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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3112 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela De Salvatore e Elia Francesco, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5238/2022 del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, pubblicata in data 01/06/2022.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il CP_ ricorso presentato da con cui quest'ultima aveva convenuto in giudizio l' chiedendo Parte_1 di “accertare e dichiarare l'inesistenza, irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 604,43, CP_ preteso dall' nei confronti della Ricorrente per le motivazioni tutte espresse in narrativa”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
A sostegno della domanda premetteva di essere erede di , deceduto il 27 maggio 2015, Persona_1
CP_ di averle comunicato l' con nota del 3 maggio 2021 “l'accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. INVCIV n. 07450391”, per l'importo Persona_1
complessivo di euro 604,43; eccepiva la prescrizione decennale del credito trattandosi di indebito riferito al periodo dal 1/11/2009 al 31/10/2010 e deduceva l'irripetibilità delle somme percepite per assenza del dolo dell'accipiens. CP_ Il Tribunale, nella resistenza dell' convenuto, ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, ritenuta infondata l'eccezione di improponibilità/improcedibilità del ricorso per omessa presentazione del ricorso amministrativo, formulata dall'istituto resistente, e quella di prescrizione sollevata dalla ricorrente, ha rigettato la domanda argomentando che: i) risultava dagli atti che era percettore di indennità di accompagnamento n. 07450391 (categoria Persona_1
CP_ INVCIV), eliminata a seguito del suo decesso avvenuto in data 27 maggio 2015; ii) l' aveva allegato e documentato che, a seguito di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza sui ricoveri in strutture pubbliche dei titolari di prestazioni di invalidità, era emerso che era stato Persona_1
ricoverato in una delle predette strutture nei periodi decorrenti dal 26 novembre 2009 al 26 gennaio
2010 e dal 5 maggio 2010 al 14 luglio 2010, senza darne comunicazione all'ente previdenziale che,
a seguito della verifica, aveva provveduto a rideterminare l'ammontare dell'indennità di accompagnamento accertando la sussistenza di un indebito pari ad euro 1.048,09, con nota del
1°aprile 2015 comunicata al iii) il titolare della prestazione era deceduto il 27 maggio 2015 per Per_1
CP_ cui l' aveva provveduto ad inviare alla ricorrente, quale erede del (essendo deceduta in data Per_1
28 aprile 2018 anche la coniuge di quest'ultimo), la comunicazione dell'indebito residuo;
iv)
l'indebito assistenziale presenta dei caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune, trovando applicazione il principio generale di non retroattività del provvedimento di revoca o di rettifica in caso di sopravvenuta mancanza delle condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali, ad eccezione dell'ipotesi “di dolo comprovato del percettore che ricorre in ipotesi che escludono a priori ogni affidamento, come nel caso di erogazione avvenuta a favore di persona che non sia parte di alcun rapporto assistenziale ( Cass. 12406/03), o ancora nel caso che l'accipiens non abbia mai fatto domanda amministrativa, o ancora in presenza di situazioni di incompatibilità del beneficio per essere l'assistibile beneficiario dell'indennità di accompagnamento ricoverato a spese dello Stato
(Cass. 5059/18), ovvero in mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro (Cass. 31372/19), tutti casi in cui si riespande la regola di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c.; v) nel caso in esame il percettore dell'indennità di accompagnamento era stato ricoverato, nei periodi indicati, presso istituti pubblici e non aveva pertanto diritto all'indennità detta ma aveva omesso ogni comunicazione CP_ all' integrando tale condotta gli estremi del dolo omissivo;
vi) l'indebito era quindi ripetibile e la ricorrente, quale erede, era subentrata nella posizione del de cuius restando del tutto irrilevante la sua buona fede, per cui la domanda andava respinta con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata: 1) per avere ritenuto gravante in capo all'erede il difetto di allegazione e prova di tutti i requisiti di legge per la percezione dell'indennità di pagamento, omettendo di valutare che la ricorrente, terza rispetto alla genetica del debito, non era a conoscenza dei fatti storici dei ricoveri, collocati dieci anni prima;
2) per essere stata condannata alle spese in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle richieste formulate con il ricorso introduttivo del giudizio. CP_ Si è costituito l' resistendo al gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato in base alle considerazioni di seguito espresse.
Risulta pacifico in causa, oltre che documentalmente dimostrato, che l'indebito oggetto di controversia si sia formato a seguito dei ricoveri di , padre dell'appellante e percettore Persona_1
di indennità di accompagnamento, presso strutture pubbliche nei periodi dal 26 novembre 2009 al 26
CP_ gennaio 2010 e dal 5 maggio 2010 al 14 luglio 2010, senza averne dato comunicazione all' che aveva pertanto continuato a corrispondere la prestazione fino alla verifica eseguita dalla Guardia di
Finanza che aveva accertato i ricoveri nei periodi indicati. Con la nota del 1°aprile 2015, pervenuta al destinatario il successivo 28 aprile 2015 (all. 1 fascicolo parte appellata) l' comunicava al CP_2
i aver provveduto, sulla base dei controlli dei ricoveri, a rideterminare l'importo della pensione Per_1 cat. INVCIV, con un indebito a suo carico pari ad euro 1.048,09, che l' avrebbe recuperato CP_2
mediante trattenute sulla pensione per 24 mensilità e, con nota del 3 maggio 2021, comunicava all'odierna appellante, erede del deceduto il 27 maggio 2015, l'indebito residuo. Per_1
Lamenta l'appellante che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto gravante sull'erede l'onere di allegazione e prova dei requisiti di legge per la percezione dell'indennità di accompagnamento, omettendo di considerare che la ricorrente, terza rispetto alla genetica del debito, non era a conoscenza dei fatti storici dei ricoveri menzionati da controparte.
Il motivo non è fondato.
Premette il Collegio che la Corte Costituzionale (sentenza n. 264/2004) ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione e non sussistendo un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina (in senso analogo v. anche C. Cost. n. 448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996 e dell'art. 52, comma
2, della legge n. 88/1989, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento). Orbene il primo giudice ha correttamente ritenuto che le prestazioni erogate al dante causa fossero assoggettate alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e che di conseguenza erano ripetibili fin dal primo rateo indebitamente corrisposto. Quanto all'onere probatorio si tratta di fare applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, come nel caso in esame, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare.
CP_ Osserva, inoltre, il Collegio che il provvedimento con cui l' aveva comunicato al de cuius la sussistenza dell'indebito non è stato mai impugnato e la parte appellante, quale erede nei confronti della quale è stato richiesto il pagamento dell'indebito e che non ha contestato tale sua qualità, non ha provato la fondatezza della pretesa fatta valere, precisamente il diritto del a percepire Persona_1
l'indennità di accompagnamento anche durante i periodi di ricovero presso strutture pubbliche dimostrando che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esaurivano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessitava per la vita quotidiana (Cass. sez. lav. sentenza 2270/2007).
Il motivo di gravame non è quindi meritevole di accoglimento.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per la condanna alle spese di lite nonostante l'autocertificazione inserita nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio.
Il motivo è fondato.
L'appellante aveva prodotto agli atti del giudizio di I grado, indicandola nel ricorso, una dichiarazione attestante, ai sensi della legge 326/2003, il mancato superamento da parte sua del limite di legge ai fini dell'esenzione del pagamento delle spese, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni di reddito durante il giudizio (a sostegno v. Cass. ord. 16284/2011: “In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo”). Erroneamente, dunque, il Tribunale ha condannato la al pagamento delle Per_1
spese processuali che dovevano essere invece dichiarate irripetibili.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado in ragione della specificità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara irripetibili le spese processuali del primo grado di giudizio. Spese del presente grado integralmente compensate tra le parti.
Roma, così deciso il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa