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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/01/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40662/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40662 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Diego Antonio Molfese in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Carlo Poma n. 37 ATTORI E (C.F. - P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del procuratore , rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Largo Donegani n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA OGGETTO: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
CONCLUSIONI: attori “Voglia l'Ill.mo Giudice designato, contrariis rejectis così: GIUDICARE Nel merito
1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore per la violazione dei doveri informativi di cui alle normative di settore, del TUF e del regolamento nonché CP_3 delle norme del codice civile, come meglio specificati in atti, con riferimento sia all'attività di intermediazione che a quella di custodia ed amministrazione dei titoli ed in conseguenza del totale azzeramento del titolo 1077620 BMPS 10/20 5.6 per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni cagionati agli attori che si quantificano nella somma di € 150.000,00 oltre agli ulteriori danni sia patrimoniali che non patrimoniali, ivi compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (tasso 1,5%- 2%); oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sulle somme dovute al soddisfo o condannarla al pagamento della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa.
2) Condannare ai sensi dell'art 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010 per la mancata prosecuzione del Controparte_1 procedimento di mediazione rg. AM 1977/22.
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ed anche della fase di mediazione. In via istruttoria
pagina 1 di 12 A) Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati, non ammessi con ordinanza istruttoria, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte. 1) “Vero che nel corso degli anni i Sig.ri per gli investimenti dei loro risparmi si sono sempre affidati alle indicazioni PT fornite dalla filiale Via Filippetti 1 Milano”; Pt_3
8) “Vero che dopo il default di MPS del 2016, le obbligazioni subordinate vengono vendute solo a banche, fondi e assicurazioni con esclusione dei singoli risparmiatori”; B) Ammettersi, occorrendo CTU tecnica matematica contabile al fine di accertare il quantum dovuto dalla Banca MPS ai Sig.ri a titolo di capitale, rivalutazione ed interessi. PT
Si indicano a testi: Sig. presso filiale di Monza, piazza Trento e Trieste Tes_1 Controparte_1
17/E.”
per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli attori, siccome inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie di restituzione degli importi pagati a titolo di investimenti e/o di risarcimento danni, tenere conto dell'esborso effettivamente eseguito per l'investimento oggetto di causa pari ad € 149.892,90 (in quanto le obbligazioni erano state acquistate ad un prezzo inferiore alla pari rispetto al valore nominale) e detrarre dai suddetti importi in ipotesi riconosciuti alle attrici, il valore delle cedole incassate sui titoli oggetto di causa pari a complessivi € 25.746,00 (oltre alle ritenute fiscali che la ha versato come CP_1 sostituto di imposta) nonché il controvalore delle azioni assegnate a seguito della conversione e detenute alla data in cui sono state riammesse alla contrattazione (ovvero il 25.10.2017, al prezzo unitario di € 4.55, pari ad di € 78.901,55 – n. 17341 azioni burden x 4,55,) (1), a titolo di compensatio lucri cum damno, nonchè i danni, nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, che gli attori avrebbe potuto evitare, adottando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c.;
- in via istruttoria, si insiste per il rigetto della CTU matematica-contabile, in quanto palesemente generica ed esplorativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca per violazione degli
[...] obblighi informativi imposti dalla normativa di settore con riferimento sia all'attività di intermediazione sia all'attività di custodia e amministrazione dei titoli, con riguardo all'azzeramento del valore del titolo 1177620 BMPS 10/20 5.6 e, per l'effetto, hanno chiesto di condannarla al risarcimento del danno quantificato in misura pari al capitale investito, ossia euro 150.000,00, oltre agli ulteriori danni subiti, compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (1,5% -2%), oltre a rivalutazione e interessi. Gli attori hanno sostenuto che:
- erano stati clienti della banca per molti anni e avevano investito nel corso del Controparte_1 tempo somme variabili su indicazione dei dipendenti della banca, ai quali gli attori si erano sempre affidati non avendo una specifica competenza in materia di strumenti finanziari;
- in particolare, su indicazione del consulente presso l'agenzia di Milano in Corso Lodi, avevano acquistato i seguenti strumenti finanziari “Titolo 1077620 BMPS 10/20 5.6 per il valore di € 100.000,00”, “Titolo 43552580 BMPS 08/18 TV per € 200.000,00” e “Titolo 13777990 BMPS per € 200.000,00”; pagina 2 di 12 - nel 2014 il capitale investito del titolo 1077620 era stato aumentato ad euro 150.000,00;
- gli attori avevano scoperto che il valore del titolo in questione al 31.12.2016 si era completamente azzerato, senza nel corso degli anni fossero state incassate delle cedole e nell'estratto del conto titoli dell'anno 2017 non era nemmeno fatta più menzione del titolo in questione;
- all'epoca della sottoscrizione, i clienti non erano stati informati che si accingevano ad acquistare obbligazioni subordinate - in relazione alle quali il pagamento delle cedole o il rimborso del capitale sarebbe stato subordinato, in caso di difficoltà finanziarie dell'emittente, alla soddisfazione di altri creditori, non subordinati – che erano comunque soggette ad un rischio maggiore rispetto a quelle ordinarie né, tantomeno, nel corso del rapporto gli attori avevano ricevuto aggiornamenti sullo stato di difficoltà dell'emittente;
- nel corso dell'anno 2022, era stata chiesta alla banca la consegna della documentazione relativa ai titoli acquistati ma la stessa non aveva avuto un riscontro effettivo, così che gli attori avevano dato avvio al procedimento di mediazione che si era concluso con esito negativo. Gli attori hanno quindi agito in relazione al solo titolo n. 1077620, invocando la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, ai sensi dell'art. 1218 c.c. nonché dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 del regolamento intermediari emanato dalla , rilevando a tal fine che la CP_3 banca non aveva fornito alcuna indicazione circa la natura subordinata dei titoli e che, in seguito al noto default di MPS e all'intervento normativo di cui al d.l. n. 237\2016, erano state adottate delle misure volte a preservare la stabilità finanziaria degli istituti bancari con ripartizione degli oneri (cd. Burden sharing) con alcune categorie di creditori della banca e, per quello che rileva in questa sede, con i titolari di obbligazioni subordinate ai quali era stata imposta la conversione forzosa delle obbligazioni detenute in azioni della banca di nuova emissione, secondo un rapporto di conversione ancorato a parametri di legge. Ciò aveva comportato l'aumento di capitale della e aveva reso applicabile la disciplina di cui all'art. 2379 ter c.c., CP_1 con salvezza del diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi. La banca aveva quindi violato gli obblighi informativi posti a suo carico dagli artt. 21 TUF e dall'art. 28 del regolamento intermediari emanato dalla Consob n. 11522/1998, poi sostituito dal n. 16190\200,7 con conseguente diritto degli attori al risarcimento del danno, da valutare ai sensi dell'art. 23 TUB per cui è la banca a dover fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Peraltro, nel caso di specie, non si trattava di investitori professionali, circostanza che avrebbe imposto informative particolarmente dettagliate, né poteva considerarsi a tal fine sufficiente il fatto che nel titolo fosse stato classificato un rischio “elevato” trattandosi di indicazione che non consentiva di comprendere che si trattasse di obbligazioni subordinate. Gli attori hanno quindi chiesto un risarcimento parametrato all'intero capitale investito, ossia euro 150.000,00. Sotto un diverso profilo, la difesa di parte attrice ha chiesto di considerare rilevante il comportamento della banca in sede di mediazione, avendo la stessa partecipato solo formalmente al procedimento, con un comportamento sostanzialmente equiparabile alla mancata partecipazione, atteso il suo rifiuto di dar seguito alla mediazione medesima.
1.2. Si è costituita in giudizio la banca contestando le avverse domande e censurando l'iniziativa avversaria, in quanto volta ad ottenere il ristoro del pregiudizio derivante da un'autonoma e consapevole scelta di investimento degli attori, in assenza di una qualsivoglia responsabilità della convenuta. La difesa della banca ha precisato che le obbligazioni subordinate, di cui gli attori erano titolari, non potevano qualificarsi quali strumenti finanziari complessi e si caratterizzavano unicamente per un mero ordine di preferenza nel rimborso ma che, nella normalità dei casi, le obbligazioni subordinate sarebbero state rimborsate alla scadenza, al pari di quelle ordinarie;
peraltro, i titoli oggetto di causa (BMPS 10/20 pagina 3 di 12 5,6% - codice titolo 1077650 e codice ISIN XS0540544912) si collocavano nella categoria “Lower Tier II” e presentavano il livello di subordinazione meno elevato tra i titoli diversi dalle azioni. Inoltre, la società emittente non era stata posta in liquidazione e le perdite lamentate dagli attori non erano imputabili alla banca ma dipendevano, in sostanza, da un intervento normativo, ossia dall'adozione delle misure di burden sharing, ai sensi del d.l n. 237\2016, misure la cui adozione non era prevedibile al momento dell'acquisto delle obbligazioni subordinate oggetto di causa.
In via preliminare, la difesa della banca ha eccepito l'inammissibilità o improponibilità delle domande proposte, ai sensi dell'art. 2379 ter, comma 2, c.c., in considerazione dell'intervenuto aumento di capitale della banca mediante la conversione delle obbligazioni in azioni realizzata ex lege, con conseguente impossibilità di ripristinare lo status quo ante e, quindi, inammissibilità delle pretese restitutorie/risarcitorie avanzate.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere, ritenendo a tal fine rilevanti le date in cui erano stati effettuati gli ordini dei titoli oggetto di causa, ossia 15 novembre 2010, 3 giugno 2013 e 21 ottobre 2014, ai fini della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Nel merito, la difesa della banca ha eccepito l'infondatezza delle domande proposte e, a tal fine, è stato rilevato come dalla documentazione in atti, precisamente dagli estratti conto del contratto di amministrazione e custodia n. 517001596 cointestato agli attori, si evincesse che i signori e T_ erano titolari di un patrimonio cospicuo, composto da molteplici strumenti finanziari, di tipo PT azionario, oltre che obbligazionario e di altri titoli emessi in valuta estera, tra cui molti qualificati con classe di rischio consistente o elevata o addirittura massima, elementi che evidenziavano la significativa propensione al rischio degli attori. In ogni caso, la banca aveva profilato tempo per tempo gli attori, al fine di identificarne il profilo di rischio mediante la compilazione dei questionari Mifid. Ancora, dall'esame degli ordini di acquisto dei titoli oggetto di causa (doc.
8-10 di parte convenuta) si evinceva che la banca aveva fornito le informazioni relative alla tipologia dei titoli, alla classe di rischio, espressamente qualificata come “elevata”, oltre a stato di liquidità, valore equo, valore presunto di realizzo e modalità di smobilizzo dello strumento. In occasione della sottoscrizione di tali ordini, il signor PT aveva inoltre dichiarato di aver ricevuto informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni dell'ordine nonché di essere stato informato del fatto che gli strumenti finanziari erano stati emessi da società del gruppo MPS e, quindi, si trattava di operazioni in conflitto di interesse ma ciononostante aveva comunque intenzione di dar corso all'operazione. Inoltre, l'indicazione contenuta nelle schede finanziarie e negli ordini di acquisto relativi alle obbligazioni, per cui le obbligazioni in questione erano state identificate come ordinarie, era pienamente conforme alla normativa all'epoca vigente;
solo successivamente, in conformità all'evoluzione normativa, a partire dall'1 gennaio 2016, la banca aveva provveduto ad integrare la descrizione degli strumenti finanziari in questione inserendo l'espressione “SUB” come confermato dall'esame dell'estratto conto titoli alla data del 31.12.2016 (doc. 17 di parte convenuta). Inoltre, dopo il primo ordine di acquisto del titolo oggetto di causa, risalente all'anno 2010, in data 27 giugno 2012 la banca aveva inoltrato agli attori, proprio quali titolari di strumenti subordinati depositati sul conto dossier titoli, una comunicazione avente ad oggetto l'offerta di scambio con strumenti non subordinati di nuova emissione della stessa (doc. 18 del fascicolo della Controparte_1 banca) ma a tale offerta non era seguita l'adesione dei signori e Quindi, almeno a partire PT T_ da quella data gli attori non potevano ignorare di possedere obbligazioni di natura subordinata.
pagina 4 di 12 In merito all'invocata responsabilità della banca, la convenuta ha sostenuto di aver assolto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti e che gli investimenti oggetto di causa erano non solo appropriati, avuto riguardo all'esperienza dichiarata dagli attori, ma anche adeguati, avuto riguardo alle esigenze manifestate dagli attori in sede di compilazione dei questionari Mifid;
peraltro, la descrizione nelle schede finanziarie delle obbligazioni in questione come ordinarie non aveva valenza decettiva, in quanto l'espressione ordinarie valeva a distinguerle dagli strumenti strutturati né, all'epoca, vi era una normativa che imponesse agli intermediari di esplicitare la natura subordinata delle obbligazioni. Infine, quanto al danno invocato, la difesa della banca ha escluso che gli attori avessero fornito la prova del nesso di causa tra l'asserito inadempimento agli obblighi informativi da parte della banca e il danno lamentato, ritenendo che lo stesso fosse in realtà conseguente ad un intervento normativo. Sotto il profilo della quantificazione del danno, la difesa della banca ha evidenziato la necessità di tener conto dell'esborso effettivamente eseguito per l'investimento, pari ad € 149.892,90 (le obbligazioni erano state acquistate ad un prezzo unitario, nel complesso, lievemente inferiore alla pari) e di dedurre sia le cedole complessivamente percepite sulle obbligazioni oggetto di causa, pari a complessivi € 25.746,00 (doc. 25) sia il controvalore delle azioni detenute dagli attori, alla data in cui erano state riammesse alla contrattazione, ossia al 25.10.2017, in misura pari al prezzo unitario di € 4.55, e così, per un importo complessivo di € 78.901,55 tenuto conto che le azioni detenute per effetto della conversione forzosa erano n. 17.341, configurando tali somme una forma di compensatio lucri cum damno. In merito a quest'ultimo profilo, è stato ritenuto che la banca non dovesse rispondere del pregiudizio, consistente nella diminuzione del valore dei titoli, a partire dal momento in cui gli attori avevano avuto conoscenza o avrebbero dovuto averla, dell'incremento die rischi connaturati con l'investimento e tale momento coincideva, almeno, con quello in cui i titoli erano stati riammessi alla contrattazione (25.10.2017); inoltre, è stato rilevato, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., come gli attori avessero atteso sino al 2 marzo 2018 per procedere alla vendita delle azioni, sebbene le difficoltà finanziarie di MPS integrassero una notizia di pubblico dominio sin dal 2016 (doc. 30 del fascicolo di parte). In conclusione, la banca ha chiesto di dichiarare inammissibili o infondate le domande o, in via subordinata, di detrarre dal risarcimento eventualmente dovuto, l'importo delle cedole incassate e il valore delle azioni assegnate in sede di conversione, calcolato alla data in cui le stesse erano state ammesse alla contrattazione (ottobre 2017).
1.3. È stata espletata attività istruttoria con l'escussione di alcuni testimoni e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 27 novembre 2024 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
2. In via preliminare, va rilevata l'inammissibilità e non utilizzabilità ai fini della decisione dei documenti prodotti dalla banca convenuta con la terza memoria istruttoria, in quanto i documenti diversi dalle mere riproduzioni di quelli già in atti (doc. 31, 32 33 e 38 aventi ad oggetto gli estri del conto titoli già prodotti sub doc. 13 di parte convenuta) non possono qualificarsi quali documenti a prova contraria e, quindi, sono tardivi. I documenti oggetto di contestazione, in effetti, riguardano comunicazioni inerenti alla conversione delle obbligazioni in azioni (doc. 34-37) la cui ricezione è stata contestata dagli attori sin dall'introduzione del giudizio, oppure documenti inerenti alle caratteristiche dei titoli originariamente acquistati dagli attori o estratti del conto corrente intestato agli attori, oggetto delle contestazioni avanzate dagli attori sin dall'introduzione del giudizio. Si tratta, quindi, di documenti che dovevano essere prodotti nei termini processualmente previsti.
2.2. Infondata e in parte irrilevante, ai fini del presente giudizio, è l'eccezione sollevata dalla banca convenuta di inammissibilità delle domande caducatorie e risarcitorie relativamente all'originaria operazione pagina 5 di 12 di investimento in obbligazioni, fondata sull'avvenuta conversione forzosa in azioni per effetto del d.l 237\2016 e dell'applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 2379 ter c.c. per applicazione della disciplina di cui al Decreto 237/16. La difesa della convenuta ha sostenuto che “La conversione è stata operata ex lege e non vi è, dunque, alcuna possibilità di ristabilire lo status quo ante, sicché le pretese restitutorie/risarcitorie qui avanzate devono essere per ciò solo dichiarate improponibili e/o inammissibili” (comparsa di costituzione p. 8). Nel caso di specie, tuttavia, alcuna domanda di natura caducatoria è stata proposta avendo gli attori avanzato unicamente una domanda risarcitoria, la cui esperibilità è fatta espressamente salva dalla previsione richiamata dalla banca, ossia il comma terzo dell'art. 2379 ter c.c.
2.3. Anche l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della banca non è meritevole di accoglimento. Diversamente da quanto sostenuto dalla banca, integra un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il termine prescrizionale decorre dalla data in cui l'attore ha preso consapevolezza dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla controparte e del danno patito in conseguenza di tale inadempimento e non, viceversa, dalla data di perfezionamento dell'acquisto delle obbligazioni oggetto di causa. In questa prospettiva, è stato evidenziato che si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c. (così, Cass., Ordinanza 12 giugno 2023 n. 16631). Anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (tra le altre, Cass., Ordinanza 13 novembre 2024 n. 29328); ancora, proprio in tema di intermediazione finanziaria, è stato affermato che “ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta” (Cass., Ordinanza 24 gennaio 2023 n. 2066). Nel caso di specie, la consapevolezza della natura differente delle obbligazioni, così come del danno patito dall'investitore, va collocato nella ricostruzione dei fatti resa dagli odierni attori non prima del “noto default di MPS” del 2016, evento cui aveva fatto seguito l'intervento normativo rappresentato dal d.l. del 23 dicembre 2016 n. 237 che aveva imposto la conversione forzosa delle obbligazioni in azioni MPS. Né assume rilevanza la diversa ricostruzione della convenuta secondo cui gli attori avrebbero avuto conoscenza della natura subordinata delle obbligazioni almeno a far data dalla comunicazione del 27 giugno 2012 (doc. 18 di parte convenuta), in difetto della dimostrazione dell'inoltro e della ricezione di tale comunicazione da parte dei signori e – circostanza che in effetti è stata contestata dalla difesa degli attori nel corso PT T_ del giudizio – né assumono rilievo gli articoli di giornale relativi alla crisi di MPS (doc. 26 del fascicolo di parte convenuta) che avrebbe integrato una notizia di pubblico dominio, tenuto conto del fatto che tali pubblicazioni non erano idonee a colmare il difetto di informazione degli attori in ordine alle caratteristiche dei titoli dagli stessi acquistati. Ne consegue come, in difetto di una differente ricostruzione dei fatti ad opera della convenuta, le domande proposte dagli attori non possano considerarsi prescritte.
3. Tanto premesso, le domande proposte da e sono fondate, nei Parte_2 Parte_1 limiti di seguito precisati.
3.1. Il presente giudizio è strato instaurato per accertare la responsabilità contrattuale della banca convenuta e ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della conversione forzosa in azioni dei Titoli pagina 6 di 12 1077620 BMPS 10/20 5.6, integranti obbligazioni subordinate MPS, le cui caratteristiche e i cui effetti non erano stati adeguatamente rappresentati agli investitori al momento dell'acquisto. Gli attori, in particolare, hanno contestato l'inadempimento della banca rilevando come, in occasione dell'investimento, la banca non avesse fornito adeguate informazioni sul titolo, omettendo di illustrarne le reali caratteristiche, con specifico riferimento alla natura subordinata delle obbligazioni, nonostante il titolo medesimo fosse classificato come altamente rischioso.
Dal punto di vista normativo, oltre alla disciplina generale delineata dal codice civile di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., si riporta l'art. 21 del Testo Unico Finanziario, secondo la previsione vigente all'epoca in cui le obbligazioni MPS furono acquistate dagli odierni attori, in virtù del quale “
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività […]”. Analoghe previsioni sono contenute nell'art. 28 del Regolamento Intermediari. Ancora, per ciò che rileva nella presente sede, l'art. 23 comma 6 TUF prevede che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Nel caso di specie, è pacifico che gli attori hanno stipulato con la banca contratti di conto corrente e di deposito/gestione di strumenti finanziari, nell'ambito dei quali, hanno tra l'altro acquistato obbligazioni subordinate emesse dalla stessa Si trattava, per quello che rileva, del Controparte_1
Titolo BMPS 10/20 5.6, identificato con il codice 1077620, acquistato dagli attori per un valore nominale complessivo di euro 150.000,00 negli anni 2010 (acquisto del 15.11.2010 per euro 50.000,00 sub doc. 8 di parte convenuta), 2013 (acquisto del 3.06.2013 per euro 50.000,00 sub doc. 9) e 2014 (acquisto del 21.10.2014 per euro 50.000,00 sub doc. 10). Come sopra rilevato, gli attori hanno sostenuto di non aver ricevuto informazioni circa la reale natura dei titoli acquistati, in particolare, in merito alla natura subordinata delle obbligazioni MPS, evidenziando come in sede di acquisto, la banca si fosse limitata a classificare il rischio del titolo come elevato ma tale indicazione non consentiva di comprendere che si trattasse di obbligazioni subordinate né il grado di subordinazione e, quindi, il grado di priorità nel rimborso in caso di difficoltà finanziarie dell'emittente. La banca, sin dalla costituzione in giudizio, ha sostenuto che gli odierni attori erano soggetti con una significativa propensione al rischio, che le obbligazioni oggetto di causa rientravano nel primo livello di subordinazione dei titoli emessi dalla Banca Monte dei Pachi di Siena e, quindi, avevano una componente di rischio circoscritta e, comunque, che in base alla normativa all'epoca vigente, la banca non era tenuta a indicare espressamente la natura subordinata delle obbligazioni. È stato inoltre evidenziato come ogni ordine fosse stato accompagnato da una dettagliata scheda finanziaria dello strumento finanziario acquistato che ne indicava, tra l'altro, la tipologia e la classe di rischio “elevata” e come il signor PT negli ordini, avesse dichiarato di aver avuto informazioni adeguate sulla natura i rischi e le implicazioni dell'ordine e di sapere che l'operazione risultava in conflitto di interesse in quanto emesso da società del gruppo CP_4
Ebbene, va anzitutto rilevato come gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario siano legati allo specifico strumento finanziario oggetto dell'investimento e come tali obblighi rilevino in occasione di ogni singolo servizio di investimento, originato dalla formulazione di un ordine da parte del cliente, con l'illustrazione delle specifiche caratteristiche e delle componenti di rischio ad esso sottese e quindi, al fine di valutare l'assolvimento di tali obblighi, non assume rilievo la valutazione di adeguatezza pagina 7 di 12 dell'operazione (Cass., ordinanza 13 marzo 2023 n. 7288) nè la propensione al rischio dell'investitore, atteso che anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati. In questa prospettiva è stato affermato che “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti ratione temporis dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni CP_3 finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole” (Cass., ordinanza 6 dicembre 2022 n. 35789; più di recente Cass., ordinanza, 12 maggio 2023 n. 12990).
Ciò posto, si osserva come dall'esame degli ordini di acquisto e delle schede inerenti ai titoli (doc. 8- 10 del fascicolo di parte convenuta) non emerga alcuna indicazione in merito alla natura subordinata delle obbligazioni emesse da MPS né alle specifiche caratteristiche connesse alla natura subordinata dei titoli né in ordine agli effetti per l'investitore in caso di dissesto o liquidazione dell'emittente, risultando anzi riportata la fuorviante identificazione di tali strumenti come obbligazioni “ordinarie”. Anche all'esito dell'istruttoria orale non è emerso che i funzionari della banca avessero fornito tali specifiche informazioni in occasione dell'acquisto dei titoli oggetto di causa. Entrambi i testimoni escussi nel corso del giudizio - e - che avevano proposto l'acquisto dei titoli nel 2010, Testimone_2 Tes_1 la prima, e nel 2013-2014, il secondo, hanno dichiarato di non ricordare con precisione quali informazioni avessero fornito al signor in quelle occasioni, limitandosi a dichiarare che, in relazione a quelle PT tipologie di strumenti finanziari, di regola venivano fornite indicazioni specifiche sulla natura del prodotto (cfr. verbale dell'udienza del 3 ottobre 2024). In particolare, il teste ha dichiarato di non ricordare con Tes_1 precisione cosa avesse detto al signor ma di aver fornito tutte le informazioni di cui ai documenti PT nn. 9 e 10 prodotti dalla banca, comunque necessarie, anche perché il signor era molto scrupoloso e PT chiedeva sempre ulteriori spiegazioni e aveva in precedenza acquisto altre obbligazioni subordinate MPS. Nel caso di specie, questo giudice ritiene che la natura subordinata delle obbligazioni in questione avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica informativa, implicando un maggior tasso di pericolosità dell'investimento e, quindi, l'intermediario avrebbe dovuto chiarire quali fossero i rischi insiti nella natura subordinata delle obbligazioni, evidenziandone la differenza rispetto a quelle ordinarie, in particolare il fatto che in caso di difficoltà finanziarie dell'emittente il pagamento delle cedole così come il rimborso del capitale sarebbero stati subordinati alla soddisfazioni di altri creditori. Alla luce delle emergenze processuali sopra evidenziate, tale informativa non risulta fornita, non potendosi ritenere a stessa assolta con la sola classificazione del rischio dell'investimento come “elevato”; anzi, le schede finanziarie inerenti ai titoli acquistati, come già rilevato, ne fornivano una descrizione fuorviante e idonea a confortare l'errata convinzione circa la natura ordinaria dell'obbligazione acquistata. Né può ritenersi sufficiente la sottoscrizione apposta in calce a ciascun ordine di acquisto da parte dell'investitore ove lo stesso dichiarava di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'ordine, trattandosi di una dichiarazione inidonea, di per sé, a dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca e con la quale, in sostanza, si trasferiva sul medesimo investitore, destinatario degli obblighi informativi, la valutazione di adeguatezza delle informazioni ricevute. 3.2. Così accertato l'inadempimento contrattuale della banca per la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario relativi alla reale natura e ai rischi del titolo, deve essere anche riconosciuta la sussistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento e la perdita patrimoniale patita dagli attori. pagina 8 di 12 La Suprema Corte, in conformità ad un orientamento consolidato, anche di recente ha ribadito come l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto faccia insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore (Cass. Ordinanza 12 maggio 2023 n. 12990) e come la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni determini una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue decisioni di investimento (così, Cass., Ordinanza 13 marzo 2023 n. 7288) ed esclude una scelta consapevole (Cass., 31 agosto 2020 n. 18153; nella medesima prospettiva anche Cass., ordinanza 28 luglio 2020 n. 16126; Cass., ordinanza 11 novembre 2021 n. 33596; Cass., Ordinanza 7 luglio 2023 n. 19322). 3.3. Passando all'identificazione e quantificazione del danno patito dai signori e va T_ PT premesso che si ritiene pacifica, integrando peraltro tale circostanza uno dei presupposti dell'azione risarcitoria qui esercitata allegata in citazione (cfr. atto di citazione p. 4-5), che le obbligazioni subordinate MPS detenute dagli attori - per un valore nominale di euro 150.000,00 - siano state soggette al cd. burden sharing e, quindi, convertite in azioni ordinarie di nuova emissione MPS nel corso dell'anno 2017, ai sensi dell'art. 22 d.l. 23 dicembre 2016 n. 237, come convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. Gli stessi attori hanno anche allegato in citazione come il numero di azioni oggetto di conversione sia stato determinato secondo un rapporto di conversione ancorato ai parametri indicati dalla stessa normativa (precisamente, sulla base della metodologia indicata nell'Allegato al d.l. 237\2016) e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2017 - recante Interventi di rafforzamento patrimoniale della ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge 23 Controparte_1 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017. Ciononostante, nel corso del giudizio, la difesa di parte attrice ha sostenuto che il controvalore delle obbligazioni MPS detenute dai signori e si era completamente azzerato, come dimostrato T_ PT dal saldo dell'estratto del Contratto di Amministrazione e Custodia titoli del 31.12.2016, ove per il titolo in esame (identificato con il codice 1077620 BMPS 10/20 5.6 SUB) era indicato un controvalore in euro pari a zero. E' stato anche rilevato come negli estratti dell'anno 2017 il titolo non fosse più indicato né gli attori avevano ricevuto comunicazioni in ordine alle successive vicende inerenti al titolo in questione o alle azioni agli stessi assegnate in sede di conversione. La prospettazione di parte attrice, tuttavia, non appare condivisibile atteso che l'azzeramento del controvalore del titolo era soltanto una conseguenza del procedimento di ricapitalizzazione con burden sharing, ai sensi del d.l. n. 237\2016; in effetti, analoghe indicazioni, ossia l'azzeramento del controvalore in euro dei titoli oggetto di causa, si evincono dall'esame degli estratti conto del 30.03.2017 e del 30.06.2017 (doc. 13.3 e 13.4 di arte convenuta). Invece, a decorrere dall'estratto del 30.09.2017, quindi successivamente al decreto MEF del 28 luglio 2017 sopra indicato, non vi era più l'indicazione di questo titolo, bensì, per effetto della conversione in azioni, il titolo risulta così indicato: «titolo 5276760 BMPS BURDEN XS.: classe di rischio 5 - ELEVATO / divisa emissione EUR /quantità finale 17.341,000 /valore “equo” 4,280000 / rateo 0,00000 /divisa di trattazione EUR / cambio 1,000000 / controvalore divisa 74.219,48 /controvalore euro 74.219,48 / prezzo medio d'acquisto 8,491300 /stato di liquidità ILLIQUIDO» (doc. 13.2 pag. 4 di parte convenuta). Ancora, nel successivo estratto conto del 30.12.2017 i signori e risultavano titolari di T_ PT
«titolo 5218750 BCA MPS AZ ORD: classe di rischio 5 – ELEVATO/ divisa EUR / emissione quantità finale 19.128,000 / valore “equo” 3,914000 / rateo 0,000000 /divisa di trattazione EUR / cambio 1,000000 pagina 9 di 12 /controvalore divisa 74.866,99 / controvalore euro 74.866,99 / prezzo medio d'acquisto 8,433400» (doc. 13.1 pag. 4 di parte convenuta). A questo riguardo, va anche rilevato come la convenuta, sin dalla propria costituzione in giudizio, abbia allegato che i titoli oggetto di causa erano stati convertiti in azioni, precisamente in 17.341 azioni ordinarie MPS (cfr. comparsa di costituzione p. 24), ossia l'esatta misura indicata nell'estratto del conto del 30.09.2017. Tale circostanza è stata genericamente contestata dagli attori laddove nel corso del giudizio hanno sostenuto che il numero di azioni indicate dalla banca, oggetto di conversione, era arbitrario e non risultava da alcun documento tempestivamente prodotto in giudizio, ribadendo a tal fine che il valore dei titoli originariamente detenuti dagli attori si era azzerato. Infine, va considerato che la convenuta nel corso del giudizio ha prodotto l'ordine di vendita, recante la data del 2.03.2018, avente ad oggetto tutte le azioni MPS detenute dagli attori a seguito del burden sharing (precisamente n. 19.128,00 azioni, conformemente al numero di azioni complessivamente detenute dagli attori e risultante dall'estratto al 31.12.2017 ma riferite alla conversione anche di altre obbligazioni diverse rispetto a quelle oggetto di questa causa). Tale ordine di vendita, accompagnato dalla scheda informativa relativa all'operazione, è stato pacificamente sottoscritto dal cliente (doc. 30 di parte convenuta). Alcuna contestazione in ordine a tale documento, in particolare in merito alla sua sottoscrizione, è stata specificamente formulata nel corso del giudizio né gli attori hanno mai dedotto di essere titolari di azioni MPS ulteriori e diverse rispetto a quelle derivanti dall'operazione di burden sharing oggetto di causa, con la conseguenza che non si spiegherebbe l'inserimento di questi titoli nell'estratto conto titoli cointestato agli attori del 31.12.2017. Quindi, ritenuto pacifico che i titoli originariamente detenuti dagli attori dovessero essere convertiti in azioni MPS in ottemperanza alla normativa esaminata (d.l. 237\2016 e d.m. 28.07.2017), questo giudice ritiene altresì provato, alla luce del ragionamento appena esposto e della documentazione esaminata, che agli attori siano divenuti titolari, a seguito del procedimento di conversione forzosa, di 17.341 azioni ordinarie MPS e che le stesse siano successivamente vendute nel mese di marzo 2018. Analogo ragionamento va svolto in merito alle cedole maturate in relazione alle obbligazioni subordinate oggetto di causa per complessivi euro 25.746,00. Nel corso del giudizio la difesa di parte attrice ha negato l'avvenuta liquidazione delle cedole, nonostante la convenuta avesse allegato tale circostanza sin dalla costituzione in giudizio, fornendone la prova con la produzione delle note relative alle operazioni di stacco cedola annuali riferite ai titoli in questione e, successivamente, con il deposito degli estratti del conto corrente ordinario cointestato agli attori dal cui esame si evince chiaramente l'accredito degli importi delle cedole (doc. 25 e doc. 29.1 e ss. di parte convenuta). Ciò posto, ai fini della liquidazione del danno, dall'importo investito pari, complessivamente, ad euro 150.000,00 (tenuto conto del valore nominale dei titoli e non risultando dimostrato quanto dedotto dalla convenuta circa il minor esborso effettivamente sostenuto per euro 149.892,90) deve essere detratto sia il valore delle cedole incassate nel corso degli anni, per complessivi euro 25.746,00, sia il controvalore delle azioni assegnate agli attori a seguito dell'operazione di conversione. A tale ultimo riguardo, non avendo alcuna delle parti prodotto documentazione idonea a dimostrare quale sia stato l'importo effettivamente percepito dagli attori per effetto della vendita nel mese di marzo 2018, si ritiene di poter considerare quale parametro per una valutazione equitativa il controvalore delle azioni risultante dall'estratto conto titoli del 30.12.2017, pari ad euro 3,914000 per azione e, quindi, complessivamente pari ad euro 67.872,67.
pagina 10 di 12 Né a tal fine assume rilievo la circostanza allegata dagli attori secondo cui gli stessi non avrebbero mai avuto conoscenza dell'intervenuta conversione delle obbligazioni in azioni;
tale circostanza - senza considerare la documentazione prodotta dalla banca avente ad oggetto ad asserite comunicazioni in merito alla conversione forzosa, di cui è stata accertata la tardività - risulta contraddetta, ad avviso di questo giudice, dall'intervenuta vendita delle azioni medesime nel mese di marzo 2018, in quanto tale circostanza, a meno di non voler ipotizzare azioni del tutto inconsapevoli da parte degli attori, presupponeva che gli stessi fossero a conoscenza di essere divenuti titolari di un certo numero di azioni ordinarie MPS in luogo delle precedenti obbligazioni subordinate, al punto da decidere di venderle. Ancora, da un esame accurato degli estratti del conto titoli, come sopra svolto, gli attori avrebbero potuto rendersi conto delle evoluzioni ivi riportate in ordine ai titoli MPS, con particolare riferimento al periodo settembre/dicembre 2017. Il danno subito dagli attori a titolo di danno emergente ammonta ad euro 56.381,33, tenuto conto del capitale investito di euro 150.000,00 al netto delle cedole liquidate e del controvalore delle azioni assegnate e poi vendute. Questo giudice non ritiene invece configurabile alcun concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'investitore come prospettato dalla banca e ricondotto al fatto che gli attori non abbiano alienato le azioni successivamente alla conversione e subito dopo la loro riammissione alla contrattazione (ottobre 2017), trattandosi di una condotta non esigibile, soprattutto in assenza della prova della conoscenza, a quella data, di tale circostanza da parte degli attori. Sotto un diverso profilo, gli attori hanno anche chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, pari agli interessi che il capitale investito avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (1,5-2%). La domanda può essere accolta nei limiti di seguito esposti. In riferimento all'anno 2017 si ritiene di dover liquidare anche il danno a titolo di lucro cessante pari al mancato rendimento atteso dall'investimento. Per gli anni precedenti, ossia dall'anno 2010 cui risale il primo ordine di acquisto, sino al 2016, gli attori hanno ricevuto le cedole annuali maturate in relazione alle obbligazioni (nella misura del 5,6% annuo) e, quindi, nulla va riconosciuto;
analoga conclusione riguarda anche gli anni successivi al 2017, avendo gli attori venduto le azioni e, verosimilmente, investito il relativo controvalore. In relazione all'anno 2017, dovendo sottostare alla prospettazione del danno offerta dalla parte che ha espressamente chiesto di liquidare un importo pari agli “interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (tasso 1,5%-2%)” - ritendendo dunque precluso a questo giudice di utilizzare quale parametro il tasso pattuito come rendimento del 5.6% annuo in relazione alle obbligazioni oggetto di causa - si ritiene di liquidare a titolo di lucro cessante l'importo complessivo di euro 3.000,00 (pari al 2% di 150.000,00). In conclusione, va liquidato in favore degli attori il risarcimento del danno nell'importo complessivo di euro 59.381,33 al quale, integrando l'obbligazione di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale un debito di valore (Cass., Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022), vanno aggiunti rivalutazione e interessi secondo i principi delle SS.UU. con la sentenza n. 1712/1995. L'importo di euro 59.381,33 va quindi rivalutato all'attualità con decorrenza dal giorno dell'evento dannoso, riconducibile all'avvio delle operazioni di burden sharing e, quindi, dal 31.12.2016 (data di azzeramento del controvalore delle obbligazioni) e ammonta, applicando i corrispondenti indici ISTAT, ad euro 71.138,83 all'attualità. Sulla somma riconosciuta in favore degli attori sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato pagina 11 di 12 per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Recependo i principi di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. La banca va dunque condannata al pagamento in favore degli attori della somma di euro 71.138,83, già rivalutata all'attualità, oltre interessi compensativi calcolati sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (31 dicembre 2016), pari ad euro 59.381,33, via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat e fino alla data odierna. Sugli importi come determinati all'attualità (euro 71.138,83) sono dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla presente pronuncia fino al saldo. In conclusione, e hanno diritto al pagamento di euro 71.138,83, oltre Parte_2 Parte_1 interessi secondo i criteri sin qui specificati. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornati dal recente d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività svolta e, quindi, in conformità a quanto richiesto nella nota delle spese depositata dal difensore di parte attrice.
5. Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12 bis, del d.lgs. 28/2010, secondo la disciplina ratione temporis vigente, come richiesta dalla difesa di parte attrice, in considerazione della pacifica partecipazione della convenuta al primo incontro di mediazione, pur avendo dichiarato in quella occasione di non voler proseguire nella mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando domande proposte da e contro Parte_2 Parte_1 Controparte_1 così provvede: a. accoglie le domande proposte, nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di e di Controparte_1 Parte_2 Parte_1 euro 71.138,83, oltre interessi secondo i criteri specificati in motivazione;
b. condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
e delle spese processuali che liquida nell'importo di euro 786,00 per spese ed euro
[...] Parte_1
14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, il 26 gennaio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40662 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Diego Antonio Molfese in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Carlo Poma n. 37 ATTORI E (C.F. - P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del procuratore , rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Largo Donegani n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA OGGETTO: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
CONCLUSIONI: attori “Voglia l'Ill.mo Giudice designato, contrariis rejectis così: GIUDICARE Nel merito
1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore per la violazione dei doveri informativi di cui alle normative di settore, del TUF e del regolamento nonché CP_3 delle norme del codice civile, come meglio specificati in atti, con riferimento sia all'attività di intermediazione che a quella di custodia ed amministrazione dei titoli ed in conseguenza del totale azzeramento del titolo 1077620 BMPS 10/20 5.6 per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni cagionati agli attori che si quantificano nella somma di € 150.000,00 oltre agli ulteriori danni sia patrimoniali che non patrimoniali, ivi compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (tasso 1,5%- 2%); oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sulle somme dovute al soddisfo o condannarla al pagamento della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa.
2) Condannare ai sensi dell'art 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010 per la mancata prosecuzione del Controparte_1 procedimento di mediazione rg. AM 1977/22.
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ed anche della fase di mediazione. In via istruttoria
pagina 1 di 12 A) Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati, non ammessi con ordinanza istruttoria, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte. 1) “Vero che nel corso degli anni i Sig.ri per gli investimenti dei loro risparmi si sono sempre affidati alle indicazioni PT fornite dalla filiale Via Filippetti 1 Milano”; Pt_3
8) “Vero che dopo il default di MPS del 2016, le obbligazioni subordinate vengono vendute solo a banche, fondi e assicurazioni con esclusione dei singoli risparmiatori”; B) Ammettersi, occorrendo CTU tecnica matematica contabile al fine di accertare il quantum dovuto dalla Banca MPS ai Sig.ri a titolo di capitale, rivalutazione ed interessi. PT
Si indicano a testi: Sig. presso filiale di Monza, piazza Trento e Trieste Tes_1 Controparte_1
17/E.”
per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli attori, siccome inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie di restituzione degli importi pagati a titolo di investimenti e/o di risarcimento danni, tenere conto dell'esborso effettivamente eseguito per l'investimento oggetto di causa pari ad € 149.892,90 (in quanto le obbligazioni erano state acquistate ad un prezzo inferiore alla pari rispetto al valore nominale) e detrarre dai suddetti importi in ipotesi riconosciuti alle attrici, il valore delle cedole incassate sui titoli oggetto di causa pari a complessivi € 25.746,00 (oltre alle ritenute fiscali che la ha versato come CP_1 sostituto di imposta) nonché il controvalore delle azioni assegnate a seguito della conversione e detenute alla data in cui sono state riammesse alla contrattazione (ovvero il 25.10.2017, al prezzo unitario di € 4.55, pari ad di € 78.901,55 – n. 17341 azioni burden x 4,55,) (1), a titolo di compensatio lucri cum damno, nonchè i danni, nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, che gli attori avrebbe potuto evitare, adottando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c.;
- in via istruttoria, si insiste per il rigetto della CTU matematica-contabile, in quanto palesemente generica ed esplorativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca per violazione degli
[...] obblighi informativi imposti dalla normativa di settore con riferimento sia all'attività di intermediazione sia all'attività di custodia e amministrazione dei titoli, con riguardo all'azzeramento del valore del titolo 1177620 BMPS 10/20 5.6 e, per l'effetto, hanno chiesto di condannarla al risarcimento del danno quantificato in misura pari al capitale investito, ossia euro 150.000,00, oltre agli ulteriori danni subiti, compresi gli interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (1,5% -2%), oltre a rivalutazione e interessi. Gli attori hanno sostenuto che:
- erano stati clienti della banca per molti anni e avevano investito nel corso del Controparte_1 tempo somme variabili su indicazione dei dipendenti della banca, ai quali gli attori si erano sempre affidati non avendo una specifica competenza in materia di strumenti finanziari;
- in particolare, su indicazione del consulente presso l'agenzia di Milano in Corso Lodi, avevano acquistato i seguenti strumenti finanziari “Titolo 1077620 BMPS 10/20 5.6 per il valore di € 100.000,00”, “Titolo 43552580 BMPS 08/18 TV per € 200.000,00” e “Titolo 13777990 BMPS per € 200.000,00”; pagina 2 di 12 - nel 2014 il capitale investito del titolo 1077620 era stato aumentato ad euro 150.000,00;
- gli attori avevano scoperto che il valore del titolo in questione al 31.12.2016 si era completamente azzerato, senza nel corso degli anni fossero state incassate delle cedole e nell'estratto del conto titoli dell'anno 2017 non era nemmeno fatta più menzione del titolo in questione;
- all'epoca della sottoscrizione, i clienti non erano stati informati che si accingevano ad acquistare obbligazioni subordinate - in relazione alle quali il pagamento delle cedole o il rimborso del capitale sarebbe stato subordinato, in caso di difficoltà finanziarie dell'emittente, alla soddisfazione di altri creditori, non subordinati – che erano comunque soggette ad un rischio maggiore rispetto a quelle ordinarie né, tantomeno, nel corso del rapporto gli attori avevano ricevuto aggiornamenti sullo stato di difficoltà dell'emittente;
- nel corso dell'anno 2022, era stata chiesta alla banca la consegna della documentazione relativa ai titoli acquistati ma la stessa non aveva avuto un riscontro effettivo, così che gli attori avevano dato avvio al procedimento di mediazione che si era concluso con esito negativo. Gli attori hanno quindi agito in relazione al solo titolo n. 1077620, invocando la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, ai sensi dell'art. 1218 c.c. nonché dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 del regolamento intermediari emanato dalla , rilevando a tal fine che la CP_3 banca non aveva fornito alcuna indicazione circa la natura subordinata dei titoli e che, in seguito al noto default di MPS e all'intervento normativo di cui al d.l. n. 237\2016, erano state adottate delle misure volte a preservare la stabilità finanziaria degli istituti bancari con ripartizione degli oneri (cd. Burden sharing) con alcune categorie di creditori della banca e, per quello che rileva in questa sede, con i titolari di obbligazioni subordinate ai quali era stata imposta la conversione forzosa delle obbligazioni detenute in azioni della banca di nuova emissione, secondo un rapporto di conversione ancorato a parametri di legge. Ciò aveva comportato l'aumento di capitale della e aveva reso applicabile la disciplina di cui all'art. 2379 ter c.c., CP_1 con salvezza del diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi. La banca aveva quindi violato gli obblighi informativi posti a suo carico dagli artt. 21 TUF e dall'art. 28 del regolamento intermediari emanato dalla Consob n. 11522/1998, poi sostituito dal n. 16190\200,7 con conseguente diritto degli attori al risarcimento del danno, da valutare ai sensi dell'art. 23 TUB per cui è la banca a dover fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Peraltro, nel caso di specie, non si trattava di investitori professionali, circostanza che avrebbe imposto informative particolarmente dettagliate, né poteva considerarsi a tal fine sufficiente il fatto che nel titolo fosse stato classificato un rischio “elevato” trattandosi di indicazione che non consentiva di comprendere che si trattasse di obbligazioni subordinate. Gli attori hanno quindi chiesto un risarcimento parametrato all'intero capitale investito, ossia euro 150.000,00. Sotto un diverso profilo, la difesa di parte attrice ha chiesto di considerare rilevante il comportamento della banca in sede di mediazione, avendo la stessa partecipato solo formalmente al procedimento, con un comportamento sostanzialmente equiparabile alla mancata partecipazione, atteso il suo rifiuto di dar seguito alla mediazione medesima.
1.2. Si è costituita in giudizio la banca contestando le avverse domande e censurando l'iniziativa avversaria, in quanto volta ad ottenere il ristoro del pregiudizio derivante da un'autonoma e consapevole scelta di investimento degli attori, in assenza di una qualsivoglia responsabilità della convenuta. La difesa della banca ha precisato che le obbligazioni subordinate, di cui gli attori erano titolari, non potevano qualificarsi quali strumenti finanziari complessi e si caratterizzavano unicamente per un mero ordine di preferenza nel rimborso ma che, nella normalità dei casi, le obbligazioni subordinate sarebbero state rimborsate alla scadenza, al pari di quelle ordinarie;
peraltro, i titoli oggetto di causa (BMPS 10/20 pagina 3 di 12 5,6% - codice titolo 1077650 e codice ISIN XS0540544912) si collocavano nella categoria “Lower Tier II” e presentavano il livello di subordinazione meno elevato tra i titoli diversi dalle azioni. Inoltre, la società emittente non era stata posta in liquidazione e le perdite lamentate dagli attori non erano imputabili alla banca ma dipendevano, in sostanza, da un intervento normativo, ossia dall'adozione delle misure di burden sharing, ai sensi del d.l n. 237\2016, misure la cui adozione non era prevedibile al momento dell'acquisto delle obbligazioni subordinate oggetto di causa.
In via preliminare, la difesa della banca ha eccepito l'inammissibilità o improponibilità delle domande proposte, ai sensi dell'art. 2379 ter, comma 2, c.c., in considerazione dell'intervenuto aumento di capitale della banca mediante la conversione delle obbligazioni in azioni realizzata ex lege, con conseguente impossibilità di ripristinare lo status quo ante e, quindi, inammissibilità delle pretese restitutorie/risarcitorie avanzate.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere, ritenendo a tal fine rilevanti le date in cui erano stati effettuati gli ordini dei titoli oggetto di causa, ossia 15 novembre 2010, 3 giugno 2013 e 21 ottobre 2014, ai fini della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Nel merito, la difesa della banca ha eccepito l'infondatezza delle domande proposte e, a tal fine, è stato rilevato come dalla documentazione in atti, precisamente dagli estratti conto del contratto di amministrazione e custodia n. 517001596 cointestato agli attori, si evincesse che i signori e T_ erano titolari di un patrimonio cospicuo, composto da molteplici strumenti finanziari, di tipo PT azionario, oltre che obbligazionario e di altri titoli emessi in valuta estera, tra cui molti qualificati con classe di rischio consistente o elevata o addirittura massima, elementi che evidenziavano la significativa propensione al rischio degli attori. In ogni caso, la banca aveva profilato tempo per tempo gli attori, al fine di identificarne il profilo di rischio mediante la compilazione dei questionari Mifid. Ancora, dall'esame degli ordini di acquisto dei titoli oggetto di causa (doc.
8-10 di parte convenuta) si evinceva che la banca aveva fornito le informazioni relative alla tipologia dei titoli, alla classe di rischio, espressamente qualificata come “elevata”, oltre a stato di liquidità, valore equo, valore presunto di realizzo e modalità di smobilizzo dello strumento. In occasione della sottoscrizione di tali ordini, il signor PT aveva inoltre dichiarato di aver ricevuto informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni dell'ordine nonché di essere stato informato del fatto che gli strumenti finanziari erano stati emessi da società del gruppo MPS e, quindi, si trattava di operazioni in conflitto di interesse ma ciononostante aveva comunque intenzione di dar corso all'operazione. Inoltre, l'indicazione contenuta nelle schede finanziarie e negli ordini di acquisto relativi alle obbligazioni, per cui le obbligazioni in questione erano state identificate come ordinarie, era pienamente conforme alla normativa all'epoca vigente;
solo successivamente, in conformità all'evoluzione normativa, a partire dall'1 gennaio 2016, la banca aveva provveduto ad integrare la descrizione degli strumenti finanziari in questione inserendo l'espressione “SUB” come confermato dall'esame dell'estratto conto titoli alla data del 31.12.2016 (doc. 17 di parte convenuta). Inoltre, dopo il primo ordine di acquisto del titolo oggetto di causa, risalente all'anno 2010, in data 27 giugno 2012 la banca aveva inoltrato agli attori, proprio quali titolari di strumenti subordinati depositati sul conto dossier titoli, una comunicazione avente ad oggetto l'offerta di scambio con strumenti non subordinati di nuova emissione della stessa (doc. 18 del fascicolo della Controparte_1 banca) ma a tale offerta non era seguita l'adesione dei signori e Quindi, almeno a partire PT T_ da quella data gli attori non potevano ignorare di possedere obbligazioni di natura subordinata.
pagina 4 di 12 In merito all'invocata responsabilità della banca, la convenuta ha sostenuto di aver assolto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti e che gli investimenti oggetto di causa erano non solo appropriati, avuto riguardo all'esperienza dichiarata dagli attori, ma anche adeguati, avuto riguardo alle esigenze manifestate dagli attori in sede di compilazione dei questionari Mifid;
peraltro, la descrizione nelle schede finanziarie delle obbligazioni in questione come ordinarie non aveva valenza decettiva, in quanto l'espressione ordinarie valeva a distinguerle dagli strumenti strutturati né, all'epoca, vi era una normativa che imponesse agli intermediari di esplicitare la natura subordinata delle obbligazioni. Infine, quanto al danno invocato, la difesa della banca ha escluso che gli attori avessero fornito la prova del nesso di causa tra l'asserito inadempimento agli obblighi informativi da parte della banca e il danno lamentato, ritenendo che lo stesso fosse in realtà conseguente ad un intervento normativo. Sotto il profilo della quantificazione del danno, la difesa della banca ha evidenziato la necessità di tener conto dell'esborso effettivamente eseguito per l'investimento, pari ad € 149.892,90 (le obbligazioni erano state acquistate ad un prezzo unitario, nel complesso, lievemente inferiore alla pari) e di dedurre sia le cedole complessivamente percepite sulle obbligazioni oggetto di causa, pari a complessivi € 25.746,00 (doc. 25) sia il controvalore delle azioni detenute dagli attori, alla data in cui erano state riammesse alla contrattazione, ossia al 25.10.2017, in misura pari al prezzo unitario di € 4.55, e così, per un importo complessivo di € 78.901,55 tenuto conto che le azioni detenute per effetto della conversione forzosa erano n. 17.341, configurando tali somme una forma di compensatio lucri cum damno. In merito a quest'ultimo profilo, è stato ritenuto che la banca non dovesse rispondere del pregiudizio, consistente nella diminuzione del valore dei titoli, a partire dal momento in cui gli attori avevano avuto conoscenza o avrebbero dovuto averla, dell'incremento die rischi connaturati con l'investimento e tale momento coincideva, almeno, con quello in cui i titoli erano stati riammessi alla contrattazione (25.10.2017); inoltre, è stato rilevato, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., come gli attori avessero atteso sino al 2 marzo 2018 per procedere alla vendita delle azioni, sebbene le difficoltà finanziarie di MPS integrassero una notizia di pubblico dominio sin dal 2016 (doc. 30 del fascicolo di parte). In conclusione, la banca ha chiesto di dichiarare inammissibili o infondate le domande o, in via subordinata, di detrarre dal risarcimento eventualmente dovuto, l'importo delle cedole incassate e il valore delle azioni assegnate in sede di conversione, calcolato alla data in cui le stesse erano state ammesse alla contrattazione (ottobre 2017).
1.3. È stata espletata attività istruttoria con l'escussione di alcuni testimoni e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 27 novembre 2024 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
2. In via preliminare, va rilevata l'inammissibilità e non utilizzabilità ai fini della decisione dei documenti prodotti dalla banca convenuta con la terza memoria istruttoria, in quanto i documenti diversi dalle mere riproduzioni di quelli già in atti (doc. 31, 32 33 e 38 aventi ad oggetto gli estri del conto titoli già prodotti sub doc. 13 di parte convenuta) non possono qualificarsi quali documenti a prova contraria e, quindi, sono tardivi. I documenti oggetto di contestazione, in effetti, riguardano comunicazioni inerenti alla conversione delle obbligazioni in azioni (doc. 34-37) la cui ricezione è stata contestata dagli attori sin dall'introduzione del giudizio, oppure documenti inerenti alle caratteristiche dei titoli originariamente acquistati dagli attori o estratti del conto corrente intestato agli attori, oggetto delle contestazioni avanzate dagli attori sin dall'introduzione del giudizio. Si tratta, quindi, di documenti che dovevano essere prodotti nei termini processualmente previsti.
2.2. Infondata e in parte irrilevante, ai fini del presente giudizio, è l'eccezione sollevata dalla banca convenuta di inammissibilità delle domande caducatorie e risarcitorie relativamente all'originaria operazione pagina 5 di 12 di investimento in obbligazioni, fondata sull'avvenuta conversione forzosa in azioni per effetto del d.l 237\2016 e dell'applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 2379 ter c.c. per applicazione della disciplina di cui al Decreto 237/16. La difesa della convenuta ha sostenuto che “La conversione è stata operata ex lege e non vi è, dunque, alcuna possibilità di ristabilire lo status quo ante, sicché le pretese restitutorie/risarcitorie qui avanzate devono essere per ciò solo dichiarate improponibili e/o inammissibili” (comparsa di costituzione p. 8). Nel caso di specie, tuttavia, alcuna domanda di natura caducatoria è stata proposta avendo gli attori avanzato unicamente una domanda risarcitoria, la cui esperibilità è fatta espressamente salva dalla previsione richiamata dalla banca, ossia il comma terzo dell'art. 2379 ter c.c.
2.3. Anche l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della banca non è meritevole di accoglimento. Diversamente da quanto sostenuto dalla banca, integra un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il termine prescrizionale decorre dalla data in cui l'attore ha preso consapevolezza dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla controparte e del danno patito in conseguenza di tale inadempimento e non, viceversa, dalla data di perfezionamento dell'acquisto delle obbligazioni oggetto di causa. In questa prospettiva, è stato evidenziato che si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c. (così, Cass., Ordinanza 12 giugno 2023 n. 16631). Anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (tra le altre, Cass., Ordinanza 13 novembre 2024 n. 29328); ancora, proprio in tema di intermediazione finanziaria, è stato affermato che “ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta” (Cass., Ordinanza 24 gennaio 2023 n. 2066). Nel caso di specie, la consapevolezza della natura differente delle obbligazioni, così come del danno patito dall'investitore, va collocato nella ricostruzione dei fatti resa dagli odierni attori non prima del “noto default di MPS” del 2016, evento cui aveva fatto seguito l'intervento normativo rappresentato dal d.l. del 23 dicembre 2016 n. 237 che aveva imposto la conversione forzosa delle obbligazioni in azioni MPS. Né assume rilevanza la diversa ricostruzione della convenuta secondo cui gli attori avrebbero avuto conoscenza della natura subordinata delle obbligazioni almeno a far data dalla comunicazione del 27 giugno 2012 (doc. 18 di parte convenuta), in difetto della dimostrazione dell'inoltro e della ricezione di tale comunicazione da parte dei signori e – circostanza che in effetti è stata contestata dalla difesa degli attori nel corso PT T_ del giudizio – né assumono rilievo gli articoli di giornale relativi alla crisi di MPS (doc. 26 del fascicolo di parte convenuta) che avrebbe integrato una notizia di pubblico dominio, tenuto conto del fatto che tali pubblicazioni non erano idonee a colmare il difetto di informazione degli attori in ordine alle caratteristiche dei titoli dagli stessi acquistati. Ne consegue come, in difetto di una differente ricostruzione dei fatti ad opera della convenuta, le domande proposte dagli attori non possano considerarsi prescritte.
3. Tanto premesso, le domande proposte da e sono fondate, nei Parte_2 Parte_1 limiti di seguito precisati.
3.1. Il presente giudizio è strato instaurato per accertare la responsabilità contrattuale della banca convenuta e ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della conversione forzosa in azioni dei Titoli pagina 6 di 12 1077620 BMPS 10/20 5.6, integranti obbligazioni subordinate MPS, le cui caratteristiche e i cui effetti non erano stati adeguatamente rappresentati agli investitori al momento dell'acquisto. Gli attori, in particolare, hanno contestato l'inadempimento della banca rilevando come, in occasione dell'investimento, la banca non avesse fornito adeguate informazioni sul titolo, omettendo di illustrarne le reali caratteristiche, con specifico riferimento alla natura subordinata delle obbligazioni, nonostante il titolo medesimo fosse classificato come altamente rischioso.
Dal punto di vista normativo, oltre alla disciplina generale delineata dal codice civile di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., si riporta l'art. 21 del Testo Unico Finanziario, secondo la previsione vigente all'epoca in cui le obbligazioni MPS furono acquistate dagli odierni attori, in virtù del quale “
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività […]”. Analoghe previsioni sono contenute nell'art. 28 del Regolamento Intermediari. Ancora, per ciò che rileva nella presente sede, l'art. 23 comma 6 TUF prevede che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Nel caso di specie, è pacifico che gli attori hanno stipulato con la banca contratti di conto corrente e di deposito/gestione di strumenti finanziari, nell'ambito dei quali, hanno tra l'altro acquistato obbligazioni subordinate emesse dalla stessa Si trattava, per quello che rileva, del Controparte_1
Titolo BMPS 10/20 5.6, identificato con il codice 1077620, acquistato dagli attori per un valore nominale complessivo di euro 150.000,00 negli anni 2010 (acquisto del 15.11.2010 per euro 50.000,00 sub doc. 8 di parte convenuta), 2013 (acquisto del 3.06.2013 per euro 50.000,00 sub doc. 9) e 2014 (acquisto del 21.10.2014 per euro 50.000,00 sub doc. 10). Come sopra rilevato, gli attori hanno sostenuto di non aver ricevuto informazioni circa la reale natura dei titoli acquistati, in particolare, in merito alla natura subordinata delle obbligazioni MPS, evidenziando come in sede di acquisto, la banca si fosse limitata a classificare il rischio del titolo come elevato ma tale indicazione non consentiva di comprendere che si trattasse di obbligazioni subordinate né il grado di subordinazione e, quindi, il grado di priorità nel rimborso in caso di difficoltà finanziarie dell'emittente. La banca, sin dalla costituzione in giudizio, ha sostenuto che gli odierni attori erano soggetti con una significativa propensione al rischio, che le obbligazioni oggetto di causa rientravano nel primo livello di subordinazione dei titoli emessi dalla Banca Monte dei Pachi di Siena e, quindi, avevano una componente di rischio circoscritta e, comunque, che in base alla normativa all'epoca vigente, la banca non era tenuta a indicare espressamente la natura subordinata delle obbligazioni. È stato inoltre evidenziato come ogni ordine fosse stato accompagnato da una dettagliata scheda finanziaria dello strumento finanziario acquistato che ne indicava, tra l'altro, la tipologia e la classe di rischio “elevata” e come il signor PT negli ordini, avesse dichiarato di aver avuto informazioni adeguate sulla natura i rischi e le implicazioni dell'ordine e di sapere che l'operazione risultava in conflitto di interesse in quanto emesso da società del gruppo CP_4
Ebbene, va anzitutto rilevato come gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario siano legati allo specifico strumento finanziario oggetto dell'investimento e come tali obblighi rilevino in occasione di ogni singolo servizio di investimento, originato dalla formulazione di un ordine da parte del cliente, con l'illustrazione delle specifiche caratteristiche e delle componenti di rischio ad esso sottese e quindi, al fine di valutare l'assolvimento di tali obblighi, non assume rilievo la valutazione di adeguatezza pagina 7 di 12 dell'operazione (Cass., ordinanza 13 marzo 2023 n. 7288) nè la propensione al rischio dell'investitore, atteso che anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati. In questa prospettiva è stato affermato che “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti ratione temporis dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni CP_3 finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole” (Cass., ordinanza 6 dicembre 2022 n. 35789; più di recente Cass., ordinanza, 12 maggio 2023 n. 12990).
Ciò posto, si osserva come dall'esame degli ordini di acquisto e delle schede inerenti ai titoli (doc. 8- 10 del fascicolo di parte convenuta) non emerga alcuna indicazione in merito alla natura subordinata delle obbligazioni emesse da MPS né alle specifiche caratteristiche connesse alla natura subordinata dei titoli né in ordine agli effetti per l'investitore in caso di dissesto o liquidazione dell'emittente, risultando anzi riportata la fuorviante identificazione di tali strumenti come obbligazioni “ordinarie”. Anche all'esito dell'istruttoria orale non è emerso che i funzionari della banca avessero fornito tali specifiche informazioni in occasione dell'acquisto dei titoli oggetto di causa. Entrambi i testimoni escussi nel corso del giudizio - e - che avevano proposto l'acquisto dei titoli nel 2010, Testimone_2 Tes_1 la prima, e nel 2013-2014, il secondo, hanno dichiarato di non ricordare con precisione quali informazioni avessero fornito al signor in quelle occasioni, limitandosi a dichiarare che, in relazione a quelle PT tipologie di strumenti finanziari, di regola venivano fornite indicazioni specifiche sulla natura del prodotto (cfr. verbale dell'udienza del 3 ottobre 2024). In particolare, il teste ha dichiarato di non ricordare con Tes_1 precisione cosa avesse detto al signor ma di aver fornito tutte le informazioni di cui ai documenti PT nn. 9 e 10 prodotti dalla banca, comunque necessarie, anche perché il signor era molto scrupoloso e PT chiedeva sempre ulteriori spiegazioni e aveva in precedenza acquisto altre obbligazioni subordinate MPS. Nel caso di specie, questo giudice ritiene che la natura subordinata delle obbligazioni in questione avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica informativa, implicando un maggior tasso di pericolosità dell'investimento e, quindi, l'intermediario avrebbe dovuto chiarire quali fossero i rischi insiti nella natura subordinata delle obbligazioni, evidenziandone la differenza rispetto a quelle ordinarie, in particolare il fatto che in caso di difficoltà finanziarie dell'emittente il pagamento delle cedole così come il rimborso del capitale sarebbero stati subordinati alla soddisfazioni di altri creditori. Alla luce delle emergenze processuali sopra evidenziate, tale informativa non risulta fornita, non potendosi ritenere a stessa assolta con la sola classificazione del rischio dell'investimento come “elevato”; anzi, le schede finanziarie inerenti ai titoli acquistati, come già rilevato, ne fornivano una descrizione fuorviante e idonea a confortare l'errata convinzione circa la natura ordinaria dell'obbligazione acquistata. Né può ritenersi sufficiente la sottoscrizione apposta in calce a ciascun ordine di acquisto da parte dell'investitore ove lo stesso dichiarava di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'ordine, trattandosi di una dichiarazione inidonea, di per sé, a dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca e con la quale, in sostanza, si trasferiva sul medesimo investitore, destinatario degli obblighi informativi, la valutazione di adeguatezza delle informazioni ricevute. 3.2. Così accertato l'inadempimento contrattuale della banca per la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario relativi alla reale natura e ai rischi del titolo, deve essere anche riconosciuta la sussistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento e la perdita patrimoniale patita dagli attori. pagina 8 di 12 La Suprema Corte, in conformità ad un orientamento consolidato, anche di recente ha ribadito come l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto faccia insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore (Cass. Ordinanza 12 maggio 2023 n. 12990) e come la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni determini una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue decisioni di investimento (così, Cass., Ordinanza 13 marzo 2023 n. 7288) ed esclude una scelta consapevole (Cass., 31 agosto 2020 n. 18153; nella medesima prospettiva anche Cass., ordinanza 28 luglio 2020 n. 16126; Cass., ordinanza 11 novembre 2021 n. 33596; Cass., Ordinanza 7 luglio 2023 n. 19322). 3.3. Passando all'identificazione e quantificazione del danno patito dai signori e va T_ PT premesso che si ritiene pacifica, integrando peraltro tale circostanza uno dei presupposti dell'azione risarcitoria qui esercitata allegata in citazione (cfr. atto di citazione p. 4-5), che le obbligazioni subordinate MPS detenute dagli attori - per un valore nominale di euro 150.000,00 - siano state soggette al cd. burden sharing e, quindi, convertite in azioni ordinarie di nuova emissione MPS nel corso dell'anno 2017, ai sensi dell'art. 22 d.l. 23 dicembre 2016 n. 237, come convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. Gli stessi attori hanno anche allegato in citazione come il numero di azioni oggetto di conversione sia stato determinato secondo un rapporto di conversione ancorato ai parametri indicati dalla stessa normativa (precisamente, sulla base della metodologia indicata nell'Allegato al d.l. 237\2016) e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2017 - recante Interventi di rafforzamento patrimoniale della ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge 23 Controparte_1 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017. Ciononostante, nel corso del giudizio, la difesa di parte attrice ha sostenuto che il controvalore delle obbligazioni MPS detenute dai signori e si era completamente azzerato, come dimostrato T_ PT dal saldo dell'estratto del Contratto di Amministrazione e Custodia titoli del 31.12.2016, ove per il titolo in esame (identificato con il codice 1077620 BMPS 10/20 5.6 SUB) era indicato un controvalore in euro pari a zero. E' stato anche rilevato come negli estratti dell'anno 2017 il titolo non fosse più indicato né gli attori avevano ricevuto comunicazioni in ordine alle successive vicende inerenti al titolo in questione o alle azioni agli stessi assegnate in sede di conversione. La prospettazione di parte attrice, tuttavia, non appare condivisibile atteso che l'azzeramento del controvalore del titolo era soltanto una conseguenza del procedimento di ricapitalizzazione con burden sharing, ai sensi del d.l. n. 237\2016; in effetti, analoghe indicazioni, ossia l'azzeramento del controvalore in euro dei titoli oggetto di causa, si evincono dall'esame degli estratti conto del 30.03.2017 e del 30.06.2017 (doc. 13.3 e 13.4 di arte convenuta). Invece, a decorrere dall'estratto del 30.09.2017, quindi successivamente al decreto MEF del 28 luglio 2017 sopra indicato, non vi era più l'indicazione di questo titolo, bensì, per effetto della conversione in azioni, il titolo risulta così indicato: «titolo 5276760 BMPS BURDEN XS.: classe di rischio 5 - ELEVATO / divisa emissione EUR /quantità finale 17.341,000 /valore “equo” 4,280000 / rateo 0,00000 /divisa di trattazione EUR / cambio 1,000000 / controvalore divisa 74.219,48 /controvalore euro 74.219,48 / prezzo medio d'acquisto 8,491300 /stato di liquidità ILLIQUIDO» (doc. 13.2 pag. 4 di parte convenuta). Ancora, nel successivo estratto conto del 30.12.2017 i signori e risultavano titolari di T_ PT
«titolo 5218750 BCA MPS AZ ORD: classe di rischio 5 – ELEVATO/ divisa EUR / emissione quantità finale 19.128,000 / valore “equo” 3,914000 / rateo 0,000000 /divisa di trattazione EUR / cambio 1,000000 pagina 9 di 12 /controvalore divisa 74.866,99 / controvalore euro 74.866,99 / prezzo medio d'acquisto 8,433400» (doc. 13.1 pag. 4 di parte convenuta). A questo riguardo, va anche rilevato come la convenuta, sin dalla propria costituzione in giudizio, abbia allegato che i titoli oggetto di causa erano stati convertiti in azioni, precisamente in 17.341 azioni ordinarie MPS (cfr. comparsa di costituzione p. 24), ossia l'esatta misura indicata nell'estratto del conto del 30.09.2017. Tale circostanza è stata genericamente contestata dagli attori laddove nel corso del giudizio hanno sostenuto che il numero di azioni indicate dalla banca, oggetto di conversione, era arbitrario e non risultava da alcun documento tempestivamente prodotto in giudizio, ribadendo a tal fine che il valore dei titoli originariamente detenuti dagli attori si era azzerato. Infine, va considerato che la convenuta nel corso del giudizio ha prodotto l'ordine di vendita, recante la data del 2.03.2018, avente ad oggetto tutte le azioni MPS detenute dagli attori a seguito del burden sharing (precisamente n. 19.128,00 azioni, conformemente al numero di azioni complessivamente detenute dagli attori e risultante dall'estratto al 31.12.2017 ma riferite alla conversione anche di altre obbligazioni diverse rispetto a quelle oggetto di questa causa). Tale ordine di vendita, accompagnato dalla scheda informativa relativa all'operazione, è stato pacificamente sottoscritto dal cliente (doc. 30 di parte convenuta). Alcuna contestazione in ordine a tale documento, in particolare in merito alla sua sottoscrizione, è stata specificamente formulata nel corso del giudizio né gli attori hanno mai dedotto di essere titolari di azioni MPS ulteriori e diverse rispetto a quelle derivanti dall'operazione di burden sharing oggetto di causa, con la conseguenza che non si spiegherebbe l'inserimento di questi titoli nell'estratto conto titoli cointestato agli attori del 31.12.2017. Quindi, ritenuto pacifico che i titoli originariamente detenuti dagli attori dovessero essere convertiti in azioni MPS in ottemperanza alla normativa esaminata (d.l. 237\2016 e d.m. 28.07.2017), questo giudice ritiene altresì provato, alla luce del ragionamento appena esposto e della documentazione esaminata, che agli attori siano divenuti titolari, a seguito del procedimento di conversione forzosa, di 17.341 azioni ordinarie MPS e che le stesse siano successivamente vendute nel mese di marzo 2018. Analogo ragionamento va svolto in merito alle cedole maturate in relazione alle obbligazioni subordinate oggetto di causa per complessivi euro 25.746,00. Nel corso del giudizio la difesa di parte attrice ha negato l'avvenuta liquidazione delle cedole, nonostante la convenuta avesse allegato tale circostanza sin dalla costituzione in giudizio, fornendone la prova con la produzione delle note relative alle operazioni di stacco cedola annuali riferite ai titoli in questione e, successivamente, con il deposito degli estratti del conto corrente ordinario cointestato agli attori dal cui esame si evince chiaramente l'accredito degli importi delle cedole (doc. 25 e doc. 29.1 e ss. di parte convenuta). Ciò posto, ai fini della liquidazione del danno, dall'importo investito pari, complessivamente, ad euro 150.000,00 (tenuto conto del valore nominale dei titoli e non risultando dimostrato quanto dedotto dalla convenuta circa il minor esborso effettivamente sostenuto per euro 149.892,90) deve essere detratto sia il valore delle cedole incassate nel corso degli anni, per complessivi euro 25.746,00, sia il controvalore delle azioni assegnate agli attori a seguito dell'operazione di conversione. A tale ultimo riguardo, non avendo alcuna delle parti prodotto documentazione idonea a dimostrare quale sia stato l'importo effettivamente percepito dagli attori per effetto della vendita nel mese di marzo 2018, si ritiene di poter considerare quale parametro per una valutazione equitativa il controvalore delle azioni risultante dall'estratto conto titoli del 30.12.2017, pari ad euro 3,914000 per azione e, quindi, complessivamente pari ad euro 67.872,67.
pagina 10 di 12 Né a tal fine assume rilievo la circostanza allegata dagli attori secondo cui gli stessi non avrebbero mai avuto conoscenza dell'intervenuta conversione delle obbligazioni in azioni;
tale circostanza - senza considerare la documentazione prodotta dalla banca avente ad oggetto ad asserite comunicazioni in merito alla conversione forzosa, di cui è stata accertata la tardività - risulta contraddetta, ad avviso di questo giudice, dall'intervenuta vendita delle azioni medesime nel mese di marzo 2018, in quanto tale circostanza, a meno di non voler ipotizzare azioni del tutto inconsapevoli da parte degli attori, presupponeva che gli stessi fossero a conoscenza di essere divenuti titolari di un certo numero di azioni ordinarie MPS in luogo delle precedenti obbligazioni subordinate, al punto da decidere di venderle. Ancora, da un esame accurato degli estratti del conto titoli, come sopra svolto, gli attori avrebbero potuto rendersi conto delle evoluzioni ivi riportate in ordine ai titoli MPS, con particolare riferimento al periodo settembre/dicembre 2017. Il danno subito dagli attori a titolo di danno emergente ammonta ad euro 56.381,33, tenuto conto del capitale investito di euro 150.000,00 al netto delle cedole liquidate e del controvalore delle azioni assegnate e poi vendute. Questo giudice non ritiene invece configurabile alcun concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'investitore come prospettato dalla banca e ricondotto al fatto che gli attori non abbiano alienato le azioni successivamente alla conversione e subito dopo la loro riammissione alla contrattazione (ottobre 2017), trattandosi di una condotta non esigibile, soprattutto in assenza della prova della conoscenza, a quella data, di tale circostanza da parte degli attori. Sotto un diverso profilo, gli attori hanno anche chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, pari agli interessi che il capitale investito avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (1,5-2%). La domanda può essere accolta nei limiti di seguito esposti. In riferimento all'anno 2017 si ritiene di dover liquidare anche il danno a titolo di lucro cessante pari al mancato rendimento atteso dall'investimento. Per gli anni precedenti, ossia dall'anno 2010 cui risale il primo ordine di acquisto, sino al 2016, gli attori hanno ricevuto le cedole annuali maturate in relazione alle obbligazioni (nella misura del 5,6% annuo) e, quindi, nulla va riconosciuto;
analoga conclusione riguarda anche gli anni successivi al 2017, avendo gli attori venduto le azioni e, verosimilmente, investito il relativo controvalore. In relazione all'anno 2017, dovendo sottostare alla prospettazione del danno offerta dalla parte che ha espressamente chiesto di liquidare un importo pari agli “interessi che il capitale avrebbe prodotto se investito in titoli a basso rischio (tasso 1,5%-2%)” - ritendendo dunque precluso a questo giudice di utilizzare quale parametro il tasso pattuito come rendimento del 5.6% annuo in relazione alle obbligazioni oggetto di causa - si ritiene di liquidare a titolo di lucro cessante l'importo complessivo di euro 3.000,00 (pari al 2% di 150.000,00). In conclusione, va liquidato in favore degli attori il risarcimento del danno nell'importo complessivo di euro 59.381,33 al quale, integrando l'obbligazione di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale un debito di valore (Cass., Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022), vanno aggiunti rivalutazione e interessi secondo i principi delle SS.UU. con la sentenza n. 1712/1995. L'importo di euro 59.381,33 va quindi rivalutato all'attualità con decorrenza dal giorno dell'evento dannoso, riconducibile all'avvio delle operazioni di burden sharing e, quindi, dal 31.12.2016 (data di azzeramento del controvalore delle obbligazioni) e ammonta, applicando i corrispondenti indici ISTAT, ad euro 71.138,83 all'attualità. Sulla somma riconosciuta in favore degli attori sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato pagina 11 di 12 per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Recependo i principi di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. La banca va dunque condannata al pagamento in favore degli attori della somma di euro 71.138,83, già rivalutata all'attualità, oltre interessi compensativi calcolati sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (31 dicembre 2016), pari ad euro 59.381,33, via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat e fino alla data odierna. Sugli importi come determinati all'attualità (euro 71.138,83) sono dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla presente pronuncia fino al saldo. In conclusione, e hanno diritto al pagamento di euro 71.138,83, oltre Parte_2 Parte_1 interessi secondo i criteri sin qui specificati. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornati dal recente d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività svolta e, quindi, in conformità a quanto richiesto nella nota delle spese depositata dal difensore di parte attrice.
5. Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12 bis, del d.lgs. 28/2010, secondo la disciplina ratione temporis vigente, come richiesta dalla difesa di parte attrice, in considerazione della pacifica partecipazione della convenuta al primo incontro di mediazione, pur avendo dichiarato in quella occasione di non voler proseguire nella mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando domande proposte da e contro Parte_2 Parte_1 Controparte_1 così provvede: a. accoglie le domande proposte, nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di e di Controparte_1 Parte_2 Parte_1 euro 71.138,83, oltre interessi secondo i criteri specificati in motivazione;
b. condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
e delle spese processuali che liquida nell'importo di euro 786,00 per spese ed euro
[...] Parte_1
14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, il 26 gennaio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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