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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/02/2024, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 1372/2021 promossa dalla:
P. Iva in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te pro-tempore nato il [...] a [...], per la Parte_2
carica dom.to in Poggiomarino alla via Flocco Vecchio n. 121, rappresentata e difesa nel presente giudizio d'appello, giusta procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 83, 3° co., c.p.c. a margine del ricorso del primo grado, dall'avv.to Massimo
Fortunato
- APPELLANTE contro quale successore e titolo Controparte_1
universale ex lege di p. iva – Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Roma alla via G Grezar, 14- in persona del Procuratore del
Contenzioso dott. giusta procura speciale nr 46100 raccolta nr Controparte_3
26703 del 25/02/2021 rapp.ta e difesa dall'avv. Pasqualina Di Donna
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via C.F._1
V. Veneto, n. 46 in Torre del Greco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 12 - APPELLATA
e
Controparte_4
(C.F. , per
[...] P.IVA_3 Controparte_5
(C.F. , nonché per l'
[...] P.IVA_4 [...]
(C.F. ), in persona dei legali rapp.ti p.t., ope Controparte_6 P.IVA_2
legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso i cui uffici domiciliano alla via A. Diaz,11 P.IVA_5
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n 4094/20 pubblicata in data 5/09/2020 pronunziata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
opposizione a cartella esattoriale;
omessa notifica verbali presupposti.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito nel testo, Parte_1
ha proposto opposizione, avanti al Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata, avverso la cartella esattoriale n. 07120190073798630000 del complessivo importo di € 8.591,54, notificatale in data 9.07.2019 ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada, elevate dalla Polizia Stradale di Avellino e di chiedendo “dichiarare illegittima, CP_5
nulla e/o inefficace la cartella esattoriale notificata all'istante per gli elementi di diritto avanzati ed esposti, connessi e consequenziali, per non essere comunque dovuta la presunta pretesa creditoria pari ad euro 8.591,54”, con vittoria di spese di lite. L'opponente lamentava la inesistenza del diritto di credito e quindi del titolo, in ragione della omessa notifica dei verbali presupposti, eccependo che le pagina 2 di 12 somme “le sono state per la prima volta contestate all'atto della notifica della presente cartella esattoriale” e negando “l'esistenza o la validità del titolo esecutivo”, oltre ad evidenziare per l'effetto di ciò l'onere, in capo alla P.A., di
“produrre il verbale su cui si fonda il ruolo” ove esistente (motivo n. 6). L si CP_7
costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva, per essere “solo il tramite per la riscossione coattiva in forza del ruolo trasmesso dall'Ente impositore”. Le
Prefetture di e di restavano contumaci. Il g.d.p. dichiarava CP_4 CP_5
inammissibile per tardività l'opposizione, sulla scorta della seguente contestazione: “è orientamento pressoché univoco della S.C. ritenere che “avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi l. n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art.
204 c. strad., il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale
l'opposizione – all'esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli art. 615 e ss. c.p.c., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla l. n. 689 del 1981
(Cassazione civile, sez. I, 30 novembre 2006, n. 25538; Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180 ex multis). Nella fattispecie di cui è causa la ricorrente
pagina 3 di 12 lamenta vizi relativi alla cartella esattoriale. Ora, avendo avuto la ricorrente tempestiva e puntuale notifica della cartella esattoriale in data 09.07.2019 (come dalla stessa riconosciuto) ogni eccezione relativa al titolo è inammissibile in quando andava proposta o nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c. (notifica entro venti giorni dalla notificazione) o dagli artt. 22 e 23 L. 689/81 (anche se risulta notificato l'atto di opposizione nei termini di legge ai sensi della L. 689/81 la opponente si è costituita in cancelleria dopo il termine di gg. 30 previsto).(…)
PQM
– Il Giudice di Pace, pronunziandosi sull'opposizione proposta così provvede: rigetta l'opposizione in quanto inammissibile;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio”. Proponeva appello la chiedendo la integrale Pt_1
riforma della sentenza di primo grado, in particolare per aver il primo giudice erroneamente considerato tardiva una opposizione tempestivamente proposta avverso la cartella notificata. Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato di
Napoli per “ (C.F. Controparte_4
, per l' (C.F. , P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
e per l' (C.F. ), in persona dei legali Controparte_6 P.IVA_2
rapp.ti p.t.”, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, depositando la comunicazione di discarico della relativamente ai verbali n. UFF/1005582 del Controparte_8
20.09.2017 e n. UFF/1005585 del 20.09.2017. Depositava inoltre una nota della
, con la quale questa chiedeva il rigetto dell'appello. L' Controparte_9 CP_7
si costituiva altresì a mezzo procuratore del libero foro, eccependo in via preliminare la violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello. Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 27.09.2023, la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
L'appello è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
pagina 4 di 12 Va premesso che l' nel presente giudizio risulta costituita sia con CP_7
avvocato del libero foro, avv. Di Donna, sia con l'Avvocatura dello Stato costituitasi altresì in grado di appello per la . Controparte_10
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo il g.d.p. correttamente qualificato l'opposizione come
“recuperatoria”, ha di poi ritenuto la stessa tardiva, non entrando nel merito.
Ripropone altresì i motivi di impugnazione fatti valere in primo grado.
Il g.d.p., nella sentenza impugnata, così motiva: “l'opposizione ai sensi l. n.
689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori”, ritenendo che “la ricorrente lamenta vizi relativi alla cartella esattoriale” e considerando l'opposizione tardiva, “in quando andava proposta o nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c. (notifica entro venti giorni dalla notificazione) o dagli artt. 22 e 23 L. 689/81 (anche se risulta notificato l'atto di opposizione nei termini di legge ai sensi della L. 689/81 la opponente si è costituita in cancelleria dopo il termine di gg. 30 previsto)”. In sostanza, qualificata l'opposizione come recuperatoria, il primo giudice fa discendere la valutazione della relativa tardività dalla costituzione in giudizio dell'opponente, avvenuta oltre i 30 giorni.
Parte appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del primo giudice dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: 1)quello per il quale posto che “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella» (Cass. civ. S.U. 22080/2017); 2) quello per pagina 5 di 12 cui laddove l'opposizione sia erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso è considerata tempestiva se “la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione” (così Cass. civ. S.U. 758/2022). La doglianza è fondata.
In particolare, con la sentenza da ultimo citata, le Sezioni Unite hanno risolto la questione precedentemente dibattuta relativa alla necessità (o meno) – ai fini della salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda avanzata con rito diverso da quello prescritto – di un provvedimento di mutamento del rito (ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011) da parte dal giudice di prima istanza non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Nella fattispecie, all'attenzione del Supremo Consesso, il giudizio in primo grado era stato introdotto con la notifica di un atto di citazione – anziché mediante la proposizione di un ricorso – nel termine perentorio di trenta giorni, prescritto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 dell'1/9/2011, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento alla società opponente, la quale, deducendo che il verbale di accertamento dell'infrazione al C.d.S. non le era mai stato notificato, aveva poi depositato, oltre la scadenza del citato termine, l'atto notificato all'amministrazione opposta nella cancelleria del giudice di pace, il quale non aveva pronunciato un'ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150 del
2011.
pagina 6 di 12 Nel caso che occupa, nel giudizio di primo grado, si è verificata analoga situazione e la soluzione ermeneutica sposata dalle Sezioni Unite consente di reputare tempestiva l'opposizione proposta dalla Pt_1
In particolare, le S.U. hanno ritenuto che la produzione degli effetti della domanda irritualmente avanzata non sia condizionata al provvedimento di mutamento del rito (il quale sopraggiunge dopo che l'atto introduttivo ha dispiegato la sua efficacia secondo la disciplina che lo caratterizza) e, inoltre, una volta superata «la prima udienza di comparizione delle parti» senza che sia rilevata l'irritualità delle forme procedimentali, il rito si stabilizza in via definitiva, senza che l'errore possa essere successivamente riscontrato (nemmeno in sede di legittimità).
Nella fattispecie, stante l'irrilevanza della data del deposito dell'originario atto di citazione (comunque tempestivamente notificato entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento impugnata), sarebbe stato necessario esaminare la censura svolta dalla odierna appellante.
Invero, le Sezioni Unite optano per una sanatoria «piena» dell'atto introduttivo difforme dal modello legale, il quale risulta idoneo – sia che si tratti di citazione notificata o ricorso depositato nel termine di legge – ad impedire le decadenze e preclusioni che dovrebbero applicarsi qualora si facesse applicazione delle norme sul rito corretto che avrebbe dovuto essere (e non era stato) seguito». Accogliendo la prevalente lettura dottrinale, che trova riscontro pure nella relazione illustrativa dello schema del d.lgs. n. 150 del 2011, la sentenza in commento osserva che il nuovo approccio del legislatore alle forme procedimentali è segnato da una «pragmatica indifferenza per il modello procedimentale concretamente impiegato, ancorché derivante da un'erronea scelta dell'attore e dalla perpetuazione di tale errore insita nell'inerzia del giudice di prime cure che non provveda al mutamento del rito». In altri termini, l'introduzione di una preclusione al mutamento del rito deve essere intesa come un'opzione legislativa per il possibile consolidamento di un modello processuale che è sì “sbagliato” (perché difforme da pagina 7 di 12 quello previsto dalla legge), ma non (solo) per questo inidoneo a disciplinare la controversia, in ragione del coniato principio di «fungibilità tra i riti» e in contrasto con quanto previsto dalle norme codicistiche (secondo cui la riconduzione al rito voluto dalla legge non incontra barriere preclusive ed è consentita anche in appello, ex artt. 426, 427 e 439 c.p.c.). Ad ulteriore conferma della novità introdotta dal d.gs. n. 150 del 2011, conformemente alla ratio legis sottesa a tale disciplina, la S.C. rileva che «l'art. 4, comma 5, ha inteso innovare, al fine di ammettere una sanatoria piena degli effetti processuali e sostanziali prodotti dalla domanda originariamente proposta (secondo il rito erroneo concretamente applicato) e, quindi, di escludere che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo possa riflettersi sulla tempestività dell'opposizione stessa, tranne quando si siano maturate decadenze e preclusioni (che «restano ferme») secondo le norme seguite precedentemente» e ha sottolineato tale carattere innovativo anche «rispetto all'orientamento giurisprudenziale tradizionale sulla cosiddetta «sanatoria dimidiata» dell'atto introduttivo del giudizio». Su tali fondamenti, e venendo ad esaminare la valenza dell'ordinanza di mutamento del rito, la pronuncia delle
Sezioni Unite attribuisce ad essa «una rilevanza costitutiva, senza che … le norme che regolano il nuovo rito diventino parametro di valutazione della legittimità degli atti già compiuti»: sostanzialmente, la predetta ordinanza costituisce un post rispetto all'atto introduttivo (produttivo di effetti secondo il rito erroneamente prescelto) e, come tale, è «valevole pro-futuro e inidoneo ad incidere ex post sulla domanda, o a convalidarne gli effetti (già realizzatisi), o ad impedire «le decadenze
e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento».
Perciò, in ordine alla specifica questione relativa all'omissione di un tempestivo provvedimento di riconduzione delle forme procedimentali a quelle ex lege, «gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento
pagina 8 di 12 o stabilizzazione del rito erroneo.». Il consolidamento di un rito errato – divenuto irretrattabile, quale conseguenza ammessa dallo stesso d.lgs. n. 150 del 2011, in mancanza dell'ordinanza di mutamento – impedisce che l'erroneità possa riverberare effetti negativi nel prosieguo del processo e nei successivi gradi;
del resto – sottolineano le Sezioni Unite – la soluzione è sistematicamente coerente col meccanismo preclusivo ex art. 38 c.p.c., in base al quale il mancato tempestivo rilievo dell'incompetenza del giudicante comporta addirittura «che un giudice diverso da quello naturale e precostituito per legge viene investito stabilmente del potere di decidere la controversia, senza possibilità di metterne in discussione le decisioni in ragione dell'originario difetto di competenza. Inoltre, la soluzione adottata si pone in linea di continuità sia con l'elaborazione della Corte di
Strasburgo sull'art. 6, comma 1, della Carta DU (che conduce «verso la dequotazione dei vizi formali conseguenti … all'erronea scelta del rito»), sia con le disposizioni legislative (segnatamente, gli artt. 59, comma 2, della legge n. 69 del
2009 e 11 c.p.a.) che, persino in caso del più grave errore sulla giurisdizione, prevedono la salvezza degli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice avente giurisdizione fosse stato adito fin dalla instaurazione del primo giudizio.
In applicazione dei suddetti principi, il gravame merita accoglimento quanto all'erronea declaratoria di inammissibilità per tardività dell'opposizione della
(avendo la stessa provveduto a consegnare l'atto per la notifica in data Pt_1
2.8.2019 a fronte della notifica della cartella avvenuta in data 9.7.2019, il tutto evincibile dal fascicolo di parte di primo grado allegato alla citazione introduttiva del presente giudizio), con la conseguenza che l'opposizione dovrà in questa sede essere esaminata nel merito.
L'opposizione merita accoglimento quanto alla prospettata inesistenza del titolo, difettando in atti la prova della notifica degli atti presupposti (verbali di accertamento).
pagina 9 di 12 Giova evidenziare che la , costituitasi in appello, ha Controparte_8
depositato la prova dell'avvenuto discarico dei verbali di accertamento (nn.
1005582, e 1005585 elevati dalla Polizia Stradale di Avellino) chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Pertanto, quanto argomentato in seguito vale, con riferimento ai detti verbali, ai soli fini della regolamentazione delle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Nel giudizio di primo grado non si costituivano le Prefetture di e di CP_5
, cosicché non risulta acquisita al processo la prova della regolare notifica CP_4
alla dei verbali di infrazione. Ai sensi dell'art. 201 C.d.S., il verbale di Pt_1
accertamento di infrazione stradale, “con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento”. La mancata o tardiva notificazione del Verbale determina la non esigibilità da parte dell'ente impositore (e per esso da parte del concessionaria) della sanzione.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. con riferimento ai verbali di infrazione UFF/1005582 del 20.09.2017 e n.
UFF/1005585 del 20.09.2017elevati dalla Polizia Stradale di Avellino.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, va accolta l'opposizione ed annullata la cartella con riferimento ai restanti verbali di infrazione ). Controparte_9
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado,
pagina 10 di 12 allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775;
Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
In ossequio quanto affermato, tra le altre, da Cass. civ. 24678/2018 (conf.
Cass. civ. 2570/2017) - il principio di causalità, su cui si basa quello di soccombenza, impone infatti che risponda delle spese anche l'esattore per aver posto in essere l'atto che dà origine alla lite. Il contribuente opponente deve quindi rimanere estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui l'agente della riscossione pone in essere atti dovuti su richiesta dell'ente impositore - vanno condannati gli enti impositori (la in virtù Controparte_8
del principio di cd. soccombenza virtuale) e l , in solido, Controparte_11
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della società opponente, liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. modifiche (in base al valore della controversia, parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 11 di 12 1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai verbali di infrazione nn. UFF/1005582 del 20.09.2017 e n. UFF/1005585 del
20.09.2017elevati dalla Polizia Stradale di Avellino;
2) in accoglimento dell'appello e della opposizione proposta dalla
[...]
annulla la cartella esattoriale n. 071201900737986300002; Parte_1
3) condanna la , la e l alla Controparte_8 Controparte_9 CP_7
rifusione in favore della e per essa in favore dell'avv. Parte_1
Massimo Fortunato, suo procuratore anticipatario, liquidate per il primo grado di giudizio in complessivi Euro 1.344,00 per compensi, e per il presente gravame in Euro 5.077,00 per compensi ed Euro 355,50 per spese vive, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Torre Annunziata, 05/02/2024
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
pagina 12 di 12