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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1237/2023
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/03/2025, tenuta mediante deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note depositate dalle parti in data 10 e 11 marzo 2025, con cui hanno discusso e hanno chiesto che la causa venga decisa
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1237 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1962, rappresentato e difeso dall'avv. LO GIUDICE DAVIDE, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
” (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. FAUCI MARIA ANTONIA, giusta procura in P.IVA_1 atti;
1 - parte convenuta -
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda formulata da con ricorso del 17.4.2023; Parte_1
CONDANNA a rifondere in favore del convenuto le spese di lite che si Parte_1
quantificano in € 3.000, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 17.4.2023, ha adito l'intestato Tribunale al fine di veder Parte_1
dichiarare che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario ex art. 702 bis, emessa nel giudizio n. 2474/2021 R.G. Trib. Agrigento, “è stata trascritta senza che venisse annotato la
pendenza dell'appello ed il mancato passaggio in cosa giudicata, con conseguente illegittimità ed
inefficacia; condannare parte avversa al risarcimento del danno derivante dall'illegittima ed incompleta
trascrizione, da liquidarsi equitativamente d'Ufficio”.
A supporto della propria domanda, parte attrice ha affermato che:
- è pendente l'espropriazione immobiliare n. 200/2016 R.E., nella quale l'odierna convenuta si è costituita per la prosecuzione;
- i cespiti pignorati erano stati alienati al Sig. dalla mutuataria Persona_1 [...]
, in persona del Sig. quale liquidatore, con Controparte_3 Parte_1
un atto sottoposto alla condizione sospensiva della cancellazione delle formalità ipotecarie descritte nello stesso rogito notarile;
- all'esito del procedimento n. 2474/2021 R.G., il Tribunale di Agrigento ha accertato e dichiarato il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista nel suddetto atto di compravendita e, per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita e la contitolarità dei beni tra i soci, ossia lo stesso , per la quota del 67,67%, e Parte_1
per la restante parte;
Parte_2
- avverso tale ordinanza conclusiva ha proposto appello;
pertanto, la Parte_1
statuizione non è ancora passata in cosa giudicata e, trattandosi di materia relativa alla
2 proprietà, ha alcuna efficacia esecutiva provvisoria e non può essere eseguita;
- “controparte, agendo in virtù della detta ordinanza, non solo ha provveduto, illegittimamente,
alla trascrizione della stessa nonostante il mancato passaggio in cosa giudicata, ma, addirittura, ha
proseguito il pignoramento, insistendo per la vendita”.
In data 14.9.2023 si è costituita la nella qualità di procuratrice speciale Controparte_1
della società “ , premettendo che: Controparte_2
- il G.E., già adito dall'odierno attore in sede di opposizione all'esecuzione, aveva ritenuto di non sospendere la procedura per la dedotta estraneità del soggetto titolare dei beni pignorati non essendosi avverata la condizione sospensiva di cui all'atto di trasferimento;
decisione confermata dal Collegio in sede di reclamo;
- la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata di cui oggi si lamenta la trascrizione.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande di controparte sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- il requisito del passaggio in giudicato non è previsto ai fini della trascrizione della sentenza o della relativa annotazione ai sensi dell'art. 2655 c.c., essendo invece richiesto solamente ai fini della cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni (art. 2668 e 2884 c.c.);
- la non definitività e il mancato passaggio in giudicato dell'ordinanza di cui si tratta risultano chiaramente già indicate nelle rispettive note di trascrizione;
- nulla è stato allegato a supporto il chiesto risarcimento del danno, non avendo l'attore indicato quali pregiudizi potrebbe lamentare il ricorrente per la trascrizione;
- vi è difetto di interesse del ricorrente e/o la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta aggiudicazione dei cespiti staggiti e la emissione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria.
La convenuta ha chiesto poi la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto le domande formulate sono da rigettare per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, parte attrice appare carente di interesse ad agire. Il diritto dei creditori a procedere a esecuzione forzata sui beni non deriva dalla trascrizione dell'ordinanza con cui è
stata accertato il mancato avveramento della condizione sospensiva. Le trascrizioni e le
3 annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 2655 c.c., infatti, sono volte a garantire la continuità
delle trascrizioni;
si tratta di adempimenti finalizzati a rendere pubblici taluni atti e fatti attinenti a situazioni giuridiche instabili, così da consentire di seguire le vicende di tali situazioni dal momento in cui sorgono sino a quello in cui si estinguono o si stabilizzano.
La domanda è poi infondata anche nel merito. L'annotazione segue i medesimi principi stabiliti per la trascrizione e pertanto è possibile procedervi anche con una sentenza non passata in giudicato, conformemente a quanto prescritto per l'esecuzione della trascrizione, e ciò indipendentemente dall'oggetto dell'atto (che si tratti o meno di trasferimento immobiliare). La non definitività del provvedimento - tra l'altro - è stata espressamente indicata tra le annotazioni, avendo il creditore dato conto che si tratta di “ordinanza non definitiva”.
Non merita accoglimento, infine, la domanda formulata dalla convenuta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi elementi per affermare che parte attrice abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo, sotto tale profilo,
sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate. Si precisa a riguardo che gli altri provvedimenti decisori, intervenuti tra le medesime parti e citati dalla convenuta, avevano ad oggetto questioni differenti seppur connesse al medesimo rapporto sottostante.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, vanno pertanto poste a carico di parte attrice a favore del convenuto e liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione
“indeterminabile, complessità bassa”, senza considerare la fase istruttoria - non tenuta - e nell'importo tendente al minimo, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Così deciso in Agrigento, in data 11 aprile 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/03/2025, tenuta mediante deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note depositate dalle parti in data 10 e 11 marzo 2025, con cui hanno discusso e hanno chiesto che la causa venga decisa
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1237 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1962, rappresentato e difeso dall'avv. LO GIUDICE DAVIDE, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
” (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. FAUCI MARIA ANTONIA, giusta procura in P.IVA_1 atti;
1 - parte convenuta -
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda formulata da con ricorso del 17.4.2023; Parte_1
CONDANNA a rifondere in favore del convenuto le spese di lite che si Parte_1
quantificano in € 3.000, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 17.4.2023, ha adito l'intestato Tribunale al fine di veder Parte_1
dichiarare che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario ex art. 702 bis, emessa nel giudizio n. 2474/2021 R.G. Trib. Agrigento, “è stata trascritta senza che venisse annotato la
pendenza dell'appello ed il mancato passaggio in cosa giudicata, con conseguente illegittimità ed
inefficacia; condannare parte avversa al risarcimento del danno derivante dall'illegittima ed incompleta
trascrizione, da liquidarsi equitativamente d'Ufficio”.
A supporto della propria domanda, parte attrice ha affermato che:
- è pendente l'espropriazione immobiliare n. 200/2016 R.E., nella quale l'odierna convenuta si è costituita per la prosecuzione;
- i cespiti pignorati erano stati alienati al Sig. dalla mutuataria Persona_1 [...]
, in persona del Sig. quale liquidatore, con Controparte_3 Parte_1
un atto sottoposto alla condizione sospensiva della cancellazione delle formalità ipotecarie descritte nello stesso rogito notarile;
- all'esito del procedimento n. 2474/2021 R.G., il Tribunale di Agrigento ha accertato e dichiarato il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista nel suddetto atto di compravendita e, per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita e la contitolarità dei beni tra i soci, ossia lo stesso , per la quota del 67,67%, e Parte_1
per la restante parte;
Parte_2
- avverso tale ordinanza conclusiva ha proposto appello;
pertanto, la Parte_1
statuizione non è ancora passata in cosa giudicata e, trattandosi di materia relativa alla
2 proprietà, ha alcuna efficacia esecutiva provvisoria e non può essere eseguita;
- “controparte, agendo in virtù della detta ordinanza, non solo ha provveduto, illegittimamente,
alla trascrizione della stessa nonostante il mancato passaggio in cosa giudicata, ma, addirittura, ha
proseguito il pignoramento, insistendo per la vendita”.
In data 14.9.2023 si è costituita la nella qualità di procuratrice speciale Controparte_1
della società “ , premettendo che: Controparte_2
- il G.E., già adito dall'odierno attore in sede di opposizione all'esecuzione, aveva ritenuto di non sospendere la procedura per la dedotta estraneità del soggetto titolare dei beni pignorati non essendosi avverata la condizione sospensiva di cui all'atto di trasferimento;
decisione confermata dal Collegio in sede di reclamo;
- la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata di cui oggi si lamenta la trascrizione.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande di controparte sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- il requisito del passaggio in giudicato non è previsto ai fini della trascrizione della sentenza o della relativa annotazione ai sensi dell'art. 2655 c.c., essendo invece richiesto solamente ai fini della cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni (art. 2668 e 2884 c.c.);
- la non definitività e il mancato passaggio in giudicato dell'ordinanza di cui si tratta risultano chiaramente già indicate nelle rispettive note di trascrizione;
- nulla è stato allegato a supporto il chiesto risarcimento del danno, non avendo l'attore indicato quali pregiudizi potrebbe lamentare il ricorrente per la trascrizione;
- vi è difetto di interesse del ricorrente e/o la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta aggiudicazione dei cespiti staggiti e la emissione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria.
La convenuta ha chiesto poi la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto le domande formulate sono da rigettare per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, parte attrice appare carente di interesse ad agire. Il diritto dei creditori a procedere a esecuzione forzata sui beni non deriva dalla trascrizione dell'ordinanza con cui è
stata accertato il mancato avveramento della condizione sospensiva. Le trascrizioni e le
3 annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 2655 c.c., infatti, sono volte a garantire la continuità
delle trascrizioni;
si tratta di adempimenti finalizzati a rendere pubblici taluni atti e fatti attinenti a situazioni giuridiche instabili, così da consentire di seguire le vicende di tali situazioni dal momento in cui sorgono sino a quello in cui si estinguono o si stabilizzano.
La domanda è poi infondata anche nel merito. L'annotazione segue i medesimi principi stabiliti per la trascrizione e pertanto è possibile procedervi anche con una sentenza non passata in giudicato, conformemente a quanto prescritto per l'esecuzione della trascrizione, e ciò indipendentemente dall'oggetto dell'atto (che si tratti o meno di trasferimento immobiliare). La non definitività del provvedimento - tra l'altro - è stata espressamente indicata tra le annotazioni, avendo il creditore dato conto che si tratta di “ordinanza non definitiva”.
Non merita accoglimento, infine, la domanda formulata dalla convenuta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi elementi per affermare che parte attrice abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo, sotto tale profilo,
sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate. Si precisa a riguardo che gli altri provvedimenti decisori, intervenuti tra le medesime parti e citati dalla convenuta, avevano ad oggetto questioni differenti seppur connesse al medesimo rapporto sottostante.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, vanno pertanto poste a carico di parte attrice a favore del convenuto e liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione
“indeterminabile, complessità bassa”, senza considerare la fase istruttoria - non tenuta - e nell'importo tendente al minimo, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Così deciso in Agrigento, in data 11 aprile 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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