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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
INDINNIMEO PIETRO, AT
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 448/2022 depositato il 13/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Difensore In Proprio - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avvocato In Proprio - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 Difensore In Proprio - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Polla - Strada Delle Monache Snc 84035 Polla SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0153336 TARI 2013 - INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2012
- INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna le intimazioni di pagamento specificamente indicate nel ricorso aventi ad oggetto il preteso mancato pagamento della TARI per gli anni di imposta ivi enunciati, costituendo in giudizio la OG e il Comune di Polla a seguito di rigetto del reclamo dal quale emergeva una regolare notificazione degli avvisi di accertamento nn.
406485180000550890 -1065097180015483 – 1065097180015431 -1065097180015728 del 13.12.2018 con allegazione delle ricevute delle raccomandate n. 616970006830 spedita dall'Ufficio CMP Bari il
05/12/2018, n. 616961823659 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018, n. 616961825764 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018 e n. n. 616970047647 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018.
Si costituiva in giudizio la OG e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per il Comune di Polla.
Il ricorrente all'udienza del 15.6.2022 previa esibizione dell'instaurazione dinanzi al Tribunale di
Lagonegro del giudizio per querela di falso in ordine alla sottoscrizione delle indicate relate domandava la sospensione del processo che era accolta con ordinanza del 15.6.2022.
In data 14.11.2025 era depositata nell'interesse di Ricorrente_1 istanza di riassunzione in quanto era definito il giudizio per la declaratoria della falsità delle firme apposte alle relate di notifica degli avvisi di accertamento indicati.
Era quindi fissata l'udienza del 22.1.2026 nella quale sentite le parti il Collegio dopo la camera di consiglio decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero gli avvisi di accertamento non sono stati mai notificati al contribuente e devono quindi essere annullati. Il Tribunale di Lagonegro infatti in data 14.09.2022 disponeva perizia grafologica che così concludeva:
“Dall'analisi condotta e dalla comparizione fra i documenti si evince che le peculiarità generali (connotati salienti, ritmo) e di dettaglio (contrassegni, gesti fuggitivi) delle grafie comparative non sono assimilabili a quelle riscontrate nei documenti in verifica. Pertanto, gli esiti dell'indagine conducono alla seguente conclusione - Le firme X1, X2, X3 e X4 apposte sulle ricevute di ritorno delle raccomandate postali risultano apocrife e, dunque, non appartengono al sig. Ricorrente_1-”.
Il Tribunale accoglieva, quindi, la domanda e, per l'effetto, dichiarava la falsità della sottoscrizione sulle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 616970006830 spedita dall'Ufficio CMP Bari il
05/12/2018, n. 616961823659 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018, n. 616961825764 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018 e n. 616970047647 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018.
Detti esiti impongono quindi l'annullamento degli atti impugnati non essendosi perfezionata la procedura di notificazione come dianzi descritto con condanna degli uffici resistenti al pagamento delle spese che si determinano in euro 1000 per ciascun ufficio oltre oneri e accessori ove previsti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso e condanna i resistenti uffici al pagamento delle spese che si determinano in euro 1000 per ciascun ufficio oltre oneri e accessori ove previsti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
INDINNIMEO PIETRO, AT
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 448/2022 depositato il 13/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Difensore In Proprio - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avvocato In Proprio - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 Difensore In Proprio - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Polla - Strada Delle Monache Snc 84035 Polla SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0153336 TARI 2013 - INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2012
- INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 0123315 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna le intimazioni di pagamento specificamente indicate nel ricorso aventi ad oggetto il preteso mancato pagamento della TARI per gli anni di imposta ivi enunciati, costituendo in giudizio la OG e il Comune di Polla a seguito di rigetto del reclamo dal quale emergeva una regolare notificazione degli avvisi di accertamento nn.
406485180000550890 -1065097180015483 – 1065097180015431 -1065097180015728 del 13.12.2018 con allegazione delle ricevute delle raccomandate n. 616970006830 spedita dall'Ufficio CMP Bari il
05/12/2018, n. 616961823659 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018, n. 616961825764 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018 e n. n. 616970047647 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018.
Si costituiva in giudizio la OG e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per il Comune di Polla.
Il ricorrente all'udienza del 15.6.2022 previa esibizione dell'instaurazione dinanzi al Tribunale di
Lagonegro del giudizio per querela di falso in ordine alla sottoscrizione delle indicate relate domandava la sospensione del processo che era accolta con ordinanza del 15.6.2022.
In data 14.11.2025 era depositata nell'interesse di Ricorrente_1 istanza di riassunzione in quanto era definito il giudizio per la declaratoria della falsità delle firme apposte alle relate di notifica degli avvisi di accertamento indicati.
Era quindi fissata l'udienza del 22.1.2026 nella quale sentite le parti il Collegio dopo la camera di consiglio decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero gli avvisi di accertamento non sono stati mai notificati al contribuente e devono quindi essere annullati. Il Tribunale di Lagonegro infatti in data 14.09.2022 disponeva perizia grafologica che così concludeva:
“Dall'analisi condotta e dalla comparizione fra i documenti si evince che le peculiarità generali (connotati salienti, ritmo) e di dettaglio (contrassegni, gesti fuggitivi) delle grafie comparative non sono assimilabili a quelle riscontrate nei documenti in verifica. Pertanto, gli esiti dell'indagine conducono alla seguente conclusione - Le firme X1, X2, X3 e X4 apposte sulle ricevute di ritorno delle raccomandate postali risultano apocrife e, dunque, non appartengono al sig. Ricorrente_1-”.
Il Tribunale accoglieva, quindi, la domanda e, per l'effetto, dichiarava la falsità della sottoscrizione sulle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 616970006830 spedita dall'Ufficio CMP Bari il
05/12/2018, n. 616961823659 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018, n. 616961825764 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018 e n. 616970047647 spedita dall'Ufficio CMP Bari il 07/12/2018.
Detti esiti impongono quindi l'annullamento degli atti impugnati non essendosi perfezionata la procedura di notificazione come dianzi descritto con condanna degli uffici resistenti al pagamento delle spese che si determinano in euro 1000 per ciascun ufficio oltre oneri e accessori ove previsti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso e condanna i resistenti uffici al pagamento delle spese che si determinano in euro 1000 per ciascun ufficio oltre oneri e accessori ove previsti.