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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 660/2019 posta in deliberazione con provvedimento del 23 ottobre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
erede di nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Persona_1
sul figlio minore (C.F. ), Persona_2 C.F._2 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Parte_3
) entrambe in proprio e nella qualità di eredi di C.F._4 Per_1
[...]
Avv. Raimondo Di Vito (C.F. C.F._5
Avv. Lanfranco Cugini (C.F. ) C.F._6
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._7
Avv. Federica Marsicola (C.F. ) C.F._8
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ) CP_2 C.F._9
Avv. Pier Francesco Mazzini (C.F. ) C.F._10
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
E
P.Iva ) Controparte_4 P.IVA_1
Avv. Federico Maria Corbò (C.F. ) C.F._11
PARTE APPELLATA
E
C.F. - P.Iva ) Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
Avv. Teresita Fazzari (C.F. ) C.F._12
PARTE APPELLATA
E
(C.F. e P.I. Controparte_6
) P.IVA_4
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._13
PARTE APPELLATA
E
P.iva ) Controparte_7 P.IVA_5
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._13
PARTE INTERVENUTA
E
CO
(C.F., P. IVA: )
[...] P.IVA_6
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._13 PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 18164/18 emessa dal
Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 18164/2018 il Tribunale di Roma nel provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da e , entrambe Pt_2 Parte_1
nella qualità di eredi di relativamente all'an debeatur, nei Persona_1
procedimenti riuniti iscritti ai nn. 40542/15 r.g. e 66292/16 r.g. ha così statuito: “a) dichiara responsabile in via esclusiva in merito al sinistro per cui è Persona_1
causa; b) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separato provvedimento;
c) spese al definitivo.”
Avverso la citata sentenza non definitiva , in proprio e nella Parte_1
qualità di erede di nonché in qualità di esercente la potestà Persona_1
genitoriale sul figlio minore , e in Persona_2 Parte_2 Parte_3
proprio e nella qualità di eredi della de cuius, hanno proposto appello ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'On.le Corte di
Appello di Roma, rigettata ogni diversa e contraria istanza, in riforma della sentenza parziale n. 18164/18, pronunciata dal Tribunale di Roma limitatamente all'an debeatur, in via principale
-accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la esclusiva responsabilità di , conducente della vettura Smart RT, targata Controparte_1
ED473RT, e di proprietario e conducente del veicolo Ford Controparte_3
Galaxy, targato BB742CN, con ogni conseguenza di legge;
In via subordinata
-accertare e dichiarare applicabile al sinistro per cui è causa la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. in ragione del grado di responsabilità che sarà accertato a carico di ciascun conducente, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso con gli effetti ex art. 336 c.p.c. e, comunque, con espressa riserva di ogni più opportuna azione- necessariamente conseguente alla invocata riforma- volta al corretto accertamento dei danni tutti materiale e non materiali, nessuno escluso, subiti dalle odierne appellanti, in proprio e nelle rispettive qualità, come indicati e quantificati in primo grado.
Comunque ed in ogni caso con la condanna degli appellati alla rifusione del compenso professionale e delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite, con separate comparse,
[...]
e che hanno contestato la fondatezza del gravame, di cui CP_1 CP_2
hanno chiesto il rigetto.
Si è, altresì, costituita la che ha rassegnato le Controparte_4
seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per insussistenza dei requisiti previsti dal decr. 33/2012 che ha modificato gli artt.
342, 348 bis e 348 ter cpc, ed in ogni caso, dichiarare e riconoscere l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc, in quanto il medesimo non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, risultando prima facie infondato;
- nel merito, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato, illegittimo, indimostrato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza parziale
n.18164/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma.
Con vittoria di spese e competenze di questa fase di giudizio.”
Costituitasi a sua volta in giudizio la ha chiesto Controparte_5
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “1. rigettare l'appello proposto dalle
Sig.re , in proprio e quale erede della Sig.ra Parte_1 Persona_1
nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, , in proprio e quale erede della Sig.ra Persona_2 Parte_2 Per_1
in proprio e quale erede della Sig.ra
[...] Parte_3 Persona_1
avverso la sentenza non definitiva n. 18164/2018 del Tribunale di Roma pubblicata il 26.09.2018 e non notificata, perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte, con conseguente conferma della decisione di primo grado sul punto;
2. rigettare, per l'effetto, tutte le domande, in via principale ed in via subordinata, formulate dalle appellanti, sia iure proprio, sia iure hereditatis, sia nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , con riferimento e all'an Persona_2
debeatur e al quantum debeatur, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra illustrate;
3. in ogni caso, condannare le appellanti alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Si è costituita, inoltre, la che Controparte_6
ha concluso come segue: “Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
IN VIA PRINCIPALE Rigettare integralmente l'avversa impugnazione poiché infondata, per i motivi espressi nel presente atto, e confermare conseguentemente la sentenza parziale n.18164/2018 del Tribunale di Roma, con piena vittoria delle spese di lite del grado di gravame, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN VIA GRADATA nella denegata ipotesi in cui la domanda di parte attrice dovesse trovare anche parziale accoglimento, accertare e dichiarare applicabile al sinistro per cui è causa la presunzione di colpa ex art. 2054 cc graduando conseguentemente la responsabilità a carico di ciascun conducente, con compensazione delle spese di lite.”
Nel corso del giudizio è intervenuta la che - nella qualità Controparte_7
di successore a titolo particolare nel diritto controverso della
[...]
(in breve , a seguito di contratto di cessione di Controparte_6 CP_6
ramo d'azienda da quest'ultima sottoscritto quale cedente - ha fatto proprie le conclusioni già rassegnate dall'appellata.
In seguito, è intervenuta la CO
, che è subentrata a titolo universale nei diritti e nei rapporti
[...] giuridici facenti capo alla società per effetto della fusione per Controparte_7
incorporazione della predetta società, e ha riproposto le conclusioni rassegnate dalla dante causa.
La Corte, all'udienza del 24 ottobre 2019, ha dichiarato la contumacia di stante la mancata costituzione in giudizio. Controparte_3
Con provvedimento del 23 novembre 2020 ha dichiarato, altresì, inammissibile la querela di falso presentata, nel corso del presente gravame, dalle appellanti avverso il modello CAI, depositato in atti e relativo al sinistro de quo, per irrilevanza del documento ai fini della decisione.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
17 ottobre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Pt_1
, in proprio e nella qualità di erede di nonché in qualità di
[...] Persona_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore , da e Persona_2 Parte_2
da anch'esse in proprio e in qualità di eredi di che Parte_3 Persona_1
hanno agito nei confronti di e CP_2 Controparte_1 Controparte_3
nonché della e dell quali - Controparte_4 Controparte_5
rispettivamente - responsabili civili e compagnie assicurative del veicolo Smart
RT tg. ED473RT e del veicolo Ford Galaxy tg. BB742CN, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in data 11 dicembre 2013 alle ore 13,40 circa, in Via Flaminia, all'altezza dell'incrocio con Via
Vignanello Km 16,800.
Secondo la ricostruzione dei fatti (come prospettata dalle attrici), Per_1
alla guida della vettura SS CR tg. CG490YH di proprietà di
[...] Pt_2
- mentre percorreva Via Flaminia, in direzione fuori Roma, nella propria corsia
[...]
di marcia - giunta all'altezza dell'incrocio con Via Vignanello, Km 16,800 era stata urtata sulla fiancata sinistra dalla vettura Smart RT tg. ED473RT di proprietà di e condotta da che, proveniente dal senso opposto di CP_2 Controparte_1
marcia, aveva invaso la corsia di pertinenza della Dopo essere stata colpita Per_1
dalla Smart RT, la SS CR era stata urtata frontalmente dal veicolo Ford
Galaxy tg. BB742CN di proprietà e condotto da che proveniva a Controparte_3
forte velocità dal senso opposto di marcia, direzione Roma;
a seguito del sinistro, era deceduta. Persona_1
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha ritenuto che la responsabilità esclusiva del sinistro era da ascrivere in via esclusiva alla conducente della SS
CR e ha rimesso la causa sul ruolo per provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da e da nei confronti di e della CP_2 Controparte_1 Parte_2
nel procedimento n. 66296/16 Controparte_6
riunito a quello n. 40542/15 promosso dalle eredi della Per_1
L'appello non è fondato e va respinto.
I motivi di doglianza proposti dalle parti appellanti sono suscettibili di esame congiunto, in quanto vertono sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità dell'incidente; in particolare, le stesse lamentano “l'illogicità, inesattezza e carenza dei mezzi istruttori “posti dal giudice di prime cure a fondamento della decisione e sostengono che la responsabilità del sinistro occorso alla deceduta sia, invece, da attribuire in via Persona_1
esclusiva o, in subordine, concorrente, a e a Controparte_1 Controparte_3
conducenti rispettivamente della RT e della . CP_9 CP_10
Le censure sono infondate.
Invero, la dinamica del sinistro prospettata dalle appellanti non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria documentale espletata e risulta del tutto smentita dagli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Roma intervenuti sul posto dopo l'incidente.
In particolare, si legge nel rapporto della Polizia Locale di Roma che: “Alle ore
13,40 circa del giorno 11/12/2013, la sig.ra alla guida Persona_1 dell'autovettura SS CR tg CG490YH (veicolo B) proveniente dal centro città, stava percorrendo in via Flaminia diretta verso fuori città, quando, giunta in prossimità del km 16,800, durante la marcia, perdeva il controllo e con l'autovettura di cui era alla guida invadeva l'opposto senso di marcia. Nello stesso istante sopraggiungeva l'autovettura Smart tg ED473RT (veicolo A) condotta dalla sig.ra
che, proveniente da fuori città, stava percorrendo via Flaminia Controparte_1
diretta verso il centro città. La sig.ra notando il sopraggiungere CP_1
dell'autovettura SS CR, per evitare la collisione si spostava verso destra, ma nonostante ciò l'autovettura SS CR urtava, con la parte anteriore sinistra, la fiancata sinistra dell'autovettura Smart. Nonostante tale collisione la sig.ra non riusciva a fermare l'autovettura SS CR, la quale proseguiva la Per_1
marcia urtando frontalmente la parte anteriore dell'autovettura Ford Galaxy tg
BB742CN (veicolo C) condotta dal sig. che, proveniente da Controparte_3
fuori città, stava percorrendo via Flaminia diretta verso il centro città. Sul piano viabile interessante il campo del sinistro, non si sono evidenziate tracce di frenata od altro elemento che avesse attinenza con il sinistro in questione. Al controllo i tre veicoli sono risultati in buono stato di manutenzione e di conservazione.”
Ora, la ricostruzione dei fatti, così come accertata dagli agenti verbalizzanti, ha trovato pieno riscontro nei rilievi foto planimetrici dagli stessi effettuati, ove la posizione finale della SS CR risulta localizzata proprio nella corsia di marcia percorsa da , conducente della Smart RT. Controparte_1
Inoltre, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, la stessa descrizione dei danni subiti dai mezzi induce a ritenere che l'urto tra la SS CR
e la Smart RT sia stato determinato dall'invasione della corsia opposta da parte della che è andata, infatti, ad urtare con la parte anteriore sinistra del proprio Per_1
veicolo contro la parte latero-posteriore sinistra del mezzo condotta dalla CP_1
Al tempo stesso, l'assenza di tracce di frenata sulla sede stradale lascia intendere che la manovra posta in essere dalla sia stata così repentina che, Per_1
mentre la - spostandosi sulla destra della propria corsia - è riuscita ad CP_1 evitare, almeno in parte, l'urto e a limitare i danni, stessa sorte non ha avuto il
(conducente del veicolo successivo) il quale non ha potuto impedire CP_3
l'impatto frontale, subendo lesioni fisiche e ingenti danni materiali all'auto.
Del resto, dal verbale della Polizia Locale di Roma, che non ha elevato alcuna contravvenzione, non emergono riscontri in merito alla tesi sostenuta dalle appellanti secondo cui la non avrebbe marciato sulla destra della strada e il CP_1 CP_3
avrebbe tenuto un'eccessiva velocità alla guida, né risultano altri elementi che possano condurre all'attribuzione della responsabilità, anche solo concorrente, a carico dei conducenti delle altre due vetture coinvolte.
A fronte degli elementi suindicati, le diverse risultanze cui è pervenuto il C.t.p.
Ing. non appaiono convincenti, in quanto basate su ipotetiche deduzioni, Persona_3
né assumono valore di prova in ragione del noto e consolidato principio secondo cui
“la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva” (Cass.
1614/22).
Infine, la pacifica circostanza che la abbia interamente risarcito il CP_6
danno biologico e patrimoniale patito dal per quanto non possa assumere CP_3
carattere vincolante ai fini della decisione, rappresenta, comunque, un elemento di valutazione suscettibile di libero apprezzamento da parte del giudice a conforto della tesi secondo cui l'intera colpa del sinistro debba essere ascritta alla in tal Per_1
senso va interpretato il corretto riferimento operato dal Tribunale all'intervenuta liquidazione dei danni in favore del conducente della . CP_10
In conclusione, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata in quanto l'improvvisa invasione della corsia opposta da parte di ha avuto un'incidenza causale esclusiva nella verificazione sinistro Persona_1
stradale, cosicché alla predetta va ascritto in misura integrale il tragico epilogo della vicenda.
Va, per l'effetto, disattesa la richiesta di ammissione della Consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare la dinamica del sinistro.
L'appello va, quindi, respinto. Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del grado tra tutte le parti costituite alla luce del principio secondo cui le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui al comma 2 dell'art.92 c.p.c. non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione e possono sussistere anche nel caso, quale quello in esame, in cui il numero consistente delle parti appellate esporrebbe la parte soccombente ad esorbitanti oneri economici conseguenti alla condanna al pagamento delle spese legali (Corte Cost. 77/18).
Nessun provvedimento in merito alle spese deve intervenire in relazione alla parte rimasta contumace.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico delle parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese processuali del grado tra tutte le parti costituite;
3) nulla per le spese in relazione alla parte contumace;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico delle parti appellanti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
La Presidente rel.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 660/2019 posta in deliberazione con provvedimento del 23 ottobre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
erede di nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Persona_1
sul figlio minore (C.F. ), Persona_2 C.F._2 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Parte_3
) entrambe in proprio e nella qualità di eredi di C.F._4 Per_1
[...]
Avv. Raimondo Di Vito (C.F. C.F._5
Avv. Lanfranco Cugini (C.F. ) C.F._6
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._7
Avv. Federica Marsicola (C.F. ) C.F._8
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ) CP_2 C.F._9
Avv. Pier Francesco Mazzini (C.F. ) C.F._10
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
E
P.Iva ) Controparte_4 P.IVA_1
Avv. Federico Maria Corbò (C.F. ) C.F._11
PARTE APPELLATA
E
C.F. - P.Iva ) Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
Avv. Teresita Fazzari (C.F. ) C.F._12
PARTE APPELLATA
E
(C.F. e P.I. Controparte_6
) P.IVA_4
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._13
PARTE APPELLATA
E
P.iva ) Controparte_7 P.IVA_5
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._13
PARTE INTERVENUTA
E
CO
(C.F., P. IVA: )
[...] P.IVA_6
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._13 PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 18164/18 emessa dal
Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 18164/2018 il Tribunale di Roma nel provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da e , entrambe Pt_2 Parte_1
nella qualità di eredi di relativamente all'an debeatur, nei Persona_1
procedimenti riuniti iscritti ai nn. 40542/15 r.g. e 66292/16 r.g. ha così statuito: “a) dichiara responsabile in via esclusiva in merito al sinistro per cui è Persona_1
causa; b) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separato provvedimento;
c) spese al definitivo.”
Avverso la citata sentenza non definitiva , in proprio e nella Parte_1
qualità di erede di nonché in qualità di esercente la potestà Persona_1
genitoriale sul figlio minore , e in Persona_2 Parte_2 Parte_3
proprio e nella qualità di eredi della de cuius, hanno proposto appello ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'On.le Corte di
Appello di Roma, rigettata ogni diversa e contraria istanza, in riforma della sentenza parziale n. 18164/18, pronunciata dal Tribunale di Roma limitatamente all'an debeatur, in via principale
-accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la esclusiva responsabilità di , conducente della vettura Smart RT, targata Controparte_1
ED473RT, e di proprietario e conducente del veicolo Ford Controparte_3
Galaxy, targato BB742CN, con ogni conseguenza di legge;
In via subordinata
-accertare e dichiarare applicabile al sinistro per cui è causa la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. in ragione del grado di responsabilità che sarà accertato a carico di ciascun conducente, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso con gli effetti ex art. 336 c.p.c. e, comunque, con espressa riserva di ogni più opportuna azione- necessariamente conseguente alla invocata riforma- volta al corretto accertamento dei danni tutti materiale e non materiali, nessuno escluso, subiti dalle odierne appellanti, in proprio e nelle rispettive qualità, come indicati e quantificati in primo grado.
Comunque ed in ogni caso con la condanna degli appellati alla rifusione del compenso professionale e delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite, con separate comparse,
[...]
e che hanno contestato la fondatezza del gravame, di cui CP_1 CP_2
hanno chiesto il rigetto.
Si è, altresì, costituita la che ha rassegnato le Controparte_4
seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per insussistenza dei requisiti previsti dal decr. 33/2012 che ha modificato gli artt.
342, 348 bis e 348 ter cpc, ed in ogni caso, dichiarare e riconoscere l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc, in quanto il medesimo non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, risultando prima facie infondato;
- nel merito, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato, illegittimo, indimostrato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza parziale
n.18164/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma.
Con vittoria di spese e competenze di questa fase di giudizio.”
Costituitasi a sua volta in giudizio la ha chiesto Controparte_5
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “1. rigettare l'appello proposto dalle
Sig.re , in proprio e quale erede della Sig.ra Parte_1 Persona_1
nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, , in proprio e quale erede della Sig.ra Persona_2 Parte_2 Per_1
in proprio e quale erede della Sig.ra
[...] Parte_3 Persona_1
avverso la sentenza non definitiva n. 18164/2018 del Tribunale di Roma pubblicata il 26.09.2018 e non notificata, perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte, con conseguente conferma della decisione di primo grado sul punto;
2. rigettare, per l'effetto, tutte le domande, in via principale ed in via subordinata, formulate dalle appellanti, sia iure proprio, sia iure hereditatis, sia nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , con riferimento e all'an Persona_2
debeatur e al quantum debeatur, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra illustrate;
3. in ogni caso, condannare le appellanti alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Si è costituita, inoltre, la che Controparte_6
ha concluso come segue: “Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
IN VIA PRINCIPALE Rigettare integralmente l'avversa impugnazione poiché infondata, per i motivi espressi nel presente atto, e confermare conseguentemente la sentenza parziale n.18164/2018 del Tribunale di Roma, con piena vittoria delle spese di lite del grado di gravame, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN VIA GRADATA nella denegata ipotesi in cui la domanda di parte attrice dovesse trovare anche parziale accoglimento, accertare e dichiarare applicabile al sinistro per cui è causa la presunzione di colpa ex art. 2054 cc graduando conseguentemente la responsabilità a carico di ciascun conducente, con compensazione delle spese di lite.”
Nel corso del giudizio è intervenuta la che - nella qualità Controparte_7
di successore a titolo particolare nel diritto controverso della
[...]
(in breve , a seguito di contratto di cessione di Controparte_6 CP_6
ramo d'azienda da quest'ultima sottoscritto quale cedente - ha fatto proprie le conclusioni già rassegnate dall'appellata.
In seguito, è intervenuta la CO
, che è subentrata a titolo universale nei diritti e nei rapporti
[...] giuridici facenti capo alla società per effetto della fusione per Controparte_7
incorporazione della predetta società, e ha riproposto le conclusioni rassegnate dalla dante causa.
La Corte, all'udienza del 24 ottobre 2019, ha dichiarato la contumacia di stante la mancata costituzione in giudizio. Controparte_3
Con provvedimento del 23 novembre 2020 ha dichiarato, altresì, inammissibile la querela di falso presentata, nel corso del presente gravame, dalle appellanti avverso il modello CAI, depositato in atti e relativo al sinistro de quo, per irrilevanza del documento ai fini della decisione.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
17 ottobre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Pt_1
, in proprio e nella qualità di erede di nonché in qualità di
[...] Persona_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore , da e Persona_2 Parte_2
da anch'esse in proprio e in qualità di eredi di che Parte_3 Persona_1
hanno agito nei confronti di e CP_2 Controparte_1 Controparte_3
nonché della e dell quali - Controparte_4 Controparte_5
rispettivamente - responsabili civili e compagnie assicurative del veicolo Smart
RT tg. ED473RT e del veicolo Ford Galaxy tg. BB742CN, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in data 11 dicembre 2013 alle ore 13,40 circa, in Via Flaminia, all'altezza dell'incrocio con Via
Vignanello Km 16,800.
Secondo la ricostruzione dei fatti (come prospettata dalle attrici), Per_1
alla guida della vettura SS CR tg. CG490YH di proprietà di
[...] Pt_2
- mentre percorreva Via Flaminia, in direzione fuori Roma, nella propria corsia
[...]
di marcia - giunta all'altezza dell'incrocio con Via Vignanello, Km 16,800 era stata urtata sulla fiancata sinistra dalla vettura Smart RT tg. ED473RT di proprietà di e condotta da che, proveniente dal senso opposto di CP_2 Controparte_1
marcia, aveva invaso la corsia di pertinenza della Dopo essere stata colpita Per_1
dalla Smart RT, la SS CR era stata urtata frontalmente dal veicolo Ford
Galaxy tg. BB742CN di proprietà e condotto da che proveniva a Controparte_3
forte velocità dal senso opposto di marcia, direzione Roma;
a seguito del sinistro, era deceduta. Persona_1
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha ritenuto che la responsabilità esclusiva del sinistro era da ascrivere in via esclusiva alla conducente della SS
CR e ha rimesso la causa sul ruolo per provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da e da nei confronti di e della CP_2 Controparte_1 Parte_2
nel procedimento n. 66296/16 Controparte_6
riunito a quello n. 40542/15 promosso dalle eredi della Per_1
L'appello non è fondato e va respinto.
I motivi di doglianza proposti dalle parti appellanti sono suscettibili di esame congiunto, in quanto vertono sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità dell'incidente; in particolare, le stesse lamentano “l'illogicità, inesattezza e carenza dei mezzi istruttori “posti dal giudice di prime cure a fondamento della decisione e sostengono che la responsabilità del sinistro occorso alla deceduta sia, invece, da attribuire in via Persona_1
esclusiva o, in subordine, concorrente, a e a Controparte_1 Controparte_3
conducenti rispettivamente della RT e della . CP_9 CP_10
Le censure sono infondate.
Invero, la dinamica del sinistro prospettata dalle appellanti non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria documentale espletata e risulta del tutto smentita dagli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Roma intervenuti sul posto dopo l'incidente.
In particolare, si legge nel rapporto della Polizia Locale di Roma che: “Alle ore
13,40 circa del giorno 11/12/2013, la sig.ra alla guida Persona_1 dell'autovettura SS CR tg CG490YH (veicolo B) proveniente dal centro città, stava percorrendo in via Flaminia diretta verso fuori città, quando, giunta in prossimità del km 16,800, durante la marcia, perdeva il controllo e con l'autovettura di cui era alla guida invadeva l'opposto senso di marcia. Nello stesso istante sopraggiungeva l'autovettura Smart tg ED473RT (veicolo A) condotta dalla sig.ra
che, proveniente da fuori città, stava percorrendo via Flaminia Controparte_1
diretta verso il centro città. La sig.ra notando il sopraggiungere CP_1
dell'autovettura SS CR, per evitare la collisione si spostava verso destra, ma nonostante ciò l'autovettura SS CR urtava, con la parte anteriore sinistra, la fiancata sinistra dell'autovettura Smart. Nonostante tale collisione la sig.ra non riusciva a fermare l'autovettura SS CR, la quale proseguiva la Per_1
marcia urtando frontalmente la parte anteriore dell'autovettura Ford Galaxy tg
BB742CN (veicolo C) condotta dal sig. che, proveniente da Controparte_3
fuori città, stava percorrendo via Flaminia diretta verso il centro città. Sul piano viabile interessante il campo del sinistro, non si sono evidenziate tracce di frenata od altro elemento che avesse attinenza con il sinistro in questione. Al controllo i tre veicoli sono risultati in buono stato di manutenzione e di conservazione.”
Ora, la ricostruzione dei fatti, così come accertata dagli agenti verbalizzanti, ha trovato pieno riscontro nei rilievi foto planimetrici dagli stessi effettuati, ove la posizione finale della SS CR risulta localizzata proprio nella corsia di marcia percorsa da , conducente della Smart RT. Controparte_1
Inoltre, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, la stessa descrizione dei danni subiti dai mezzi induce a ritenere che l'urto tra la SS CR
e la Smart RT sia stato determinato dall'invasione della corsia opposta da parte della che è andata, infatti, ad urtare con la parte anteriore sinistra del proprio Per_1
veicolo contro la parte latero-posteriore sinistra del mezzo condotta dalla CP_1
Al tempo stesso, l'assenza di tracce di frenata sulla sede stradale lascia intendere che la manovra posta in essere dalla sia stata così repentina che, Per_1
mentre la - spostandosi sulla destra della propria corsia - è riuscita ad CP_1 evitare, almeno in parte, l'urto e a limitare i danni, stessa sorte non ha avuto il
(conducente del veicolo successivo) il quale non ha potuto impedire CP_3
l'impatto frontale, subendo lesioni fisiche e ingenti danni materiali all'auto.
Del resto, dal verbale della Polizia Locale di Roma, che non ha elevato alcuna contravvenzione, non emergono riscontri in merito alla tesi sostenuta dalle appellanti secondo cui la non avrebbe marciato sulla destra della strada e il CP_1 CP_3
avrebbe tenuto un'eccessiva velocità alla guida, né risultano altri elementi che possano condurre all'attribuzione della responsabilità, anche solo concorrente, a carico dei conducenti delle altre due vetture coinvolte.
A fronte degli elementi suindicati, le diverse risultanze cui è pervenuto il C.t.p.
Ing. non appaiono convincenti, in quanto basate su ipotetiche deduzioni, Persona_3
né assumono valore di prova in ragione del noto e consolidato principio secondo cui
“la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva” (Cass.
1614/22).
Infine, la pacifica circostanza che la abbia interamente risarcito il CP_6
danno biologico e patrimoniale patito dal per quanto non possa assumere CP_3
carattere vincolante ai fini della decisione, rappresenta, comunque, un elemento di valutazione suscettibile di libero apprezzamento da parte del giudice a conforto della tesi secondo cui l'intera colpa del sinistro debba essere ascritta alla in tal Per_1
senso va interpretato il corretto riferimento operato dal Tribunale all'intervenuta liquidazione dei danni in favore del conducente della . CP_10
In conclusione, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata in quanto l'improvvisa invasione della corsia opposta da parte di ha avuto un'incidenza causale esclusiva nella verificazione sinistro Persona_1
stradale, cosicché alla predetta va ascritto in misura integrale il tragico epilogo della vicenda.
Va, per l'effetto, disattesa la richiesta di ammissione della Consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare la dinamica del sinistro.
L'appello va, quindi, respinto. Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del grado tra tutte le parti costituite alla luce del principio secondo cui le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui al comma 2 dell'art.92 c.p.c. non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione e possono sussistere anche nel caso, quale quello in esame, in cui il numero consistente delle parti appellate esporrebbe la parte soccombente ad esorbitanti oneri economici conseguenti alla condanna al pagamento delle spese legali (Corte Cost. 77/18).
Nessun provvedimento in merito alle spese deve intervenire in relazione alla parte rimasta contumace.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico delle parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese processuali del grado tra tutte le parti costituite;
3) nulla per le spese in relazione alla parte contumace;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico delle parti appellanti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
La Presidente rel.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin