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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2024, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, all'udienza dell'
8 aprile 2024 ha pronunciato alle ore 18,57 la seguente.
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 3038/2020 R.G. controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. . Parte_1 C.F._1
Avv.ti SALVAGGIO GIOVANNI e GIUSEPPE GIARDINA.
- ricorrente -
CONTRO
(CF: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone, 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente.
Avv. ILARDO GIANTONY
Oggetto: Opposizione Ad avvisi di addebito e Ruoli ad esso sottesi.
Conclusione delle parti: come da verbale di udienza.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2020 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio, l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore , per
[...] ottenere l'annullamento dei sotto indicati atti :
1) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120130001447105 000 e relativi Ruoli:
Ruolo n. 797/2013 e Ruolo n. 792/2013 con cui il L contestava al CP_1 ricorrente il mancato pagamento della somma di € 7.942,19 derivanti da tributi vantati dall'Ente Impositore di Agrigento per l'asserito CP_1
mancato pagamento di Contributi ivs fissi coltivatori diretti / somme aggiuntive relativi asseritamente all' anno 2013;
2)AVVISO DI ADDEBITO N. 59120130000950561 000 e relativi Ruoli:
Ruolo n. 648/2013 e Ruolo n. 644/2013 con cui il L contestava al CP_1 ricorrente il mancato pagamento della somma di € 3.947,56 derivanti da tributi vantati dall'Ente Impositore di Agrigento per l'asserito CP_1
mancato pagamento di Contributi ivs fissi coltivatori diretti / somme aggiuntive relativi asseritamente all' anno 2013; Contributi vantati per
l'importo complessivo di € 11.889,75.
A sostegno del ricorso deduceva che non gli era stato mai regolarmente notificato nessuno degli avvisi di addebito per cui è causa nelle forme e nei modi rituali di legge, e che aveva avuto conoscenza giuridica delle iscrizioni a ruolo solo in seguito a propria iniziativa volta ad accertare la sussistenza di iscrizioni a ruolo contro.
Ciò premesso, eccepiva, pertanto, vizi formali (inesistenza giuridica della notifica), e sostanziali ( prescrizione del diritto alla riscossione del credito). Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità degli
2 atti impugnati per i motivi tutti illustrati in narrativa ai nn. 1, 2, 3. Nel merito la nullità degli atti impugnati per inesistenza della Pretesa
Contributiva ovvero per intervenutaprescrizione quinquennale per i motivi meglio esposti.. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari .
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio con memoria di costituzione l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale
[...]
chiedeva preliminarmente, nel rito, disporre, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., la chiamata in causa di , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, per dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione in epoca successiva alla notifica degli avvisi di addebito
CP_ oggetto del giudizio o per tenere indenne, in caso contrario, l' dalle conseguenze della lite;
sempre in via preliminarmente rispetto al merito, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso per le ragioni partitamente spiegate nel suo scritto difensivo;
nel merito il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto, e la condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto degli atti opposti o a quelle risultanti comunque dovute all'esito del giudizio.
Con condanna di parte opponente all'integrale rifusione di spese e compensi di difesa.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili.
La causa veniva iscritta aa ruolo ed assegnata alla dott.ssa Alessandra Di
Cataldo che con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 31 marzo 2021 ravvisata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10, commi 11 e 12, del d. lgs. 116/2007, rinvia per la medesima attività
3 all'udienza del 18.05.2021 alle ore 9:30 dinanzi alla scrivente , cui delega la trattazione e la decisione del presente giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente , e rinviata per carico di lavoro del giudice, per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c. come da verbali e provvedimenti in atti..
All'udienza del 30 ottobre 2023 il giudice con provvedimento steso in calce al verbale di udienza , visto l'art. 101 c.p.c.co. 2 assegnava alle parti termine fino al 20 novembre 2023 per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione .
All'odierna udienza del 8 aprile 2024 veniva discussa dalla sola parte resistente presente in aula e decisa dal Giudice con sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c., della quale dava lettura in pubblica udienza , in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'odierno resistente è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Ed invero, non avendo l'ente impositore notificato all'odierno istante alcuna richiesta di pagamento delle somme indicate nell'estratto di ruolo, quest'ultimo non ha alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnare giudizialmente il ruolo, essendo questo un mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna.
All'uopo, si osserva, che l'art.3 bis del D.L. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215/2021, che, novellando l'art.12 del D.P.R.
n.602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita testualmente: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
4 dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
Al riguardo, la Cassazione SS.UU. con la Sentenza n. 26283/2022 ha affermato che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. Ed ancora, “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del
d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l.
n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”;
Pertanto “è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti
5 il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata ( cfr. Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. n. 31240/19)”;
Tale affermazione è valida “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, ... c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze' di chi 'impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento...': in tale ipotesi in debitore può, tra
l'altro, 'impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa ( cfr. Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19;
n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (cfr. Cass., n.
477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (cfr. Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Le argomentazioni della Suprema Corte, che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., appaiono pienamente condivisibili e, applicate alla fattispecie in esame -
6 assorbita ogni altra questione proposta dalle parti - determinano il rigetto della domanda.
Deve infatti escludersi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'odierno ricorrente, non risultando ricorrere alcuna delle specifiche ipotesi normativamente previste.
La carenza di un presupposto processuale preclude l'esame delle questioni prospettate in ricorso.
Alla luce delle superiori deduzioni la domanda non può che essere dichiarata inammissibile.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio vanno interamente compensate in ragione dell'intervento in materia della recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, nella persona della Dott.ssa
Tecla De Bono ogni contraria istanza ed eccezione respinta così definitivamente provvede nel contraddittorio delle parti: rigetta il ricorso,
Spese di lite interamente compensate fra tutte le parti.
Così deciso ad Agrigento in data 8 aprile 2024.
IL G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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