Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/03/2026, n. 5557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5557 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14028 del 2024, proposto da
NI UE AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
RI IG, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota di rigetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l''internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Tozza, datata 03/12/2024, registro ufficiale U.0048520.
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi tramite i quali si evince il rigetto dell’istanza presentata da parte ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna (“ Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo ”, rilasciato dall’Università “San Jorge” di Saragozza in data 31 maggio 2022.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
Con ordinanza cautelare n. 1808 del 21 marzo 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento di diniego impugnato.
In data 28 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio il certificato del titolo di specializzazione per le attività di sostegno conseguito in Italia al termine dei corsi RE, chiedendo una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Con memoria del 9 marzo 2026 parte ricorrente ha ribadito “ di non aver più interesse alla decisione, avendo raggiunto il bene della vita tramite il suddetto corso ”, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 16 marzo 2026 anche l’amministrazione resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto della rinuncia all’istanza amministrativa pervenuta al Ministero da parte dell’odierno ricorrente ai fini dell’iscrizione ai percorsi RE (all. 1).
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE RE, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | IE RE |
IL SEGRETARIO