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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 328/2023
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro--
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 328/2023
promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Parte_1 C.F._1
Ganci Nicola Zampieri, Lara Bianzani e Giovanni Rinaldi
Ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell dott.ssa Angelica CP_2
De Rubertis e dott.ssa Valeria Vecchio
PEC: Email_1
Resistente
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 26.3.2025, alle ore 9.30 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per la ricorrente l'avv. Bianzani,
Per il convenuto, la dottoressa Valeria Vecchio. CP_1
**** Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi agli atti.
Ribadisce la permanenza in servizio della ricorrente e sottolinea come sia stato depositato contratto di assunzione a tempo indeterminato.
La dottoressa Vecchio insiste nelle conclusioni formulate in atti.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
Pag. 2 di 3 accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per
l'importo complessivo di € 2.000,00, così che la stessa parte ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte ricorrente in complessivi € 830,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mantova, 26.3.2025
IL GIUDICE
dott. Emanuele CROCI
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro--
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 328/2023
promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Parte_1 C.F._1
Ganci Nicola Zampieri, Lara Bianzani e Giovanni Rinaldi
Ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell dott.ssa Angelica CP_2
De Rubertis e dott.ssa Valeria Vecchio
PEC: Email_1
Resistente
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 26.3.2025, alle ore 9.30 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per la ricorrente l'avv. Bianzani,
Per il convenuto, la dottoressa Valeria Vecchio. CP_1
**** Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi agli atti.
Ribadisce la permanenza in servizio della ricorrente e sottolinea come sia stato depositato contratto di assunzione a tempo indeterminato.
La dottoressa Vecchio insiste nelle conclusioni formulate in atti.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
Pag. 2 di 3 accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per
l'importo complessivo di € 2.000,00, così che la stessa parte ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte ricorrente in complessivi € 830,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mantova, 26.3.2025
IL GIUDICE
dott. Emanuele CROCI
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