Versione
22 agosto 1985
22 agosto 1985
Art. 1.
L' articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unita' sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanita', da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM).
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15".
L' articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unita' sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanita', da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM).
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15".
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5513Provvedimento: […] Motivi della decisione I ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 43 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, degli artt. 1 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dell'art. 9 della medesima legge, come novellato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 426, nonché vizi di motivazione, lamentano l'erroneità della decisione impugnata, osservando, in particolare, che: a) anche gli aumenti non ancora corrisposti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ma ricadenti nel periodo di vigenza del contratto che li attribuisce, entrano a far parte della retribuzione contributiva, sulla quale GH va computata l'indennità premio di servizio;Leggi di più...
- art. 43 d.P.R. n. 384 del 1990·
- scaglionamento aumenti retributivi·
- art. 152 disp. att. cod. proc. civ.·
- trattamento di fine rapporto·
- potestà normativa secondaria·
- giurisdizione pensionistica·
- giurisdizione amministrativa·
- indennità premio di servizio·
- retribuzione contributiva·
- art. 4 legge n. 152 del 1968