TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/11/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa LA RA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 393 /2024 R.G., promossa
DA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 difesi e rappresentati dall'Avv. LUCA BERTUCCINI del Foro di Forlì–Cesena
P.e.c. Email_1 ricorrente
CONTRO
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_3
(c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_4
convenuti contumaci
Conclusioni per i ricorrenti:
Accertare che alla data del 31.10.2021, giorno del rilascio dell'appartamento di Cesenatico
FC), Via Brusadiccia n. 75/A locato dai ricorrenti in favore dei signori e CP_1
come da contratto di locazione in atti, l'appartamento presentava rispetto Controparte_2 al momento dell'avvio del rapporto locativo le seguenti difformità: risultava essere stato praticato un foro in una porzione di muro;
risultava essere stato danneggiato l'impianto di aspirazione centralizzata;
una porta interna era stata danneggiata fino a non essere più riparabile;
ulteriori infissi erano stati danneggiati (graffiati, scheggiati, ammaccati); alcuni elementi radianti (termosifoni) erano stati danneggiati e non funzionavano più; la serratura della porta d'ingresso dell'appartamento era stata danneggiata;
Accertare che i convenuti
e , in qualità di conduttori dell'immobile in predicato, sono CP_1 Controparte_2
1 responsabili per i danni arrecati alla cosa locata, ovvero per le mancate manutenzioni ordinarie che essi avrebbero dovuto effettuare entro la stessa, il tutto come descritto e riportato in narrativa;
responsabilità che deriva sia dal contratto di locazione per cui è causa, sia dalla scrittura privata formata in data 31.8.2021, avendo i conduttori assunto l'obbligo di eseguire i necessari ripristini entro l'appartamento e prima del suo rilascio;
Accertare che, ai fini delle riparazioni e dei ripristini necessari a riportare l'immobile allo stato di conservazione in cui lo stesso si trovava al momento dell'avvio del contratto di locazione, i signori e hanno sostenuto la complessiva spesa di €. Parte_1 Parte_2
2.758,79 così come descritto e documentato in atti;
Conseguentemente, condannare i signori
e a rifondere i ricorrenti della spesa da essi sostenuta, pari CP_1 Controparte_2
a complessivi € 2.758,79, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì della messa in mora e fino all'effettivo soddisfo, ed oltre ad € 152,26 a titolo di spese legali stragiudiziali già sostenute ex ante la presente causa al fine di mettere in mora i debitori e tentare il recupero del proprio credito;
spese che hanno rappresentato un ulteriore costo e danno per la parte locatrice.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 19 febbraio 2024, i ricorrenti in epigrafe e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
e per vederli condannati, ai sensi degli artt. 1587 e 1590 c.c.,
[...] Controparte_2
al risarcimento dei danni causati all'immobile adibito a civile abitazione sito Cesenatico (FC),
Via Brusadiccia n. 75/A, loro concesso in locazione giusta contratto del 22 dicembre 2012, registrato il successivo 17 gennaio 2013, dal quale i locatari recedevano anticipatamente con nota raccomandata del 31 agosto 2021, a far data dal 31 ottobre 2021.
2. Pur ritualmente instauratosi il contraddittorio, i convenuti rimanevano contumaci.
3. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 6 novembre 2025, calendata per la decisione, parte ricorrente ha depositato memorie difensive e note scritte e questo Tribunale ha deciso la causa come da presente sentenza.
2
4. Il ricorso merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
5. Giova innanzi tutto osservare che, con il contratto di locazione del 22 dicembre 2012
(cfr. in particolare clausola n. 7), le parti hanno espressamente dato atto che l'immobile veniva consegnato in ottimo stato di conservazione e privo di difetti ai locatari, tanto che questi ultimo si impegnavano a riconsegnarlo alla scadenza nel medesimo (ottimo) stato, con le pareti interne ritinteggiate e gli impianti funzionanti. Inoltre, sempre per espressa previsione del contratto (cfr. clausola 8) ai conduttori non era concesso eseguire modifiche o innovazioni nei locali e sugli impianti dell'appartamento locato, senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice;
6. I medesimi obblighi sono stati ulteriormente riconosciuti dai locatari con la nota del
31 agosto 2023 (doc. 2 all. fasc. ricorrenti), con la quale e CP_1 CP_2 dichiaravano di voler recedere dal contratto di locazione, obbligandosi ad eseguire a loro spese, entro il giorno della riconsegna dell'immobile, tutti i lavori di ripristino necessari a risistemare l'appartamento e riportarlo alla situazione in cui si trovava all'avvio del rapporto contrattuale.
7. Come emerso nel corso dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, tuttavia, alla riconsegna, l'immobile si presentava gravemente danneggiato: era stato praticato un foro in un muro, danneggiando il sottostante impianto di aspirazione centralizzata (teste Tes_1 udienza del 26 marzo 2025); una porta era stata danneggiata, tanto da risultare inservibile e le altre si presentavano graffiate, scheggiate, ammaccate (teste ; due elementi Tes_2
radianti (termosifoni) erano stati danneggiati (teste ; la serratura della porta Tes_3
d'ingresso non era più funzionante (fattura ditta , all. 13 in atti). CP_3
8. Al fine di ripristinare i suddetti beni, i ricorrenti hanno affrontato una spesa complessiva pari ad € 2.758,79, come parimenti provato in giudizio sia attraverso la prova testimoniale assunta all'udienza del 26 marzo 2025, che attraverso i documenti allegati al ricorso (cfr. doc. 3 – 13).
9. I convenuti dovranno quindi essere condannati al pagamento del suddetto importo, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno.
3 10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva, ove ne è disposta altresì la loro distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e nella contumacia dei convenuti, condanna e , in solido, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di e dell'importo di € € 2.758,79, oltre Parte_1 Parte_2
accessori di legge, per i titoli di cui in parte motiva;
condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LUCA
BERTUCCINI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Forlì, lì 7 novembre 2025
Il Giudice
LA RA
4