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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 9029/2024 R.G., promossa da:
nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2 entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Alfio D'Urso, giusta procura in atti ricorrenti contro
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
C.F._3
convenuto contumace
***
All'udienza del 15.1.2025 le ricorrenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3.9.2024, e Parte_1 [...]
hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania chiedendo Parte_3
l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote stipulato il 9.10.2015 ai rogiti del notaio , con il quale ciascuna ha trasferito la propria quota del cinquanta Per_1
percento della società in favore di . Parte_4 Controparte_1
Le ricorrenti, dopo avere premesso che la società avesse ad oggetto lo svolgimento di attività ospedaliere, hanno dedotto: che, con l'atto di cessione del 9.10.2015, era Controparte_1 divenuto socio unico ed amministratore;
che, in realtà, l'atto era assolutamente simulato e che il trasferimento delle quote era fittizio, non sussistendo alcuna volontà tra le parti di alienare le partecipazioni sociali in favore del predetto, che nel proprio paese di origine (Romania)
svolgeva attività di muratore ed era privo delle minime competenze necessarie per la gestione di una società. Le stesse hanno inoltre affermato che la società, in data 28.5.2018, aveva mutato la denominazione sociale in trasferendo la sede sociale e modificando Controparte_2
l'oggetto sociale dall'esercizio di attività sanitaria allo svolgimento di attività edile, precisando, altresì, che con sentenza del 9.6.2022 n. 126 il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società.
A fondamento della domanda hanno prodotto le dichiarazioni confessorie rese davanti al curatore fallimentare, avvocato Simona Pavone, da cui si sarebbe desunto il carattere simulato del trasferito di quote in favore del convenuto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituito in giudizio ed Controparte_1 all'udienza del 15.1.2025 la ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_1
non si è costituito in giudizio nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3. Ciò detto, occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione della competenza dell'ufficio giudiziario a decidere la presente controversia, in quanto, pur nel silenzio delle ricorrenti sul punto, è comunque necessario stabilire se la causa debba essere devoluta alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa che, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., giudica in composizione collegiale piuttosto che in composizione monocratica.
Ritiene il Collegio che la causa appartenga alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
2 L'art. 3, comma 2 lett. b) del decreto legge n.1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.27 del 2012, devolve alla cognizione della sezione specializzata le controversie relative
“al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
La Corte di legittimità ha fornito un'interpretazione includente dell'art. 3, comma 2, lett. A) del d. lgs. 168/2003, in forza della quale la norma “deve intendersi in senso ampio, anche alla luce della ratio sottesa all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa la cui
istituzione ha avuto il dichiarato obiettivo - con la previsione di un giudice specializzato in materia di impresa e con la concentrazione delle cause presso un numero limitato di uffici
giudiziari - di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di
medie-grandi dimensioni, aumentando la competitività sul mercato, avendo ritenuto il legislatore che, con riferimento a controversie attinenti a settori in cui è maggiormente
avvertita la necessità che il giudice sia dotato di competenze specialistiche non solo giuridiche ma anche economiche e finanziarie, l'obiettivo della riduzione dei tempi della risposta
giudiziaria fosse raggiungibile con la concentrazione delle controversie in un numero ridotto di sedi e con la specializzazione del giudice” (Cass., n. 2754 del 2020).
In tale contesto, è stato affermato che “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del
2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del
socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali
partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche
in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa” (Cass. 20365/2021).
Con specifico riferimento all'azione di simulazione, la giurisprudenza di legittimità ha inteso valorizzare, ai fini dell'individuazione della competenza delle sezioni specializzate, “il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (Cass. 22149/2020, in una fattispecie in cui è stata esclusa la competenza della sezione specializzata in una controversia ereditaria in
3 cui l'azione di simulazione dell'atto di cessione di quote era funzionale alla riunione fittizia e dove, pertanto, la causa non aveva ad oggetto rapporti societari).
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l'eventuale accoglimento della domanda di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote societarie è astrattamente idoneo ad incidere direttamente sulla titolarità delle quote e sulla partecipazione societaria, sicché, in omaggio agli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, va affermata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Catania.
È appena il caso di precisare che, essendo questa sezione specializzata incardinata presso il medesimo ufficio giudiziario adìto, non viene in rilievo un problema di competenza ma soltanto una questione di riparto degli affari all'interno dello stesso tribunale (Cass. sez. un.
19882/2019).
In ordine alle ricadute della decisione collegiale sulla scelta del rito, si osserva che, ammessa la possibilità di introdurre con il procedimento semplificato di cognizione le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'art. 281 terdecies c.p.c., come modificato dal d. lgs. 164/2024 (c.d. Correttivo Cartabia), stabilisce che il giudice istruttore, quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, procede a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., “dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio”.
4. Venendo al merito, la domanda proposta da e Parte_1 Parte_3
non è fondata.
[...]
4.1 In diritto si osserva che, laddove la simulazione sia stata dedotta dalle parti, esse incontrano le preclusioni probatorie previste dagli artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c. che vietano l'ammissibilità della prova per testimoni e della prova per presunzioni, fatta salva l'ipotesi di illiceità del contratto dissimulato.
Per quanto sopra, in ipotesi di simulazione assoluta, è precluso alla parte non soltanto provare per testimoni la simulazione ma anche invocare la prova presuntiva, sicché l'unico strumento di prova della simulazione è dato dalla c.d. controdichiarazione.
In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando che “In tema di simulazione, se il contratto è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la
regola generale secondo la quale la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante la cosiddetta controdichiarazione (Cass. 15-1-2003 n. 471),
costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può prevenire da una
4 sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle
altre parti che hanno redatto l'atto simulato (Cass. 10-4-1986 n. 2502; Cass. 4-5- 1998 n.
4410; Cass. 30-1-2013 n. 2203)” (Cass. n. 7270/2015).
Tanto premesso, in mancanza della controdichiarazione, è discussa in giurisprudenza la possibilità di avvalersi della confessione giudiziale della parte contraente come prova della simulazione.
Un primo orientamento, richiamando il principio giurisprudenziale summenzionato (Cass. n.
7270/2015), ha negato che potesse assumere valenza probatoria anche la confessione giudiziale (Cass. n. 123/2019).
Secondo un diverso orientamento, invece, “in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta "ad substantiam", è ammissibile
l'interrogatorio formale tra le parti, in quanto sia diretto a provocare la confessione del
soggetto cui è deferito e a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita (Cass. n. 8804/2018; si veda anche Cass. 6262/2017).
Con specifico riferimento all'ipotesi del trasferimento di quote sociali si è osservato che “In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in
una società, il quale non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall'art. 1417, comma 2, c.c., riguardano
soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni) ma non
l'interrogatorio formale, non essendo prevista per la confessione, che ha carattere di piena
prova legale, una disposizione corrispondente a quella della simulazione ed attraverso il cui espletamento può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, in caso
di confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono tali da rendere
verosimile la simulazione, sì da rendere ammissibile la prova testimoniale, a norma dell'art.
2724, comma, 1, n. 1, c.c. (Cass. n. 13857/2016, massima).
4.2 Nel caso in esame, è pacifico ed incontestato che le ricorrenti non abbiano depositato in giudizio la controdichiarazione, a dimostrazione della natura assolutamente simulata dell'atto di cessione di quote.
Ebbene, anche a volere accedere all'orientamento più permissivo che consente la possibilità di provare la simulazione mediante la confessione, va rilevato come le ricorrenti non abbiano
5 chiesto l'interrogatorio formale del convenuto (contumace), sicché deve escludersi che sussista una confessione giudiziale idonea a supplire alla mancanza della controdichiarazione.
Gli unici elementi probatori che le ricorrenti hanno addotto a sostegno della simulazione assoluta traggono origine dalle dichiarazioni rese dal convenuto dinanzi alla curatrice fallimentare e davanti al pubblico ministero.
Rileva il Collegio come gli elementi probatori suindicati – da valere quali confessioni
“stragiudiziali” – non siano idonei a fornire una prova “piena e completa” della simulazione assoluta.
a) In primo luogo, preme rilevare come le dichiarazioni rese dalla parte davanti alla curatrice fallimentare si scontrino con un dato probatorio documentale incontroverso, ovvero che il contratto di cessione delle quote è stato parzialmente adempiuto, essendo stata versata da parte dell'acquirente una parte del corrispettivo.
Ed invero, nell'atto di cessione concluso dinanzi al notaio di Catania le parti hanno Per_1 fissato il prezzo della cessione nell'importo di euro 55.000, concordando che euro 5.000
“vengono pagati ora dinanzi a me notaio dal cessionario alla cedente, che qui ne rilascia legale quietanza, a mezzo assegno circolare di pari importo n. 704 6071006940 -11, emesso in
data 9 ottobre 2015 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con sede in Siena all'ordine della cedente , recante la clausola “non trasferibile”.
È provato documentalmente, pertanto, che il cessionario abbia versato in sede di stipula dell'atto l'importo di euro 5.000 in favore delle venditrici;
non risulta in alcun modo dimostrato, invece, che la somma in questione “fu erogata con assegni circolari predisposti dalle venditrici stesse con denaro proprio” come affermato dalle ricorrenti.
Con riguardo alla restante parte del prezzo, i contraenti hanno stabilito nell'atto di cessione che essa sarebbe stata corrisposta mediante rate mensili di euro 2.000 ciascuna.
Sul punto, le ricorrenti hanno inteso valorizzare la dichiarazione resa dall' alla CP_1
curatrice fallimentare, allorché avrebbe dichiarato: “Io prendevo 5 mila euro al mese dalla
società e ne davo con bonifico 2 mila euro a un socio ( ) e con altro Parte_3 bonifico 2 mila all'altro socio ( ) per il pagamento del corrispettivo delle Parte_1 quote sociali da queste ultime trasferitemi;
a me rimanevano mille euro” (verbale del 6.7.2022
– doc. 4).
Giova rilevare che la dichiarazione suindicata sia stata smentita dallo stesso in sede CP_1
di interrogatorio reso davanti al pubblico ministero in data 9.8.2022, allorché il predetto, in
6 risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese davanti al curatore relative a bonifici e pagamenti eseguiti in favore dei soci, ha dichiarato: “non ho detto la verità, ho detto quello che mi era stato suggerito dall'avvocato Mingiardi che mi ha accompagnato su indicazione degli ”. Pt_1
Le dichiarazioni rese dal convenuto, pertanto, appaiono contraddittorie e non forniscono una prova univoca della natura fittizia del trasferimento. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, anche a volere valorizzare la prima dichiarazione resa il 6.7.2022
davanti al curatore, si osserva come la stessa sia compatibile con la natura reale (e non fittizia) del trasferimento di quote, dal momento che l' percependo lo stipendio dalla società CP_1
come amministratore, ha dichiarato di adempiere al pagamento rateale della restante parte di prezzo in favore delle venditrici.
b) Non sembrano dirimenti le ulteriori dichiarazioni rese dal convenuto al curatore nei verbali del 6.7.2022 e 3.8.2022.
Sebbene il predetto abbia dichiarato al curatore che l'intestazione delle quote della CP_2
sarebbe stata soltanto fittizia, che non avrebbe mai versato il corrispettivo, che non
[...]
conosceva la sede sociale, che non sarebbe stato mai effettuato in suo favore un passaggio di consegne, risultano ulteriori dichiarazioni nei citati verbali (non evidenziate dalle ricorrenti) di segno contrario. Ad esempio:
- nel verbale del 6.7.2022 l' dichiara: ho comprato le quote della società per dieci CP_1
mila euro dati alla sig.ra in contanti oltre a quattro mila euro al mese dati alle due Parte_3
socie per due mila euro al mese per ciascun ex socio (pag. 63);
- nel verbale del 3.8.2022 si dà atto delle forti pressioni subite dall' da parte dei CP_1 dottori e per “scomparire immediatamente” (cosa che sembra essere CP_3 Parte_5
accaduta, come si ricava dalla relata di notifica);
- nel verbale del 9.8.2022 reso davanti al pubblico ministero, ha dichiarato Controparte_1
che, dopo essere stato contattato dalla curatrice per rendere le dichiarazioni, si era recato, su indicazione di , presso lo studio dell'avvocato Mingiardi “il quale per strada Persona_2 mi suggeriva cosa dovevo dire e di fatto non voleva che parlassi mai degli ”. Pt_1
Non si ritiene, pertanto, che possano assumere valore probatorio le dichiarazioni rese dal convenuto davanti alla curatrice, ove si consideri che le stesse siano contraddittorie, siano state dallo stesso smentite e comunque siano state rese su suggerimento dell'avvocato Mingiardi, di e . CP_3 Parte_5
7 c) Non va trascurato, infine, che le ricorrenti non abbiano depositato né le dichiarazioni di cui al verbale del 11.7.2022 (doc. 5) né il provvedimento penale, con esito totalmente assolutorio per in ordine all'imputazione per bancarotta (doc. 8). CP_1
4.3 Alla luce delle superiori considerazioni, gli elementi probatori raccolti non sono sufficienti a fornire la prova della simulazione assoluta, tenuto conto della mancata produzione in giudizio della controdichiarazione, della mancanza della confessione giudiziale, della contraddittorietà delle dichiarazioni stragiudiziali rese dall' e della sussistenza della CP_1
prova documentale dell'adempimento parziale del contratto.
Per quanto sopra, la domanda di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote stipulato il
9.10.2015 proposta da e e la connessa Parte_1 Parte_3
domanda subordinata restitutoria vanno rigettate.
5. Nulla sulle spese, stante la contumacia di . Controparte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9029/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la contumacia di Controparte_1
rigetta le domande proposte dalle ricorrenti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 9029/2024 R.G., promossa da:
nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2 entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Alfio D'Urso, giusta procura in atti ricorrenti contro
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
C.F._3
convenuto contumace
***
All'udienza del 15.1.2025 le ricorrenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3.9.2024, e Parte_1 [...]
hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania chiedendo Parte_3
l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote stipulato il 9.10.2015 ai rogiti del notaio , con il quale ciascuna ha trasferito la propria quota del cinquanta Per_1
percento della società in favore di . Parte_4 Controparte_1
Le ricorrenti, dopo avere premesso che la società avesse ad oggetto lo svolgimento di attività ospedaliere, hanno dedotto: che, con l'atto di cessione del 9.10.2015, era Controparte_1 divenuto socio unico ed amministratore;
che, in realtà, l'atto era assolutamente simulato e che il trasferimento delle quote era fittizio, non sussistendo alcuna volontà tra le parti di alienare le partecipazioni sociali in favore del predetto, che nel proprio paese di origine (Romania)
svolgeva attività di muratore ed era privo delle minime competenze necessarie per la gestione di una società. Le stesse hanno inoltre affermato che la società, in data 28.5.2018, aveva mutato la denominazione sociale in trasferendo la sede sociale e modificando Controparte_2
l'oggetto sociale dall'esercizio di attività sanitaria allo svolgimento di attività edile, precisando, altresì, che con sentenza del 9.6.2022 n. 126 il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società.
A fondamento della domanda hanno prodotto le dichiarazioni confessorie rese davanti al curatore fallimentare, avvocato Simona Pavone, da cui si sarebbe desunto il carattere simulato del trasferito di quote in favore del convenuto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituito in giudizio ed Controparte_1 all'udienza del 15.1.2025 la ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_1
non si è costituito in giudizio nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3. Ciò detto, occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione della competenza dell'ufficio giudiziario a decidere la presente controversia, in quanto, pur nel silenzio delle ricorrenti sul punto, è comunque necessario stabilire se la causa debba essere devoluta alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa che, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., giudica in composizione collegiale piuttosto che in composizione monocratica.
Ritiene il Collegio che la causa appartenga alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
2 L'art. 3, comma 2 lett. b) del decreto legge n.1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.27 del 2012, devolve alla cognizione della sezione specializzata le controversie relative
“al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
La Corte di legittimità ha fornito un'interpretazione includente dell'art. 3, comma 2, lett. A) del d. lgs. 168/2003, in forza della quale la norma “deve intendersi in senso ampio, anche alla luce della ratio sottesa all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa la cui
istituzione ha avuto il dichiarato obiettivo - con la previsione di un giudice specializzato in materia di impresa e con la concentrazione delle cause presso un numero limitato di uffici
giudiziari - di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di
medie-grandi dimensioni, aumentando la competitività sul mercato, avendo ritenuto il legislatore che, con riferimento a controversie attinenti a settori in cui è maggiormente
avvertita la necessità che il giudice sia dotato di competenze specialistiche non solo giuridiche ma anche economiche e finanziarie, l'obiettivo della riduzione dei tempi della risposta
giudiziaria fosse raggiungibile con la concentrazione delle controversie in un numero ridotto di sedi e con la specializzazione del giudice” (Cass., n. 2754 del 2020).
In tale contesto, è stato affermato che “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del
2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del
socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali
partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche
in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa” (Cass. 20365/2021).
Con specifico riferimento all'azione di simulazione, la giurisprudenza di legittimità ha inteso valorizzare, ai fini dell'individuazione della competenza delle sezioni specializzate, “il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (Cass. 22149/2020, in una fattispecie in cui è stata esclusa la competenza della sezione specializzata in una controversia ereditaria in
3 cui l'azione di simulazione dell'atto di cessione di quote era funzionale alla riunione fittizia e dove, pertanto, la causa non aveva ad oggetto rapporti societari).
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l'eventuale accoglimento della domanda di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote societarie è astrattamente idoneo ad incidere direttamente sulla titolarità delle quote e sulla partecipazione societaria, sicché, in omaggio agli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, va affermata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Catania.
È appena il caso di precisare che, essendo questa sezione specializzata incardinata presso il medesimo ufficio giudiziario adìto, non viene in rilievo un problema di competenza ma soltanto una questione di riparto degli affari all'interno dello stesso tribunale (Cass. sez. un.
19882/2019).
In ordine alle ricadute della decisione collegiale sulla scelta del rito, si osserva che, ammessa la possibilità di introdurre con il procedimento semplificato di cognizione le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'art. 281 terdecies c.p.c., come modificato dal d. lgs. 164/2024 (c.d. Correttivo Cartabia), stabilisce che il giudice istruttore, quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, procede a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., “dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio”.
4. Venendo al merito, la domanda proposta da e Parte_1 Parte_3
non è fondata.
[...]
4.1 In diritto si osserva che, laddove la simulazione sia stata dedotta dalle parti, esse incontrano le preclusioni probatorie previste dagli artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c. che vietano l'ammissibilità della prova per testimoni e della prova per presunzioni, fatta salva l'ipotesi di illiceità del contratto dissimulato.
Per quanto sopra, in ipotesi di simulazione assoluta, è precluso alla parte non soltanto provare per testimoni la simulazione ma anche invocare la prova presuntiva, sicché l'unico strumento di prova della simulazione è dato dalla c.d. controdichiarazione.
In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando che “In tema di simulazione, se il contratto è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la
regola generale secondo la quale la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante la cosiddetta controdichiarazione (Cass. 15-1-2003 n. 471),
costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può prevenire da una
4 sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle
altre parti che hanno redatto l'atto simulato (Cass. 10-4-1986 n. 2502; Cass. 4-5- 1998 n.
4410; Cass. 30-1-2013 n. 2203)” (Cass. n. 7270/2015).
Tanto premesso, in mancanza della controdichiarazione, è discussa in giurisprudenza la possibilità di avvalersi della confessione giudiziale della parte contraente come prova della simulazione.
Un primo orientamento, richiamando il principio giurisprudenziale summenzionato (Cass. n.
7270/2015), ha negato che potesse assumere valenza probatoria anche la confessione giudiziale (Cass. n. 123/2019).
Secondo un diverso orientamento, invece, “in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta "ad substantiam", è ammissibile
l'interrogatorio formale tra le parti, in quanto sia diretto a provocare la confessione del
soggetto cui è deferito e a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita (Cass. n. 8804/2018; si veda anche Cass. 6262/2017).
Con specifico riferimento all'ipotesi del trasferimento di quote sociali si è osservato che “In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in
una società, il quale non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall'art. 1417, comma 2, c.c., riguardano
soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni) ma non
l'interrogatorio formale, non essendo prevista per la confessione, che ha carattere di piena
prova legale, una disposizione corrispondente a quella della simulazione ed attraverso il cui espletamento può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, in caso
di confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono tali da rendere
verosimile la simulazione, sì da rendere ammissibile la prova testimoniale, a norma dell'art.
2724, comma, 1, n. 1, c.c. (Cass. n. 13857/2016, massima).
4.2 Nel caso in esame, è pacifico ed incontestato che le ricorrenti non abbiano depositato in giudizio la controdichiarazione, a dimostrazione della natura assolutamente simulata dell'atto di cessione di quote.
Ebbene, anche a volere accedere all'orientamento più permissivo che consente la possibilità di provare la simulazione mediante la confessione, va rilevato come le ricorrenti non abbiano
5 chiesto l'interrogatorio formale del convenuto (contumace), sicché deve escludersi che sussista una confessione giudiziale idonea a supplire alla mancanza della controdichiarazione.
Gli unici elementi probatori che le ricorrenti hanno addotto a sostegno della simulazione assoluta traggono origine dalle dichiarazioni rese dal convenuto dinanzi alla curatrice fallimentare e davanti al pubblico ministero.
Rileva il Collegio come gli elementi probatori suindicati – da valere quali confessioni
“stragiudiziali” – non siano idonei a fornire una prova “piena e completa” della simulazione assoluta.
a) In primo luogo, preme rilevare come le dichiarazioni rese dalla parte davanti alla curatrice fallimentare si scontrino con un dato probatorio documentale incontroverso, ovvero che il contratto di cessione delle quote è stato parzialmente adempiuto, essendo stata versata da parte dell'acquirente una parte del corrispettivo.
Ed invero, nell'atto di cessione concluso dinanzi al notaio di Catania le parti hanno Per_1 fissato il prezzo della cessione nell'importo di euro 55.000, concordando che euro 5.000
“vengono pagati ora dinanzi a me notaio dal cessionario alla cedente, che qui ne rilascia legale quietanza, a mezzo assegno circolare di pari importo n. 704 6071006940 -11, emesso in
data 9 ottobre 2015 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con sede in Siena all'ordine della cedente , recante la clausola “non trasferibile”.
È provato documentalmente, pertanto, che il cessionario abbia versato in sede di stipula dell'atto l'importo di euro 5.000 in favore delle venditrici;
non risulta in alcun modo dimostrato, invece, che la somma in questione “fu erogata con assegni circolari predisposti dalle venditrici stesse con denaro proprio” come affermato dalle ricorrenti.
Con riguardo alla restante parte del prezzo, i contraenti hanno stabilito nell'atto di cessione che essa sarebbe stata corrisposta mediante rate mensili di euro 2.000 ciascuna.
Sul punto, le ricorrenti hanno inteso valorizzare la dichiarazione resa dall' alla CP_1
curatrice fallimentare, allorché avrebbe dichiarato: “Io prendevo 5 mila euro al mese dalla
società e ne davo con bonifico 2 mila euro a un socio ( ) e con altro Parte_3 bonifico 2 mila all'altro socio ( ) per il pagamento del corrispettivo delle Parte_1 quote sociali da queste ultime trasferitemi;
a me rimanevano mille euro” (verbale del 6.7.2022
– doc. 4).
Giova rilevare che la dichiarazione suindicata sia stata smentita dallo stesso in sede CP_1
di interrogatorio reso davanti al pubblico ministero in data 9.8.2022, allorché il predetto, in
6 risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese davanti al curatore relative a bonifici e pagamenti eseguiti in favore dei soci, ha dichiarato: “non ho detto la verità, ho detto quello che mi era stato suggerito dall'avvocato Mingiardi che mi ha accompagnato su indicazione degli ”. Pt_1
Le dichiarazioni rese dal convenuto, pertanto, appaiono contraddittorie e non forniscono una prova univoca della natura fittizia del trasferimento. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, anche a volere valorizzare la prima dichiarazione resa il 6.7.2022
davanti al curatore, si osserva come la stessa sia compatibile con la natura reale (e non fittizia) del trasferimento di quote, dal momento che l' percependo lo stipendio dalla società CP_1
come amministratore, ha dichiarato di adempiere al pagamento rateale della restante parte di prezzo in favore delle venditrici.
b) Non sembrano dirimenti le ulteriori dichiarazioni rese dal convenuto al curatore nei verbali del 6.7.2022 e 3.8.2022.
Sebbene il predetto abbia dichiarato al curatore che l'intestazione delle quote della CP_2
sarebbe stata soltanto fittizia, che non avrebbe mai versato il corrispettivo, che non
[...]
conosceva la sede sociale, che non sarebbe stato mai effettuato in suo favore un passaggio di consegne, risultano ulteriori dichiarazioni nei citati verbali (non evidenziate dalle ricorrenti) di segno contrario. Ad esempio:
- nel verbale del 6.7.2022 l' dichiara: ho comprato le quote della società per dieci CP_1
mila euro dati alla sig.ra in contanti oltre a quattro mila euro al mese dati alle due Parte_3
socie per due mila euro al mese per ciascun ex socio (pag. 63);
- nel verbale del 3.8.2022 si dà atto delle forti pressioni subite dall' da parte dei CP_1 dottori e per “scomparire immediatamente” (cosa che sembra essere CP_3 Parte_5
accaduta, come si ricava dalla relata di notifica);
- nel verbale del 9.8.2022 reso davanti al pubblico ministero, ha dichiarato Controparte_1
che, dopo essere stato contattato dalla curatrice per rendere le dichiarazioni, si era recato, su indicazione di , presso lo studio dell'avvocato Mingiardi “il quale per strada Persona_2 mi suggeriva cosa dovevo dire e di fatto non voleva che parlassi mai degli ”. Pt_1
Non si ritiene, pertanto, che possano assumere valore probatorio le dichiarazioni rese dal convenuto davanti alla curatrice, ove si consideri che le stesse siano contraddittorie, siano state dallo stesso smentite e comunque siano state rese su suggerimento dell'avvocato Mingiardi, di e . CP_3 Parte_5
7 c) Non va trascurato, infine, che le ricorrenti non abbiano depositato né le dichiarazioni di cui al verbale del 11.7.2022 (doc. 5) né il provvedimento penale, con esito totalmente assolutorio per in ordine all'imputazione per bancarotta (doc. 8). CP_1
4.3 Alla luce delle superiori considerazioni, gli elementi probatori raccolti non sono sufficienti a fornire la prova della simulazione assoluta, tenuto conto della mancata produzione in giudizio della controdichiarazione, della mancanza della confessione giudiziale, della contraddittorietà delle dichiarazioni stragiudiziali rese dall' e della sussistenza della CP_1
prova documentale dell'adempimento parziale del contratto.
Per quanto sopra, la domanda di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote stipulato il
9.10.2015 proposta da e e la connessa Parte_1 Parte_3
domanda subordinata restitutoria vanno rigettate.
5. Nulla sulle spese, stante la contumacia di . Controparte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9029/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la contumacia di Controparte_1
rigetta le domande proposte dalle ricorrenti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
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