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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/12/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Sezione prima civile
R.G. 312/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 312/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.9.2024 e iscritto a ruolo il 3.10.2024, da
(C.F. ) in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
), domiciliataria presso i propri uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n.3; P.IVA_2 appellante contro
1. , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
, C.F._2
3. , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_3
, C.F._3
4. , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_4
, C.F._4
5. , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_5
, C.F._5
6. nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_6
C.F._6
7. nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_7
, C.F._7
8. , nata in [...] in data [...], C.F. Parte_2
C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7, (Codice Fiscale: – C.F._9 indirizzo PEC: – fax: 06-5941245), Email_1 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente si domiciliano, giusta procura alle liti su foglio separato, materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n.690/24, emessa il 15.7.2024 e pubblicata il 17.7.2024, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 3151/23 – diritti della cittadinanza -.
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositate il 15.7.2025:
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Trieste nel procedimento avente numero RG 3151/2023 e registrata con num. 690/2024 - n. cronol. 3982/2024 del 17/7/2024 e Repert. n.1535/2024 del 18/7/2024 - comunicata in tale ultima data e notificata in data 5.8.2024. accertando e dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Tribunale di Roma
Comunque annullare, revocare o con qualsivoglia formula equipollente dichiarare inefficace l'ordine di esecuzione degli oneri pubblicitari conseguenti presso lo Stato civile, in quanto emesso in violazione del divieto di condanna ad un facere a carico dell'Amministrazione, peraltro priva di legittimazione passiva, e comunque emesso incorrendo in un vizio di extrapetizione
Dichiarare in ogni caso inammissibile ed improcedibile la domanda rientrando la fattispecie dei richiedenti nella diversa fattispecie del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 17bis e 17ter della legge 91/1992, di cui comunque non sono stati dimostrati sussistenti gli elementi costitutivi di ordine procedurale e sostanziale indicati in tali norme.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
Per gli appellati, come da foglio di PC depositato il 8.7.2024:
1) dichiarare infondato e rigettare integralmente nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal e Parte_1
2) per l'effetto confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Trieste n. 604/2024 del 17.07.2024, R.G. n. 3151/2023, Giudice Dott.ssa Baldini, confermando che gli odierni appellanti sono tutti cittadini italiani e, quindi, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Parte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della pag. 2/10 cittadinanza delle persone indicate in epigrafe, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi.
FATTI DI CAUSA Premesse
1. Con ricorso depositato il 31.7.2023, gli odierni appellati, hanno adito il Tribunale di Trieste chiedendo accertarsi la loro cittadinanza italiana, iure sanguinis, in quanto tutti discendenti di nata il [...] nel Comune di Battaglia della Bainsizza Persona_1
(territorio di Gorizia), emigrata in Argentina nel 1927 e mai rinunciante alla cittadinanza italiana.
Hanno prodotto, a comprova della fondatezza della domanda, certificati di nascita e matrimonio dei parenti posti lungo la linea genealogica diretta a partire dall'avo, ed ulteriore documentazione ritenuta rilevante.
2. In pratica, i ricorrenti hanno allegato i seguenti legami di parentela in tesi rilevanti:
a) per tre dei ricorrenti ( , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
l'ava era nonna paterna, essendo le predette, figlie di Controparte_3 Persona_2
a sua volta figlio di
[...] Persona_3
b) i rimanenti cinque ricorrenti sono, a seguire, figli dei suddetti tre nipoti e, quindi, bisnipoti dell'ava.
3. Il si è costituito con comparsa depositata il 29.4.2024 ed ha Parte_1 svolto, in sintesi, le seguenti difese:
- ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trieste, adito ex art. 4 co.5 del D.L. 17.2.2017 n. 13, conv. in legge 13.4.2017 n. 46, trattandosi di norma speciale applicabile solo nel caso in cui il luogo di nascita dell'avo sia tuttora in territorio italiano, mentre, nel caso di specie, la località Battaglia della Bainsizza è, attualmente, in territorio sloveno;
conseguentemente sarebbe competente il Tribunale di Roma, quale Foro generale del convenuto;
- ha eccepito, in secondo luogo, il l'inammissibilità della domanda Parte_1 consistente nell'ordinare di procedere a annotazioni e trascrizioni, istanza non compatibile con il fatto che alle trascrizioni dovrebbe procedere in Comune straniero;
- nel merito, ha contestato la fondatezza e la procedibilità della domanda, sostenendo che la fattispecie in esame sarebbe disciplinata dagli artt.17 bis e 17 ter della legge 91/1992, ed evidenziando che non sussisterebbero i requisiti di legge per l'acquisto della cittadinanza: i ricorrenti, infatti, non avevano allegato di avere formulato istanza di riconoscimento della cittadinanza all'autorità consolare e l'ava, emigrando a partire da territori poi ceduti alla Jugoslavia all'esito della seconda guerra mondiale, era divenuta cittadina jugoslava.
pag. 3/10 La sentenza di primo grado
4. Con la sentenza qui impugnata, emessa all'esito di procedimento istruito solo documentalmente, il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda dei ricorrenti, rigettando le eccezioni preliminari e ritenendo infondate le obiezioni formulate dal convenuto . Parte_1
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, non trovino applicazione gli artt. 17 bis e 17 ter della legge 91/1992, dato che la sig.ra era nata in [...] Per_1 che, sia all'epoca della sua nascita, sia al momento dell'emigrazione in Argentina, era italiano e non aveva perduto la cittadinanza italiana, né vi aveva rinunciato.
Conseguentemente, il giudice di primo grado ha dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e ha ordinato al , e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Parte_1 competente, di procedere alle iscrizioni conseguenti nei registri dello stato civile e provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
L'atto di appello
5. Con l'atto introduttivo del presente gravame, il ha impugnato Parte_1 la sentenza del Tribunale di Trieste per i seguenti motivi.
5.1. In primo luogo, ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Tribunale di Roma. Ha rimarcato che il Comune di Battaglia di Bainsizza è attualmente parte della Slovenia, sicchè non potrebbe estendersi, a tale località, la competenza territoriale del Tribunale o della Corte di Appello di Trieste. Le norme sulla competenza, infatti, trovano applicazione con riguardo allo stato di fatto e ai collegamenti, così come esistenti al momento della proposizione della domanda.
5.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha chiesto la riforma del secondo capo della sentenza impugnata.
Ha evidenziato, al riguardo, una discrasia tra la motivazione, nella quale il giudice aveva affermato di accogliere la domanda come precisata dai ricorrenti (nel senso di indirizzare l'ordine “alle autorità competenti”), e il dispositivo, che aveva, invece, rivolto detto ordine al . Parte_1 Parte_1
Ha poi sostenuto che la pronuncia del Tribunale, così come formulata nel dispositivo, essendo indirizzata al , sarebbe anche ultra petita, avendo, i Parte_1 ricorrenti, nel corso del giudizio di primo grado, rinunciato alla domanda nei confronti del e riformulato la stessa come indirizzata, genericamente, alle autorità Parte_1 competenti.
Ed ancora, ha eccepito:
- la violazione dell'art.4 L.20.3.1865 n. 2249 All.E, che impedirebbe al giudice ordinario di formulare condanne della pubblica amministrazione a un facere (nel caso di specie sarebbe l'obbligo di provvedere “alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”);
pag. 4/10 - l'impossibilità, da parte del , di porre in essere l'attività oggetto di ordine, Parte_1 trattandosi di competenze (iscrizioni presso i registri dello Stato Civile) proprie dei Comuni;
- l'erroneità della sentenza laddove non aveva individuato il Sindaco concretamente tenuto alle trascrizioni.
A tale ultimo riguardo, l'appellante ha richiamato il disposto dell'art. 14 del DPR 396/2000, che pone in capo al Cancelliere dell'ufficio giudiziario il compito di trasmettere i provvedimenti dell'AG destinati ad essere trascritti o annotati.
5.3. Con il terzo e ultimo motivo l'appellante ha denunciato come erronea l'interpretazione data dal Tribunale di Trieste alle norme di cui agli artt. 17 bis e 17 ter l. n.91 del 1992.
5.3.1. Giova riportare il contenuto delle norme citate (con enfasi aggiunta):
“Art. 17-bis
1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto: a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo; b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). Art. 17-ter
1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione: a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente; b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello
pag. 5/10 Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis; c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.”.
5.3.2. Il giudice di primo grado aveva ritenuto tali norme non applicabili al caso di specie, poiché l'ava, nata in [...] all'epoca italiano, al momento della cessione del territorio alla Jugoslavia era già emigrata in Argentina e, quindi, non si trovava nella possibilità di esercitare l'opzione per il mantenimento della cittadinanza italiana prevista nel Trattato di Parigi.
5.3.3. Secondo l'appellante, invece, le norme richiamate si applicherebbero anche al caso di specie, e ciò perché l'ava, pur se emigrata, per il solo fatto di essere nata in [...] ceduti alla Jugoslavia, non avendo optato per restare italiana, aveva perduto la cittadinanza italiana, sicchè i ricorrenti avrebbero dovuto inoltrare domanda amministrativa alle autorità competenti ex art. 17 ter, in forza della previsione di cui all'art. 17 bis lett.b). Tali norme, in altri termini, avrebbero realizzato un sistema indipendente dal contenuto delle previsioni del Trattato di Parigi.
Le difese degli appellati
6. Con comparsa depositata il 2.2.2025 si sono costituiti gli appellati resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
6.1. Hanno rilevato, preliminarmente, la tardività dell'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dal convenuto in primo grado solamente il giorno prima Parte_1 della prima udienza e, quindi, oltre i termini decadenziali previsti.
6.2. Nel merito, in ogni caso, hanno insistito per la corretta individuazione della competenza del Tribunale d Trieste.
7. Quanto al secondo motivo di appello, i resistenti hanno sostenuto la correttezza dell'ordine rivolto al , non integrando, l'attività richiesta, un facere in senso Parte_1 tecnico, ma atti doverosi per legge, in conseguenza del riconoscimento della cittadinanza italiana. Hanno precisato di non avere rinunciato alla domanda svolta in primo grado, limitandosi a correggerne la formulazione con l'espunzione dell'indicazione del Comune di Bainsizza.
8. Da ultimo, gli appellati hanno sposato l'interpretazione resa dal giudice di primo grado in merito alle norme di legge pertinenti e l'esclusione dell'applicabilità degli artt. 17 bis e ter della legge n.91/1992.
All'ava non si applicherebbero le disposizioni del Trattato di Parigi o del Persona_3
Tarattato di Osimo, perché ella, al momento del passaggio del territorio di nascita allo Stato straniero, non risiedeva più lì.
Il processo di secondo grado
9. Avanti a questa Corte le parti, all'esito della prima udienza del 4.2.2025, hanno depositato le note ex art.352 c.p.c., nelle quali non hanno aggiunto ulteriori elementi di pag. 6/10 novità alle argomentazioni già svolte e, in data 14.10.2025, il consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal appellante è Parte_1 inammissibile, essendo stata proposta, in primo grado, con la comparsa di costituzione in giudizio, depositata solo un giorno prima della prima udienza, e, quindi, tardivamente, a norma degli artt.38 e 281 undecies co.3 c.p.c. Né risulta che la medesima eccezione di incompetenza sia stata rilevata, d'ufficio, dal giudice in prima udienza.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base delle norme speciali di cui al RD 1611 del 1933, in materia di Foro Erariale, trattandosi di disposizioni che devono intendersi tacitamente abrogate, come autorevolmente e convincentemente affermato:
“L'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.” Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/08/2018, n. 20493 (rv. 650479-01).
11. Per ragioni di ordine logico va esaminato, a questo punto, il terzo motivo di appello, che, come vedremo di seguito, appare infondato.
11.1. La tesi sostenuta dall'appellante, in sintesi, è che coloro che erano nati nei territori che, all'esito della seconda guerra mondiale, sono stati ceduti alla Jugoslavia, in forza del Trattato di Parigi del 10.2.1947 tra “le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia”, e, successivamente del Trattato di Osimo del 10.11.1975, sono divenuti cittadini jugoslavi se non hanno esercitato l'opzione di restare italiani, nelle forme e nei tempi prescritti nei predetti trattati.
11.2. In realtà, dalla lettura delle norme internazionali pattizie richiamate emerge, al contrario, che l'acquisto della cittadinanza jugoslava presupponeva la presenza dell'interessato – o quantomeno di un suo domicilio o di una sua stabile residenza - nel territorio trasferito.
11.2.1. Il Trattato di Parigi, all'art.19, in particolare, prevedeva, infatti (enfasi aggiunta):
“1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro 3 mesi dall'entrata in vigore
pag. 7/10 del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al di sotto od al di sopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.
3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.
4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.”.
Pare evidente, dalla lettera dell'art.19 co.1, che il mutamento di cittadinanza presupponesse il domicilio dell'interessato (o dell'avo nel caso di domanda di discendenti) nel territorio ceduto, alla data del 10.6.1940.
Il successivo art.20, poi, disciplinava le modalità di esercizio dell'opzione della permanenza nello status di cittadino italiano, riferita, anche questa, a chi fosse, all'epoca, domiciliato in territorio italiano.
11.2.2. Simili previsioni si rinvengono nel Trattato di Osimo, che, all'art.3 prevede (enfasi aggiunta) che:
“La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti.
Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato.
Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge.
pag. 8/10 I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in conformità con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.”.
In tal caso, presupposto per l'applicazione delle regole di mutamento della cittadinanza è la presenza, sempre alla data del 10.6.1940, di residenza permanente nel territorio poi ceduto alla Jugoslavia.
11.3. E' pacifico, nel nostro caso, che l'ava non fosse più presente nel territorio goriziano nel giugno del 1940, dato che, dal passaporto, prodotto in primo grado, risulta emigrata in Argentina già nel 1927.
11.4. L'art.17 bis della legge 91/1992, sopra riportato, dettando previsioni destinate ad operare in favore dei discendenti dell'avo italiano, delinea un meccanismo di opzione per la cittadinanza italiana che, per operare, presuppone che l'avo fosse, non solo “già residente” nei territori poi ceduti alla Jugoslavia, ma anche che lo fosse “alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
”.
Così facendo, anche l'art. 17 bis non fa altro che partire dal presupposto della presenza (con domicilio o residenza permanente) dell'avo nei territori poi ceduti, alla data del 10.6.1940, condizione che, come visto, non sussiste nel caso di specie,
12. Anche il secondo motivo di appello, con il quale ci si lamenta del capo di sentenza contenente l'ordine al di provvedere in merito all'iscrizione/ annotazione Parte_1 della sentenza nei registri dello Stato civile, è infondato.
In proposito basti evidenziare quanto segue.
12.1. In primo luogo, nella materia in esame, la posizione giuridica del privato è di diritto soggettivo, e, nell'ambito dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, non residua discrezionalità amministrativa in capo alla PA. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi concernenti i limiti del giudice ordinario nell'imporre obblighi di facere alla PA.
12.2. Per il resto l'ordine di procedere all'iscrizione o annotazione nei registri dello Stato Civile può ben essere contenuto in una sentenza, come si ricava dalla espressa previsione di cui all'art.453 c.c.
12.3. Nel caso di specie, poi, che la sentenza che riconosce la cittadinanza italiana debba essere trascritta negli archivi dello Stato Civile si ricava direttamente dalla previsione esplicita contenuta nell'art.24.1 lett.e) del DPR 3 novembre 2000, n.396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
Ne potrebbe conseguire anche una carenza di interesse all'impugnazione, trattandosi di disposizione (l'ordine), aggiuntiva rispetto a preciso obbligo di legge, già di per sé vincolante per la PA.
12.4. E che la materia dello Stato Civile, poi, faccia capo, in ultima analisi, al
[...]
, pare questione pacifica, essendo, quella posta in essere dai Sindaci in Parte_1 materia, attività delegata dal Governo (ex art.
1.2 DPR 3 novembre 2000, n. 396). D'altro canto, il capo di sentenza in esame contiene sì un ordine indirizzato al Ministro
pag. 9/10 dell'Interno, ma, a ben vedere, specifica che tale ordine deve intendersi (“per esso”) più precisamente riferito all'Ufficiale di Stato civile competente, pur sempre delegato dal Ministero dell'Interno.
13. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese dell'appellante soccombente, esclusivamente per il secondo grado di giudizio, in mancanza di appello incidentale, e anche di qualsivoglia argomentazione specifica in merito alla compensazione operata dal giudice di primo grado. Le spese sono liquidate tenuto conto del parametro di valore indeterminabile basso, in misura compresa tra gli importi medi e quelli minimi, per la semplicità della controversia serialità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta in questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.312/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello del e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata (sentenza del Tribunale di Trieste n.690/24, emessa il 15.7.2024 e pubblicata il 17.7.2024);
2. condanna il a rifondere agli appellati le spese di lite del Parte_3 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 9.12.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Sezione prima civile
R.G. 312/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 312/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.9.2024 e iscritto a ruolo il 3.10.2024, da
(C.F. ) in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
), domiciliataria presso i propri uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n.3; P.IVA_2 appellante contro
1. , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
, C.F._2
3. , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_3
, C.F._3
4. , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_4
, C.F._4
5. , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_5
, C.F._5
6. nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_6
C.F._6
7. nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_7
, C.F._7
8. , nata in [...] in data [...], C.F. Parte_2
C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7, (Codice Fiscale: – C.F._9 indirizzo PEC: – fax: 06-5941245), Email_1 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente si domiciliano, giusta procura alle liti su foglio separato, materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n.690/24, emessa il 15.7.2024 e pubblicata il 17.7.2024, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 3151/23 – diritti della cittadinanza -.
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositate il 15.7.2025:
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Trieste nel procedimento avente numero RG 3151/2023 e registrata con num. 690/2024 - n. cronol. 3982/2024 del 17/7/2024 e Repert. n.1535/2024 del 18/7/2024 - comunicata in tale ultima data e notificata in data 5.8.2024. accertando e dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Tribunale di Roma
Comunque annullare, revocare o con qualsivoglia formula equipollente dichiarare inefficace l'ordine di esecuzione degli oneri pubblicitari conseguenti presso lo Stato civile, in quanto emesso in violazione del divieto di condanna ad un facere a carico dell'Amministrazione, peraltro priva di legittimazione passiva, e comunque emesso incorrendo in un vizio di extrapetizione
Dichiarare in ogni caso inammissibile ed improcedibile la domanda rientrando la fattispecie dei richiedenti nella diversa fattispecie del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 17bis e 17ter della legge 91/1992, di cui comunque non sono stati dimostrati sussistenti gli elementi costitutivi di ordine procedurale e sostanziale indicati in tali norme.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
Per gli appellati, come da foglio di PC depositato il 8.7.2024:
1) dichiarare infondato e rigettare integralmente nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal e Parte_1
2) per l'effetto confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Trieste n. 604/2024 del 17.07.2024, R.G. n. 3151/2023, Giudice Dott.ssa Baldini, confermando che gli odierni appellanti sono tutti cittadini italiani e, quindi, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Parte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della pag. 2/10 cittadinanza delle persone indicate in epigrafe, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi.
FATTI DI CAUSA Premesse
1. Con ricorso depositato il 31.7.2023, gli odierni appellati, hanno adito il Tribunale di Trieste chiedendo accertarsi la loro cittadinanza italiana, iure sanguinis, in quanto tutti discendenti di nata il [...] nel Comune di Battaglia della Bainsizza Persona_1
(territorio di Gorizia), emigrata in Argentina nel 1927 e mai rinunciante alla cittadinanza italiana.
Hanno prodotto, a comprova della fondatezza della domanda, certificati di nascita e matrimonio dei parenti posti lungo la linea genealogica diretta a partire dall'avo, ed ulteriore documentazione ritenuta rilevante.
2. In pratica, i ricorrenti hanno allegato i seguenti legami di parentela in tesi rilevanti:
a) per tre dei ricorrenti ( , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
l'ava era nonna paterna, essendo le predette, figlie di Controparte_3 Persona_2
a sua volta figlio di
[...] Persona_3
b) i rimanenti cinque ricorrenti sono, a seguire, figli dei suddetti tre nipoti e, quindi, bisnipoti dell'ava.
3. Il si è costituito con comparsa depositata il 29.4.2024 ed ha Parte_1 svolto, in sintesi, le seguenti difese:
- ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trieste, adito ex art. 4 co.5 del D.L. 17.2.2017 n. 13, conv. in legge 13.4.2017 n. 46, trattandosi di norma speciale applicabile solo nel caso in cui il luogo di nascita dell'avo sia tuttora in territorio italiano, mentre, nel caso di specie, la località Battaglia della Bainsizza è, attualmente, in territorio sloveno;
conseguentemente sarebbe competente il Tribunale di Roma, quale Foro generale del convenuto;
- ha eccepito, in secondo luogo, il l'inammissibilità della domanda Parte_1 consistente nell'ordinare di procedere a annotazioni e trascrizioni, istanza non compatibile con il fatto che alle trascrizioni dovrebbe procedere in Comune straniero;
- nel merito, ha contestato la fondatezza e la procedibilità della domanda, sostenendo che la fattispecie in esame sarebbe disciplinata dagli artt.17 bis e 17 ter della legge 91/1992, ed evidenziando che non sussisterebbero i requisiti di legge per l'acquisto della cittadinanza: i ricorrenti, infatti, non avevano allegato di avere formulato istanza di riconoscimento della cittadinanza all'autorità consolare e l'ava, emigrando a partire da territori poi ceduti alla Jugoslavia all'esito della seconda guerra mondiale, era divenuta cittadina jugoslava.
pag. 3/10 La sentenza di primo grado
4. Con la sentenza qui impugnata, emessa all'esito di procedimento istruito solo documentalmente, il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda dei ricorrenti, rigettando le eccezioni preliminari e ritenendo infondate le obiezioni formulate dal convenuto . Parte_1
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, non trovino applicazione gli artt. 17 bis e 17 ter della legge 91/1992, dato che la sig.ra era nata in [...] Per_1 che, sia all'epoca della sua nascita, sia al momento dell'emigrazione in Argentina, era italiano e non aveva perduto la cittadinanza italiana, né vi aveva rinunciato.
Conseguentemente, il giudice di primo grado ha dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e ha ordinato al , e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Parte_1 competente, di procedere alle iscrizioni conseguenti nei registri dello stato civile e provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
L'atto di appello
5. Con l'atto introduttivo del presente gravame, il ha impugnato Parte_1 la sentenza del Tribunale di Trieste per i seguenti motivi.
5.1. In primo luogo, ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Tribunale di Roma. Ha rimarcato che il Comune di Battaglia di Bainsizza è attualmente parte della Slovenia, sicchè non potrebbe estendersi, a tale località, la competenza territoriale del Tribunale o della Corte di Appello di Trieste. Le norme sulla competenza, infatti, trovano applicazione con riguardo allo stato di fatto e ai collegamenti, così come esistenti al momento della proposizione della domanda.
5.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha chiesto la riforma del secondo capo della sentenza impugnata.
Ha evidenziato, al riguardo, una discrasia tra la motivazione, nella quale il giudice aveva affermato di accogliere la domanda come precisata dai ricorrenti (nel senso di indirizzare l'ordine “alle autorità competenti”), e il dispositivo, che aveva, invece, rivolto detto ordine al . Parte_1 Parte_1
Ha poi sostenuto che la pronuncia del Tribunale, così come formulata nel dispositivo, essendo indirizzata al , sarebbe anche ultra petita, avendo, i Parte_1 ricorrenti, nel corso del giudizio di primo grado, rinunciato alla domanda nei confronti del e riformulato la stessa come indirizzata, genericamente, alle autorità Parte_1 competenti.
Ed ancora, ha eccepito:
- la violazione dell'art.4 L.20.3.1865 n. 2249 All.E, che impedirebbe al giudice ordinario di formulare condanne della pubblica amministrazione a un facere (nel caso di specie sarebbe l'obbligo di provvedere “alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”);
pag. 4/10 - l'impossibilità, da parte del , di porre in essere l'attività oggetto di ordine, Parte_1 trattandosi di competenze (iscrizioni presso i registri dello Stato Civile) proprie dei Comuni;
- l'erroneità della sentenza laddove non aveva individuato il Sindaco concretamente tenuto alle trascrizioni.
A tale ultimo riguardo, l'appellante ha richiamato il disposto dell'art. 14 del DPR 396/2000, che pone in capo al Cancelliere dell'ufficio giudiziario il compito di trasmettere i provvedimenti dell'AG destinati ad essere trascritti o annotati.
5.3. Con il terzo e ultimo motivo l'appellante ha denunciato come erronea l'interpretazione data dal Tribunale di Trieste alle norme di cui agli artt. 17 bis e 17 ter l. n.91 del 1992.
5.3.1. Giova riportare il contenuto delle norme citate (con enfasi aggiunta):
“Art. 17-bis
1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto: a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo; b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). Art. 17-ter
1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione: a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente; b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello
pag. 5/10 Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis; c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.”.
5.3.2. Il giudice di primo grado aveva ritenuto tali norme non applicabili al caso di specie, poiché l'ava, nata in [...] all'epoca italiano, al momento della cessione del territorio alla Jugoslavia era già emigrata in Argentina e, quindi, non si trovava nella possibilità di esercitare l'opzione per il mantenimento della cittadinanza italiana prevista nel Trattato di Parigi.
5.3.3. Secondo l'appellante, invece, le norme richiamate si applicherebbero anche al caso di specie, e ciò perché l'ava, pur se emigrata, per il solo fatto di essere nata in [...] ceduti alla Jugoslavia, non avendo optato per restare italiana, aveva perduto la cittadinanza italiana, sicchè i ricorrenti avrebbero dovuto inoltrare domanda amministrativa alle autorità competenti ex art. 17 ter, in forza della previsione di cui all'art. 17 bis lett.b). Tali norme, in altri termini, avrebbero realizzato un sistema indipendente dal contenuto delle previsioni del Trattato di Parigi.
Le difese degli appellati
6. Con comparsa depositata il 2.2.2025 si sono costituiti gli appellati resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
6.1. Hanno rilevato, preliminarmente, la tardività dell'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dal convenuto in primo grado solamente il giorno prima Parte_1 della prima udienza e, quindi, oltre i termini decadenziali previsti.
6.2. Nel merito, in ogni caso, hanno insistito per la corretta individuazione della competenza del Tribunale d Trieste.
7. Quanto al secondo motivo di appello, i resistenti hanno sostenuto la correttezza dell'ordine rivolto al , non integrando, l'attività richiesta, un facere in senso Parte_1 tecnico, ma atti doverosi per legge, in conseguenza del riconoscimento della cittadinanza italiana. Hanno precisato di non avere rinunciato alla domanda svolta in primo grado, limitandosi a correggerne la formulazione con l'espunzione dell'indicazione del Comune di Bainsizza.
8. Da ultimo, gli appellati hanno sposato l'interpretazione resa dal giudice di primo grado in merito alle norme di legge pertinenti e l'esclusione dell'applicabilità degli artt. 17 bis e ter della legge n.91/1992.
All'ava non si applicherebbero le disposizioni del Trattato di Parigi o del Persona_3
Tarattato di Osimo, perché ella, al momento del passaggio del territorio di nascita allo Stato straniero, non risiedeva più lì.
Il processo di secondo grado
9. Avanti a questa Corte le parti, all'esito della prima udienza del 4.2.2025, hanno depositato le note ex art.352 c.p.c., nelle quali non hanno aggiunto ulteriori elementi di pag. 6/10 novità alle argomentazioni già svolte e, in data 14.10.2025, il consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal appellante è Parte_1 inammissibile, essendo stata proposta, in primo grado, con la comparsa di costituzione in giudizio, depositata solo un giorno prima della prima udienza, e, quindi, tardivamente, a norma degli artt.38 e 281 undecies co.3 c.p.c. Né risulta che la medesima eccezione di incompetenza sia stata rilevata, d'ufficio, dal giudice in prima udienza.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base delle norme speciali di cui al RD 1611 del 1933, in materia di Foro Erariale, trattandosi di disposizioni che devono intendersi tacitamente abrogate, come autorevolmente e convincentemente affermato:
“L'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.” Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/08/2018, n. 20493 (rv. 650479-01).
11. Per ragioni di ordine logico va esaminato, a questo punto, il terzo motivo di appello, che, come vedremo di seguito, appare infondato.
11.1. La tesi sostenuta dall'appellante, in sintesi, è che coloro che erano nati nei territori che, all'esito della seconda guerra mondiale, sono stati ceduti alla Jugoslavia, in forza del Trattato di Parigi del 10.2.1947 tra “le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia”, e, successivamente del Trattato di Osimo del 10.11.1975, sono divenuti cittadini jugoslavi se non hanno esercitato l'opzione di restare italiani, nelle forme e nei tempi prescritti nei predetti trattati.
11.2. In realtà, dalla lettura delle norme internazionali pattizie richiamate emerge, al contrario, che l'acquisto della cittadinanza jugoslava presupponeva la presenza dell'interessato – o quantomeno di un suo domicilio o di una sua stabile residenza - nel territorio trasferito.
11.2.1. Il Trattato di Parigi, all'art.19, in particolare, prevedeva, infatti (enfasi aggiunta):
“1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro 3 mesi dall'entrata in vigore
pag. 7/10 del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al di sotto od al di sopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.
3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.
4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.”.
Pare evidente, dalla lettera dell'art.19 co.1, che il mutamento di cittadinanza presupponesse il domicilio dell'interessato (o dell'avo nel caso di domanda di discendenti) nel territorio ceduto, alla data del 10.6.1940.
Il successivo art.20, poi, disciplinava le modalità di esercizio dell'opzione della permanenza nello status di cittadino italiano, riferita, anche questa, a chi fosse, all'epoca, domiciliato in territorio italiano.
11.2.2. Simili previsioni si rinvengono nel Trattato di Osimo, che, all'art.3 prevede (enfasi aggiunta) che:
“La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti.
Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato.
Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge.
pag. 8/10 I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in conformità con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.”.
In tal caso, presupposto per l'applicazione delle regole di mutamento della cittadinanza è la presenza, sempre alla data del 10.6.1940, di residenza permanente nel territorio poi ceduto alla Jugoslavia.
11.3. E' pacifico, nel nostro caso, che l'ava non fosse più presente nel territorio goriziano nel giugno del 1940, dato che, dal passaporto, prodotto in primo grado, risulta emigrata in Argentina già nel 1927.
11.4. L'art.17 bis della legge 91/1992, sopra riportato, dettando previsioni destinate ad operare in favore dei discendenti dell'avo italiano, delinea un meccanismo di opzione per la cittadinanza italiana che, per operare, presuppone che l'avo fosse, non solo “già residente” nei territori poi ceduti alla Jugoslavia, ma anche che lo fosse “alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
”.
Così facendo, anche l'art. 17 bis non fa altro che partire dal presupposto della presenza (con domicilio o residenza permanente) dell'avo nei territori poi ceduti, alla data del 10.6.1940, condizione che, come visto, non sussiste nel caso di specie,
12. Anche il secondo motivo di appello, con il quale ci si lamenta del capo di sentenza contenente l'ordine al di provvedere in merito all'iscrizione/ annotazione Parte_1 della sentenza nei registri dello Stato civile, è infondato.
In proposito basti evidenziare quanto segue.
12.1. In primo luogo, nella materia in esame, la posizione giuridica del privato è di diritto soggettivo, e, nell'ambito dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, non residua discrezionalità amministrativa in capo alla PA. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi concernenti i limiti del giudice ordinario nell'imporre obblighi di facere alla PA.
12.2. Per il resto l'ordine di procedere all'iscrizione o annotazione nei registri dello Stato Civile può ben essere contenuto in una sentenza, come si ricava dalla espressa previsione di cui all'art.453 c.c.
12.3. Nel caso di specie, poi, che la sentenza che riconosce la cittadinanza italiana debba essere trascritta negli archivi dello Stato Civile si ricava direttamente dalla previsione esplicita contenuta nell'art.24.1 lett.e) del DPR 3 novembre 2000, n.396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
Ne potrebbe conseguire anche una carenza di interesse all'impugnazione, trattandosi di disposizione (l'ordine), aggiuntiva rispetto a preciso obbligo di legge, già di per sé vincolante per la PA.
12.4. E che la materia dello Stato Civile, poi, faccia capo, in ultima analisi, al
[...]
, pare questione pacifica, essendo, quella posta in essere dai Sindaci in Parte_1 materia, attività delegata dal Governo (ex art.
1.2 DPR 3 novembre 2000, n. 396). D'altro canto, il capo di sentenza in esame contiene sì un ordine indirizzato al Ministro
pag. 9/10 dell'Interno, ma, a ben vedere, specifica che tale ordine deve intendersi (“per esso”) più precisamente riferito all'Ufficiale di Stato civile competente, pur sempre delegato dal Ministero dell'Interno.
13. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese dell'appellante soccombente, esclusivamente per il secondo grado di giudizio, in mancanza di appello incidentale, e anche di qualsivoglia argomentazione specifica in merito alla compensazione operata dal giudice di primo grado. Le spese sono liquidate tenuto conto del parametro di valore indeterminabile basso, in misura compresa tra gli importi medi e quelli minimi, per la semplicità della controversia serialità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta in questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.312/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello del e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata (sentenza del Tribunale di Trieste n.690/24, emessa il 15.7.2024 e pubblicata il 17.7.2024);
2. condanna il a rifondere agli appellati le spese di lite del Parte_3 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 9.12.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
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