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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/04/2024, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Carlo Gabutti, all'udienza del 23.04.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2323/2023, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
Marconi n. 2, Sinopoli (RC), rappresentato e difeso, ai fini dell'odierno procedimento, dall'Avv. Rosa Cilea, con domicilio eletto presso questo Studio Legale sito in Via G.
D'Annunzio n. 20/A – 89125 Reggio Calabria (RC), giusta procura in calce al presente atto, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, con sede in Roma, Controparte_1 in persona del Presidente legale rappresentante pro- - agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Palmi via Volta 2, presso l'Agenzia Territoriale , con gli CP_1
Avvocati Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria Grandizio e
Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
OGGETTO: Disconoscimento rapporto di lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'
[...]
(RC) per i periodi intercorrenti dal 01.01.2020 Controparte_2 al 31.08.2020, e dell (RC) Controparte_2 Controparte_3
per i periodi intercorrenti dal 01.10.2020 al 31.12.2020 e dal 01.01.2021 al 31.03.2021, con l'esistenza del rapporto di lavoro;
che l' con provvedimento CP_1
n.6700.26/04/2021.0193439 del 29.04.2021 disconosceva il rapporto di lavoro subordinato tra il e l di IA RO (RC), CP_4 Controparte_2 nonché quello presso l in IA RO Organizzazione_1
(RC); di aver presentato ricorso amministrativo.
Egli, quindi, agiva in giudizio chiedendo: “In via principale: accertare, riconoscere e dichiarare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_2
l'istituto scolastico paritario << > di IA RO (RC) per i periodi Controparte_2
intercorrenti dal 01.01.2020 al 31.08.2020, con ogni conseguente beneficio ed effetto di legge;
in via principale: accertare, riconoscere e dichiarare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e l'istituto scolastico paritario << Parte_2 CP_3
> di IO AU (RC) per i periodi intercorrenti dal 01.10.2020 al 31.12.2020 e dal
[...]
01.01.2021 al 31.03.2021, con ogni conseguente beneficio ed effetto di legge;
per l'effetto: ordinare all' resistente ed ai propri organi territoriali competenti di provvedere al CP_1 ripristino della posizione assicurativa e previdenziale in favore dell'odierno ricorrente, così come sussistente prima dell'illegittima cancellazione;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo, in fatto e in diritto, così come CP_1 meglio specificato nella memoria difensiva, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta, sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
In via preliminare, occorre chiarire quale sia l'oggetto del giudizio ed il sistema di riparto dell'onere probatorio in questa tipologia di controversia. Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente egli Istituti Scolastici Paritari e
Parificati “ e “ di IA RO (RC); all'esito del Controparte_2 Controparte_3
disconoscimento operato dall' in seguito ad attività ispettiva. CP_1
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento dell'effettività di tale CP_1 rapporto di lavoro funzionale al riconoscimento della relativa contribuzione e, pertanto, di fronte al disconoscimento del rapporto di lavoro, è onere del lavoratore dimostrare l'effettività del rapporto.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo relativo a prestazioni di tipo previdenziale ed assistenziale non ha struttura impugnatoria, poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma il diritto del privato CP_1
all'erogazione di quella determinata prestazione in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una CP_1
prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' CP_1 svolge una funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse CP_1 titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e
24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento delle concrete modalità CP_1 di svolgimento del rapporto di lavoro al fine del riaccredito dei relativi contributi.
Per quanto riguarda il sistema di riparto dell'onere probatorio, il dato normativo di riferimento
è rappresentato dall'art. 2697 c.c. e, pertanto, i fatti costitutivi della pretesa azionata devono essere allegati e provati dall'attore in senso sostanziale, mentre grava sul convenuto in senso sostanziale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato.
Nel caso di specie, quindi, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti rilevanti dell'effettività del rapporto di lavoro svolto.
Le considerazioni suesposte sono condivise dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(Cass. 8281/2015), più volte pronunciatasi con riferimento al lavoro agricolo, secondo cui “l'iscrizione d'un bracciante nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di mera agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro, non dipende dall'essere avvenuta la cancellazione a seguito di apposito controllo da parte dell'istituto previdenziale o per altra ragione: infatti, il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295
c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11
n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”.
Nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse da parte ricorrente, la quale nel proprio ricorso non ha allegato in modo specifico tutti gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione. Non sono specificamente indicati, infatti, le modalità di esercizio del potere disciplinare, organizzativo e gerarchico da parte del titolare dell'impresa, le concrete modalità di svolgimento delle mansioni di docente e la retribuzione percepita e vi è la generica indicazione dell'orario di lavoro settimanale osservato. In altri termini, affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, dovrebbe essere una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto precluso proprio da tale insufficiente allegazione.
Tala assunto è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012), secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n.
4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Per le ragioni evidenziate non è stata ammessa la prova come richiesta dalle parti.
Inoltre, non costituiscono idonea prova documentale le buste paga e i certificati di servizio depositati da parte ricorrente. Tali documenti, dinanzi al disconoscimento del rapporto da parte dell'ente previdenziale, possono avere valore indiziario e, per ciò solo, hanno scarsa valenza probatoria. Essi, infatti, non possono costituire prova di per sé sufficiente del rapporto lavorativo in ragione del fatto che costituiscono documenti redatti unilateralmente dal datore di lavoro e, quindi, non hanno né possono avere efficacia certificativa della sussistenza del rapporto né efficacia probatoria vincolante nei confronti dell' CP_1
Da ultimo, giova rammentare che i verbali ispettivi, in quanto redatti da pubblici ufficiali (tali sono gli ispettori dell' , sono atti pubblici facenti fede fino a querela di falso della CP_1 provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto od essere avvenuti in sua presenza (cfr.
Cass. 217\87, Cass. 5712/79).
In considerazione della presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi, non sono stati allegati dalla controparte elementi probatori tali da far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Non vi è prova, quindi, dell'effettività del rapporto di lavoro.
Il ricorso, dunque, deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile previsto dal
D.M. 10.03.2014 sulla liquidazione dei compensi per la professione forense, tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che CP_1
si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Palmi, 23.04.2024
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Dott. Carlo Gabutti