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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1075/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Parte_1
corrente in Broni (27043-PV) Via Casalagnello n. 1, P.IVA , P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Busi ( ), Umberto CodiceFiscale_1
Battaglia (C.F. ) e Daniele Dibois (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Garlasco (PV),Vicolo Oscuro n. 5
RICORRENTE contro
(C.F: ), CP_1 C.F._4
in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale corrente in Stradella, Via Emilia
31, (P.I.: ), P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Morganti (C.F.: ) ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Stradella,Via Trento 63
RESISTENTE
pagina 1 di 7 Oggetto:risoluzione contratto per inadempimento,Pagamento penale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Nel merito ed in via principale: previe le declaratorie tutte del caso, dichiarare risolto il contratto stipulato tra le parti in data 1.10.2021 e per l'effetto condannare la Ditta Il Pollaio di personalmente e quale titolare della suddetta ditta al pagamento a favore CP_1 della società attrice: di euro 13.896,36 a titolo di penale contrattuale prevista dall'art.
2.2 del contratto stipulato tra le parti di euro 10.000,00, a titolo di restituzione dell'importo ricevuto dalla ditta convenuta e corrisposta dalla parte attrice a mezzo A/C in applicazione del punto 3.1 del contratto stipulato tra le parti e/o nella maggior e/o minor somma ritenuta di giustizia di euro 1500,00 a titolo di penale contrattuale in applicazione dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti:
In via istruttoria: si insiste nella richiesta di ammissione delle prove cosi come in atti. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti di causa, onorari, 15 % spese generali, 4% cpa e 22% iva e successive e relative occorrende.”.
Parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa, contraria eccezione, deduzione ed istanza, voglia così giudicare:
- nel merito: rigettare integralmente il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
- nel merito, in subordine: contenere al minimo e nei termini rigorosamente provati, le somme da corrispondere a parte ricorrente ed in ogni caso con riduzione dell'eventuale importo da corrispondere a titolo di penale come da ragioni in atti;
- in via istruttoria: ammissione dei testi e sui capitoli di Testimone_1 Testimone_2 prova di cui alla memoria di costituzione del 22.05.24 e alla 1° memoria del 18.09.24.
Con vittoria di spese e compensi di causa e per la negoziazione, come da nota allegata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale Civile di Pavia esponendo quanto segue:
pagina 2 di 7 - La era una società avente ad oggetto la distribuzione all'ingrosso di Parte_1 bevande alcoliche nonché la fornitura e l'installazione di impianti di spillatura a bar, ristoranti, pub, birrerie ecc.
- nell'ambito dell'attività commerciale appena descritta stipulava, in data 1 ottobre 2021, con la ditta , un contratto di fornitura/acquisto di bevande e birre in genere. (doc. 1 CP_2
contratto);
- in base al contratto appena menzionato e prodotto la società resistente, nella persona del titolare SI.ra , si impegnava ad approvvigionarsi in via esclusiva e per tutta CP_1
la durata del rapporto contrattuale, presso la società ricorrente (art.
2.1 contratto sub doc.
1);
- la durata del rapporto contrattuale veniva stabilita dalle parti in anni 4 (art. 7 contratto sub doc. 1);
- come pattuito dall'art.
2.2 del contratto di acquisto di bevande e birre in genere il cliente si impegnava ad acquistare merce per un quantitativo minimo € 25.000,00 annuo (ossia €
100.000,00 per 4 anni di contratto);
- l'inottemperanza all'appena citato obbligo avrebbe comportato, da contratto, il pagamento di una penale pari ad € 0,20 per ogni euro di deficit rispetto al minimo garantito
(art. 8 documento sub 1);
- la resistente altresì si impegnava a promuovere i prodotti del presente contratto efficacemente e con continuità, fra l'altro esponendo in modo preminente sia all'interno che all'esterno dell'esercizio insegne e segni distintivi”. ( vedi punto 2.3 del contratto stipulato
- doc. 1).
- a fronte dell'obbligo di promozione la società si obbligava a versare alla Parte_1
un contributo corrispettivo di € 8.196,75, oltre iva e cosi per un importo Parte_2 complessivo di € 10.000,00 - detto obbligo veniva correttamente assolto dalla Parte_1
attraverso la consegna in data 7 ottobre 2021, alla di relativo assegno bancario Parte_2 per un importo di € 10.000,00 (doc. 2 assegno bancario spiccato in favore di parte resistente);
pagina 3 di 7 - la società ricorrente, a fronte del mancato pagamento di forniture nonché dell'inottemperanza ai minimi contrattualmente previsti ex art. 2.2, provvedeva a diffidare controparte (doc. 3 diffida ad adempiere); - a fronte del perdurante inadempimento seguente alla diffida ad adempiere il contratto era da considerarsi risolto ipso iure;
-
la ditta , a seguito alla diffida di pagamento provvedeva a saldare le fatture, CP_2
mentre nulla riconosceva a titolo di penali contrattuali;
- la società esponente agiva pertanto per chiedere il pagamento della penale contrattuale considerata a tutti gli effetti legittima, rilevando che in 4 anni, la società cliente su un fatturato pattuito di € 100.000,00 ordinava e consumava “bevande contrattuali per un minor importo di 30.518,16” (doc. 4 prospetto forniture ); CP_2
- la società esponente, considerando quindi un deficit contrattuale di € 69.481,84, chiedeva il pagamento dell'importo di € 13.896,36 a titolo di penale contrattuale dovuta per non aver rispettato i minimi annuali pattuiti ( 69481,84x0,20 – vedi art. 7 del contratto); oltre a ciò la società esponente, con il presente atto, agiva per la ripetizione della somma riconosciuta a parte resistente ex art.
3.1 a titolo di contributo iniziale nonché per il pagamento della penale prevista e pattuita ex art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti;
- a fronte della pretesa invitava l'odierna parte resistente ad aderire al Parte_1
procedimento di negoziazione assistita al quale correttamente aderiva la società debitrice;
- nonostante l'adesione le parti non riuscivano a concretizzare la conciliazione (doc. 5 verbale negativo negoziazione assistita);
A lettera dell'art.
2.2 del contratto il cliente si obbligava ad “acquistare da CP_3
minerali, bibite, birre in fusti e bottiglie per un quantitativo minimo
[...] complessivo di € 25.000 nel corso della durata del presente contratto di cui all'art. 7 e per corrispondenti quantitativi minimi rapportati ad anno alle condizioni e ai prezzi in vigore”.
Il quantitativo minimo complessivo di € 25.000,00 andava riferito al singolo anno.
L'impegno all'acquisto di bevande per € 25.000 in quattro anni sarebbe stato del tutto anti economico per la Parte_1
La società si impegnava a riconoscere un corrispettivo iniziale (c.d. contributo Parte_1 ex art. 3.1) pari ad € 8.196,75 effettivamente versati con assegno in data 7.10.2021.
pagina 4 di 7 Accedendo all'interpretazione secondo cui la somma concordata ex art 2.2 doveva considerarsi complessivamente spalmata sui quattro anni di contratto si arrivava facilmente all'assunto secondo cui il cliente si era obbligato ad acquistare un minimo annuo di circa €
6.000,00.
L'immediata conseguenza di tale ragionamento era ammettere la possibilità che Pt_1 potesse lavorare in perdita per l'intero primo anno di contratto e per parte del
[...]
secondo anno;
condizione e interpretazione di certo non plausibili per una s.r.l.
Le parti si erano pertanto accordate impegnando il cliente all'acquisto di bevande per
25.000 ero annui e, dunque, 100.000 euro in quattro anni.
Chiedeva pertanto darsi atto della avvenuta risoluzione del contratto “inter partes” e condannarsi la resistente al pagamento delle somme in atti meglio specificate.
Si costituiva in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale CP_1
contestando gli assunti avversari ed osservando quanto segue:
l'obbligo di fornitura previsto dal contratto era stato rispettato;
La fornitura veniva ingiustificatamente interrotta dalla ricorrente.
Chiedeva pertanto rigettarsi l'avversario ricorso.
Scambiate le memorie di rito ,interrogate liberamente le parti,inutilmente tentata la conciliazione, e precisate le conclusioni ,la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente,la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto dell'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le parti in data 1.10.2021 essendo pacifica l'interruzione della fornitura e lo smantellamento dell'attrezzatura già allestita dalla società ricorrente nei locali della resistente che non ha chiesto il ripristino del rapporto.
Per il resto le domande dell'attore non sono fondate e devono essere respinte:
In base all'art.
2.2 del contratto (doc. 1 parte ricorrente) si impegnava ad CP_1
“acquistare da acque minerali, bibite, birre in fusti e bottiglie per un Parte_1
pagina 5 di 7 quantitativo minimo complessivo di € 25.000 nel corso della durata del presente contratto di cui all'art. 7 e per corrispondenti quantitativi minimi rapportati ad anno alle condizioni e ai prezzi in vigore”.
L'art. 7 fissava la durata del contratto in 4 anni.
L'art.
2.2 indica l'importo minimo “complessivo” e fa riferimento ai “corrispondenti quantitativi minimi rapportati ad anno”.
Interpretando l'art.
2.2 come richiede la società riferendosi ad una fornitura pari ad minimo annuale di €25.000,00 resterebbe priva di significato né si comprenderebbe la differenziazione fra “minimo complessivo… nel corso della durata del presente contratto di cui all'art. 7)” e “corrispondenti quantitativi minimi rapportati ad anno” .
Ai sensi degli art. 1363 c.c. e 1367 c.c. il quantitativo di € 25.000,00 va pertanto
“spalmato” sui 4 anni risultando indifferente l'eventuale antieconomicità dell'investimento effettuato a titolo di promozione ex art.
2.3 del contratto in caso di ridotta durata dello stesso .
che ha ordinato bevande contrattuali per l' importo di 30.518,16 ha CP_1 pertanto adempiuto al proprio obbligo contrattuale pari ad €6250,00 annui sino a che controparte non ha interrotto la fornitura.
Vanno pertanto respinte le domande della ricorrente relative alla risoluzione del contratto per inadempimento della controparte con le relative conseguenze risarcitorie.
Le prove dedotte dalla ricorrente per la loro genericità non sono poi idonee a comprovare l'inadempimento all'obbligo di promozione dei prodotti della fornitrice e non possono essere ammesse.
Le domande della società ricorrente sono pertanto infondate e vanno pertanto respinte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
DICHIARA
la risoluzione del contratto di fornitura per cui è causa pagina 6 di 7 RIGETTA
Nel resto il ricorso.
CONDANNA
La parte ricorrente a rifondere alla resistente ricorrente le spese di giudizio che liquida in
€5077,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA per la fase di giudizio ed in € 1.323,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA per la fase di negoziazione assistita.
Pavia,30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1075/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Parte_1
corrente in Broni (27043-PV) Via Casalagnello n. 1, P.IVA , P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Busi ( ), Umberto CodiceFiscale_1
Battaglia (C.F. ) e Daniele Dibois (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Garlasco (PV),Vicolo Oscuro n. 5
RICORRENTE contro
(C.F: ), CP_1 C.F._4
in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale corrente in Stradella, Via Emilia
31, (P.I.: ), P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Morganti (C.F.: ) ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Stradella,Via Trento 63
RESISTENTE
pagina 1 di 7 Oggetto:risoluzione contratto per inadempimento,Pagamento penale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Nel merito ed in via principale: previe le declaratorie tutte del caso, dichiarare risolto il contratto stipulato tra le parti in data 1.10.2021 e per l'effetto condannare la Ditta Il Pollaio di personalmente e quale titolare della suddetta ditta al pagamento a favore CP_1 della società attrice: di euro 13.896,36 a titolo di penale contrattuale prevista dall'art.
2.2 del contratto stipulato tra le parti di euro 10.000,00, a titolo di restituzione dell'importo ricevuto dalla ditta convenuta e corrisposta dalla parte attrice a mezzo A/C in applicazione del punto 3.1 del contratto stipulato tra le parti e/o nella maggior e/o minor somma ritenuta di giustizia di euro 1500,00 a titolo di penale contrattuale in applicazione dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti:
In via istruttoria: si insiste nella richiesta di ammissione delle prove cosi come in atti. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti di causa, onorari, 15 % spese generali, 4% cpa e 22% iva e successive e relative occorrende.”.
Parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa, contraria eccezione, deduzione ed istanza, voglia così giudicare:
- nel merito: rigettare integralmente il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
- nel merito, in subordine: contenere al minimo e nei termini rigorosamente provati, le somme da corrispondere a parte ricorrente ed in ogni caso con riduzione dell'eventuale importo da corrispondere a titolo di penale come da ragioni in atti;
- in via istruttoria: ammissione dei testi e sui capitoli di Testimone_1 Testimone_2 prova di cui alla memoria di costituzione del 22.05.24 e alla 1° memoria del 18.09.24.
Con vittoria di spese e compensi di causa e per la negoziazione, come da nota allegata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale Civile di Pavia esponendo quanto segue:
pagina 2 di 7 - La era una società avente ad oggetto la distribuzione all'ingrosso di Parte_1 bevande alcoliche nonché la fornitura e l'installazione di impianti di spillatura a bar, ristoranti, pub, birrerie ecc.
- nell'ambito dell'attività commerciale appena descritta stipulava, in data 1 ottobre 2021, con la ditta , un contratto di fornitura/acquisto di bevande e birre in genere. (doc. 1 CP_2
contratto);
- in base al contratto appena menzionato e prodotto la società resistente, nella persona del titolare SI.ra , si impegnava ad approvvigionarsi in via esclusiva e per tutta CP_1
la durata del rapporto contrattuale, presso la società ricorrente (art.
2.1 contratto sub doc.
1);
- la durata del rapporto contrattuale veniva stabilita dalle parti in anni 4 (art. 7 contratto sub doc. 1);
- come pattuito dall'art.
2.2 del contratto di acquisto di bevande e birre in genere il cliente si impegnava ad acquistare merce per un quantitativo minimo € 25.000,00 annuo (ossia €
100.000,00 per 4 anni di contratto);
- l'inottemperanza all'appena citato obbligo avrebbe comportato, da contratto, il pagamento di una penale pari ad € 0,20 per ogni euro di deficit rispetto al minimo garantito
(art. 8 documento sub 1);
- la resistente altresì si impegnava a promuovere i prodotti del presente contratto efficacemente e con continuità, fra l'altro esponendo in modo preminente sia all'interno che all'esterno dell'esercizio insegne e segni distintivi”. ( vedi punto 2.3 del contratto stipulato
- doc. 1).
- a fronte dell'obbligo di promozione la società si obbligava a versare alla Parte_1
un contributo corrispettivo di € 8.196,75, oltre iva e cosi per un importo Parte_2 complessivo di € 10.000,00 - detto obbligo veniva correttamente assolto dalla Parte_1
attraverso la consegna in data 7 ottobre 2021, alla di relativo assegno bancario Parte_2 per un importo di € 10.000,00 (doc. 2 assegno bancario spiccato in favore di parte resistente);
pagina 3 di 7 - la società ricorrente, a fronte del mancato pagamento di forniture nonché dell'inottemperanza ai minimi contrattualmente previsti ex art. 2.2, provvedeva a diffidare controparte (doc. 3 diffida ad adempiere); - a fronte del perdurante inadempimento seguente alla diffida ad adempiere il contratto era da considerarsi risolto ipso iure;
-
la ditta , a seguito alla diffida di pagamento provvedeva a saldare le fatture, CP_2
mentre nulla riconosceva a titolo di penali contrattuali;
- la società esponente agiva pertanto per chiedere il pagamento della penale contrattuale considerata a tutti gli effetti legittima, rilevando che in 4 anni, la società cliente su un fatturato pattuito di € 100.000,00 ordinava e consumava “bevande contrattuali per un minor importo di 30.518,16” (doc. 4 prospetto forniture ); CP_2
- la società esponente, considerando quindi un deficit contrattuale di € 69.481,84, chiedeva il pagamento dell'importo di € 13.896,36 a titolo di penale contrattuale dovuta per non aver rispettato i minimi annuali pattuiti ( 69481,84x0,20 – vedi art. 7 del contratto); oltre a ciò la società esponente, con il presente atto, agiva per la ripetizione della somma riconosciuta a parte resistente ex art.
3.1 a titolo di contributo iniziale nonché per il pagamento della penale prevista e pattuita ex art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti;
- a fronte della pretesa invitava l'odierna parte resistente ad aderire al Parte_1
procedimento di negoziazione assistita al quale correttamente aderiva la società debitrice;
- nonostante l'adesione le parti non riuscivano a concretizzare la conciliazione (doc. 5 verbale negativo negoziazione assistita);
A lettera dell'art.
2.2 del contratto il cliente si obbligava ad “acquistare da CP_3
minerali, bibite, birre in fusti e bottiglie per un quantitativo minimo
[...] complessivo di € 25.000 nel corso della durata del presente contratto di cui all'art. 7 e per corrispondenti quantitativi minimi rapportati ad anno alle condizioni e ai prezzi in vigore”.
Il quantitativo minimo complessivo di € 25.000,00 andava riferito al singolo anno.
L'impegno all'acquisto di bevande per € 25.000 in quattro anni sarebbe stato del tutto anti economico per la Parte_1
La società si impegnava a riconoscere un corrispettivo iniziale (c.d. contributo Parte_1 ex art. 3.1) pari ad € 8.196,75 effettivamente versati con assegno in data 7.10.2021.
pagina 4 di 7 Accedendo all'interpretazione secondo cui la somma concordata ex art 2.2 doveva considerarsi complessivamente spalmata sui quattro anni di contratto si arrivava facilmente all'assunto secondo cui il cliente si era obbligato ad acquistare un minimo annuo di circa €
6.000,00.
L'immediata conseguenza di tale ragionamento era ammettere la possibilità che Pt_1 potesse lavorare in perdita per l'intero primo anno di contratto e per parte del
[...]
secondo anno;
condizione e interpretazione di certo non plausibili per una s.r.l.
Le parti si erano pertanto accordate impegnando il cliente all'acquisto di bevande per
25.000 ero annui e, dunque, 100.000 euro in quattro anni.
Chiedeva pertanto darsi atto della avvenuta risoluzione del contratto “inter partes” e condannarsi la resistente al pagamento delle somme in atti meglio specificate.
Si costituiva in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale CP_1
contestando gli assunti avversari ed osservando quanto segue:
l'obbligo di fornitura previsto dal contratto era stato rispettato;
La fornitura veniva ingiustificatamente interrotta dalla ricorrente.
Chiedeva pertanto rigettarsi l'avversario ricorso.
Scambiate le memorie di rito ,interrogate liberamente le parti,inutilmente tentata la conciliazione, e precisate le conclusioni ,la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente,la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto dell'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le parti in data 1.10.2021 essendo pacifica l'interruzione della fornitura e lo smantellamento dell'attrezzatura già allestita dalla società ricorrente nei locali della resistente che non ha chiesto il ripristino del rapporto.
Per il resto le domande dell'attore non sono fondate e devono essere respinte:
In base all'art.
2.2 del contratto (doc. 1 parte ricorrente) si impegnava ad CP_1
“acquistare da acque minerali, bibite, birre in fusti e bottiglie per un Parte_1
pagina 5 di 7 quantitativo minimo complessivo di € 25.000 nel corso della durata del presente contratto di cui all'art. 7 e per corrispondenti quantitativi minimi rapportati ad anno alle condizioni e ai prezzi in vigore”.
L'art. 7 fissava la durata del contratto in 4 anni.
L'art.
2.2 indica l'importo minimo “complessivo” e fa riferimento ai “corrispondenti quantitativi minimi rapportati ad anno”.
Interpretando l'art.
2.2 come richiede la società riferendosi ad una fornitura pari ad minimo annuale di €25.000,00 resterebbe priva di significato né si comprenderebbe la differenziazione fra “minimo complessivo… nel corso della durata del presente contratto di cui all'art. 7)” e “corrispondenti quantitativi minimi rapportati ad anno” .
Ai sensi degli art. 1363 c.c. e 1367 c.c. il quantitativo di € 25.000,00 va pertanto
“spalmato” sui 4 anni risultando indifferente l'eventuale antieconomicità dell'investimento effettuato a titolo di promozione ex art.
2.3 del contratto in caso di ridotta durata dello stesso .
che ha ordinato bevande contrattuali per l' importo di 30.518,16 ha CP_1 pertanto adempiuto al proprio obbligo contrattuale pari ad €6250,00 annui sino a che controparte non ha interrotto la fornitura.
Vanno pertanto respinte le domande della ricorrente relative alla risoluzione del contratto per inadempimento della controparte con le relative conseguenze risarcitorie.
Le prove dedotte dalla ricorrente per la loro genericità non sono poi idonee a comprovare l'inadempimento all'obbligo di promozione dei prodotti della fornitrice e non possono essere ammesse.
Le domande della società ricorrente sono pertanto infondate e vanno pertanto respinte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
DICHIARA
la risoluzione del contratto di fornitura per cui è causa pagina 6 di 7 RIGETTA
Nel resto il ricorso.
CONDANNA
La parte ricorrente a rifondere alla resistente ricorrente le spese di giudizio che liquida in
€5077,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA per la fase di giudizio ed in € 1.323,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA per la fase di negoziazione assistita.
Pavia,30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 7 di 7