Ordinanza cautelare 22 luglio 2022
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 12 aprile 2024
Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 22/07/2022, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 00765/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 765 del 2022, proposto dalla:
- Carafa Group S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Orlando, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza n. 200 del 01.04.2022 emessa dalla Citta di Nardò, Area Funzionale 4, con la quale veniva ordinata la demolizione delle opere realizzate in variazione essenziale rispetto al p.d.c. n. 502/2020 relative al vano scala ed alla trasformazione della veranda al piano primo del complesso edilizio sito in Nardò, alla via Napoli 15 ( in catasto al foglio 107 particella 2297 subalterni vari );
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 20 luglio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Richiamata l’ordinanza di questa Sezione n. 179/2022, resa sul ricorso n. 307/2022, che segue: « Premesso che il Comune di Nardò con Ordinanza n. 15 del 14.01.2022 ha disposto l’annullamento parziale del Permesso di Costruire n. 502/2020 assentito per l’intervento edilizio di ristrutturazione ed ampliamento sull’immobile sito in Nardò via Napoli n. 15, distinto in catasto al foglio 1107 particella 140 sub 1, ora foglio 107 particella 2297 subalterni vari, rilasciato in favore di ‘Gruppo C&C Immobiliare S.r.l.’, oggi Carafa Group S.r.l., relativamente alle previsioni progettuali che comportano, nella parte retrostante, la realizzazione di corpi edilizi in violazione dell’art. 907 c.c. e dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 ovvero con riferimento alla porzione a piano terra realizzata in sostituzione del preesistente vano con altezza ridotta (pari a circa m. 2.20), in quanto attualmente posto ad una distanza, misurata in verticale, inferiore a m. 3.00 rispetto alla soglia della finestra esistente sull’unità a piano primo della confinante proprietà, nonché con riferimento ai volumi edilizi realizzati in ampliamento ed in sopraelevazione al piano primo e superiori che, provvisti di proprie aperture, risultano posti ad una distanza inferiore a m. 10 rispetto alla medesima finestra della predetta proprietà, e per l’effetto ha ordinato la demolizione degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento mediante sopraelevazione che risultano in contrasto con l’art. 907 cc e con l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
Ritenuto che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa e quindi immutabile fino alla sentenza l’attuale stato dei luoghi - e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito -, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi » (TAR Puglia Lecce, I, ord. n. 179 dell’8 aprile 2022).
2.- Osservato che pure l’ordinanza di demolizione odiernamente impugnata, n. 200 del 1° aprile 2022, riguarda « ulteriori opere difformi dal PdC n. 502/2020 non già comprese nell’Ordinanza n. 15/2022 relative al complesso edilizio in via Napoli n. 15 nei confronti della società Gruppo C&C immobiliare s.r.l. ».
3.- Ritenuto di dover richiamare le considerazioni in punto di periculum già svolte nell’ordinanza di questa Sezione n. 179/2022, rinviando la causa alla medesima udienza pubblica cui è fissato il ricorso n. 307/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe, nei sensi precisati in motivazione.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 25 gennaio 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO