rappresentare una (distorta) applicazione del principio della ragione più liquida, costituisce piuttosto l'estrinsecazione dei poteri valutativi attribuiti al giudice dagli articoli 115 e 116 del codice di rito.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova
5 testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr., da ultimo, ex multis, Cass. sez. II, sent. n. 27169/2025).
Ciò posto, la valutazione operata dal Tribunale di tutte le prove fornite dalle parti ed emergente dall'impianto motivazionale della sentenza impugnata, unitamente alla mancata allegazione, da parte della delle questioni asseritamente non prese in considerazione dal Tribunale e Pt_1 dei potenziali effetti sfavorevoli derivati dall'applicazione del principio della ragione più liquida, rendono evidente come il richiamo operato dal giudice di prime cure al principio de quo non abbia, di fatto, trovato concreta applicazione nel caso di specie.
Il primo motivo di appello va pertanto dichiarato inammissibile.
5. Le censure, sollevate con il secondo e il terzo motivo di gravame, volte sostanzialmente a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra le lesioni patite dalla e il sinistro, possono essere congiuntamente Pt_1 trattate in quanto strettamente connesse e, attesane la complessiva infondatezza, vanno tutte disattese.
Infatti, le argomentazioni offerte non incrinano la coerente e logica ricostruzione e valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, a cui è attribuito il discrezionale potere di individuare e accreditare le fonti ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, con l'unico limite di indicare le ragioni del proprio convincimento “Senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. sez. II, sent. n. 27169/2025).
L'impianto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata resiste ad ogni critica mossagli, posto che il primo giudice, oltre ad aver fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia, ha altresì coerentemente vagliato tutte le circostanze fattuali poste alla sua attenzione, essendo la decisione il frutto di una corretta e condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie.
Priva di fondamento è la doglianza dell'appellante, secondo la quale il giudice di prime cure, facendo mal governo dei principi sottesi agli artt. 2054 e 2697 c.c., relativamente al riparto dell'onere della prova tra danneggiato e danneggiante, abbia invertito l'onere probatorio di cui all'art. 2054 c.c., ponendo a carico della sola attrice l'onere di dimostrare la verificazione del danno, così esimendo il danneggiante dalla prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
6 Il giudice di prime cure, alla luce del compendio probatorio vagliato, ha correttamente ritenuto non assolto da parte dell'attrice l'onere probatorio su di lei gravante, ai sensi dell'art. 2697 c.c., senza perciò solo disattendere il disposto di cui all'art. 2054 c.c., e ciò in quanto l'accertamento del sinistro stradale, quale fatto storico, e delle sue modalità, si pone quale antecedente necessario di qualunque possibile valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c.
L'obbligo, per il conducente, di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, scatta evidentemente solo se risulta provata la verificazione di un sinistro stradale. Il mancato accertamento, a monte, della effettiva verificazione del sinistro stradale ed il mancato raggiungimento della prova – il cui onere grava sul danneggiato - che il danno preteso è stato prodotto dalla circolazione di un veicolo, esclude in radice l'applicabilità dell'art. 2054 c.c.
La Corte peraltro ritiene immune da vizi la valutazione del compendio probatorio operata dal
Tribunale, attesa l'assenza di elementi sufficientemente chiari, precisi e univoci tali da consentire la ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro.
L'appellante ha affidato la prova della verificazione del sinistro alle sole propalazioni rese dalle figlie della che il Tribunale ha - con valutazione che la Corte condivide, ritenuto Pt_1 contraddittorie.
Premesso che, alla luce del rapporto di parentela intercorrente tra le stesse e la danneggiata, il vaglio di attendibilità che deve operare il giudice diviene inevitabilmente più rigoroso, ritiene la
Corte che le incongruenze emerse dalla narrazione prospettata non possono considerarsi, come sostenuto dalla difesa, mere imprecisioni su circostanze secondarie, dovendo le medesime essere qualificate come vere e proprie contraddizioni su circostanze rilevanti, idonee come tali a minare la credibilità delle testi, tanto da far dubitare che le stesse fossero presenti in loco al momento del fatto, che avessero effettivamente visto la madre essere investita dalla Mercedes e, perciò, a rendere non affidabile la ricostruzione dei fatti da loro fornita.
Venuta meno l'attendibilità della principale prova su cui si sarebbe dovuto fondare l'accertamento della verificazione del fatto storico, il medesimo non può ritenersi provato, stante altresì l'assenza, come correttamente affermato dal Tribunale, di ulteriori elementi probatori idonei a superare le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle figlie della non Pt_1 potendosi ritenere provato che, effettivamente, nelle circostanze di luogo e di tempo per cui è causa, la fosse stata effettivamente investita dalla Mercedes e non che, invece, la stessa Pt_1 fosse caduta autonomamente.
Il fatto che l'autovettura Mercedes effettivamente stesse transitando sulla strada percorsa dalla al momento della caduta – come riferito dalle stesse sorelle Hoxha- non implica, per ciò Pt_1 solo, che la stessa avesse attinto la donna e l'avesse scaraventata in avanti, dopo averla agganciata allo specchietto, ancor più ove si consideri che non è dato comprendere come ciò potesse essere avvenuto, visto che la donna, secondo la sua stessa prospettazione, stava camminando sul
7 marciapiede. Né le figlie della donna, che sarebbero state presenti al momento del fatto, hanno fornito una descrizione del fatto che consenta di ricostruirne le modalità.
A ciò aggiungasi che dalle dichiarazioni rese dalle Hoxha in sede di s.i.t. – che la parte appellante ha invocato - si inferisce che, al momento del fatto, la fosse sola. Pt_1
Anche gli allegati referti del Pronto Soccorso non sono risultati idonei a dimostrare la connessione tra il potenziale sinistro stradale e le lesioni subite dalla perché se è vero che in due di Pt_1 essi si fa riferimento ad un riferito incidente stradale, quale causa delle lesioni patite dalla nella scheda di consulenza ortopedica (del 27.11.2016) è tuttavia presente la dicitura Pt_1
“caduta accidentale”.
Tale ulteriore discrasia, seppur ex se non idonea a smentire la circostanza dell'avvenuto sinistro, ove tuttavia valutata unitamente alle dichiarazioni contradditorie rese dalle testi esaminate, accresce inevitabilmente i dubbi in merito alla verificazione dell'evento dannoso.
Nessun supporto probatorio, al fine di comprovare che la caduta della il 22.11.2016, Pt_1 fosse stata la conseguenza dell'investimento da parte del Mercedes, può trarsi dalle conclusioni della C.T.U. medico legale, redatta dal dott. , che è irrilevante ai fini Persona_1 dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico di parte attrice.
Invero, nonostante il ctu abbia accertato che le lesioni della “ben possono attenersi ad un Pt_1 quadro di trauma diretto e pertanto compatibile con l'evento del 22.11.2016”, ciò non consente di ritenere dimostrato l'evento dannoso e il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni dell'appellante, essendo le lesioni della (lombalgia e, poi, lombalgia da frattura L1) Pt_1 compatibili anche con una caduta accidentale, ancor più ove si consideri che sulla donna non venivano riscontrate lesioni da impatto con la vettura (o con lo specchietto), ma solo da caduta.
Il CTU ha espresso un giudizio di astratta compatibilità delle lesioni riscontrate con un evento traumatico qual è quello descritto dall'appellante.
Le risultanze della CTU, come tutte le risultanze medico-legali, delineano un quadro indiziario non caratterizzato da necessaria concludenza, sicchè nessun elemento dirimente ai fini probatori può trarsi dalla stessa. La valutazione di compatibilità tra lesioni e fatto dannoso operata dal CTU non vale in alcun modo a sostituire la prova delle modalità concrete in cui è avvenuto il sinistro.
La CTU medico legale non è infatti un mezzo di prova e non può pertanto essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa la parte, come accaduto nel caso di specie.
Quanto, infine, all'efficacia da attribuirsi alla sentenza penale n. 708/2020, emessa dal Tribunale di Trieste, il 9 settembre 2020, il giudice di prime cure ha correttamente affermato come la stessa
“non rilevi ai fini della decisione”.
Dalla lettura della sentenza in parola, infatti, emerge che la sia stata assolta dal reato di Pt_1 frode assicurativa, ai sensi dell'art. 530 capoverso c.p.p., ovvero con formula dubitativa, per non essere stata raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della falsità dell'incidente.
Da ciò, tuttavia, e perciò solo, non può inferirsi la prova che il sinistro si sia verificato.
8 La sentenza penale, pertanto, non costituisce utile elemento da cui poter desumere l'avvenimento del fatto storico posto a fondamento della domanda attorea.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza gravata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della Controparte_6
di e di delle spese del presente grado, nella misura liquidata in
[...] CP_2 CP_3 dispositivo, in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (in ossequio a quanto statuito da Cass. civ. sez. I, n.
10984/2021), tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della in persona del Parte_1 Controparte_4 legale rappresentante p.t., di e di , avverso la sentenza n. 2190/2024 CP_2 CP_3 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata il 24.09.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore della in persona del Controparte_6 legale rappresentante p.t., di e di , delle spese del presente grado CP_2 CP_3 di giudizio, che liquida, per ciascuna delle due parti, in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 29 ottobre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT) dott.ssa Claudia Nitti.
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