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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/06/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 8.30 chiamato il procedimento iscritto al n. 10397/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
è presente l'avv. LOFFREDO FERDINANDO il quale conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti precisando anche in questa sede che erroneamente l' ha indirizzato la propria corrispondenza (anche se non tutta), a CP_1
madre del ricorrente ma non tutrice né amministratrice Parte_2 di sostegno (ha effettuato solamente la dichiarazione congiunta con il figlio ma perché familiare a carico). Chiede pertanto che la causa venga Parte_1 decisa.
E' pure presente per l' l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA che insiste in CP_1
atti .
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.35
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
******************** 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 10397/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
LOFFREDO FERDINANDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Palermo via Notarbartolo n. 20, giusta procura in atti ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1 via Laurana 59, rappresentato e difeso dagli avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA
e. ADRIANA GIOVANNA RIZZO, giusta procura in atti
- resistente -
OGGETTO: Controparte_2
All'udienza del 27 giugno 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara irripetibile la somma di euro 3.616,08 contestata con provvedimento del
22 luglio 2020 e condanna l' a restituire le somme già trattenute a tale titolo CP_1
sulla pensione SO n. 20077577 intestata allo stesso. 2 ❖ Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
886,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, titolare della pensione n. 04140185, categoria INVCIV, con decorrenza
01-10-1997, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale rassegnando le seguenti domande: “Accogliere il presente ricorso;
ritenere e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione dell'asserito indebito da parte dell' quindi l'irripetibilità dell'indebito e di conseguenza non dovute le CP_1 somme a titolo di indebito per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012; per l'effetto condannare l' a restituire al ricorrente le somme medio tempore trattenute, CP_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e ad interrompere le eventuali trattenute a titolo di recupero indebito.”.
A sostegno del ricorso deduceva, oltre al vizio di motivazione del provvedimento, l'illegittimità della richiesta restitutoria stante l'irripetibilità delle somme illo tempore erogate e ritenute indebite dall' per omessa CP_1 comunicazione dei dati reddituali.
Sosteneva, infatti, il ricorrente che nessuna comunicazione dovesse essere effettuata atteso che:
1. lo stesso è titolare, quale soggetto invalido, solamente di prestazioni previdenziali e assistenziali liquidate dall' e di cui, quindi, l'Istituto è CP_1 sempre stato a conoscenza in quanto ente erogatore e precisamente
- Pensione Cat. INVCIV n. 04140185 con decorrenza 01-10-1997;
- Pensione Categoria SO n. 20077577 con decorrenza 01-11-1991 (doc.4);
2. d'aver inoltrato le dovute dichiarazioni reddituali fiscali all'Amministrazione finanziaria.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1
contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto evidenziando che l'argomento posto a base della revoca consisteva non già nel superamento dei limiti reddituali quanto, piuttosto, nella circostanza, autonomamente rilevante, 3 Parte dell'omessa comunicazione del Mod. , imposta dall'art. 35 comma 10 bis D.L.
n. 207/2008, introdotto dall'art. 13 comma 6° lett. c) D.L. 78/2010 convertito in
Legge n. 122/2010.
La causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni delle parti di cui in atti, all'odierna udienza viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso merita di essere accolto.
Anzitutto va puntualizzato che la prestazione in questione ha natura assistenziale (in quanto non collegata ad un versamento contributivo ma il cui onere economico è posto a carico della fiscalità generale) per cui, vertendosi nel caso di specie pacificamente in materia d'indebito assistenziale (non potendosi fare applicazione della disciplina dell'art 52 comma 2 L. 88/89 e dell'art 13 L. n.
412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale) come affermato dal Supremo
Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021
n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ed è ormai pacifico l'arresto della Corte di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI
- Lavoro, Ordinanza del 04/08/2022, n. 24180; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza del
10/08/2022, n. 24617) secondo cui in tema di indebito assistenziale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore e dell'incolpevole affidamento, la Suprema Corte (nelle molteplice pronunzie sul punto) fa luce sulle 4 specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1
prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: CP_1 CP_3
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_3
Pertanto, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223; Ord del 25 giugno 2020, n. 12608;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; 5 Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza del 04/08/2022, n. 24180) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Ciò premesso va precisato che l'asserito indebito si fonda sull'omessa invio della comunicazione RED relativi ai redditi del 2012 con conseguente revoca della prestazione per siffatto anno.
Sul punto è il caso di richiamare la già citata pronuncia della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ. Ord. del 25 giugno 2020, n. 12608) che, in ordine al dolo del percipiente collegato all'omessa comunicazione reddituale testualmente precisa che «[..] Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. 13.-
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
14.– Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in CP_1 legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 15.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle 6 prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1
le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica. 16. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l.
78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” CP_1
“per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1
prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato
l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. 17.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro 7 dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 18.- Infine va CP_1
osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce. [..] giammai, potrebbe farsi CP_1 CP_3 carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere.19.2. Inoltre, come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce ” Il
Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del
Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.”
22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale)
(allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito 8 dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). 20. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033
c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere ». CP_1
E' di palmare evidenza, dunque, che nel caso di specie, ove peraltro non vi è contestazione sulla sussistenza del requisito reddituale, la mancata presentazione del mod RED non determina di per sé un indebito, potendo determinarne solo la ripetibilità, a determinate condizioni, qualora esso si sia in concreto verificato.
Orbene, dalla documentazione allegata dal ricorrente, senza alcuna contestazione dell'istituto, emerge la sussistenza dei requisiti economici per il mantenimento della prestazione nell'anno in questione (2012) come da CUD allegato ed emesso dallo stesso . CP_1
Poste tali premesse deve ritenersi (conformemente a quanto statuito in fattispecie similare dalla Corte d'appello di Palermo - cfr. Sent. n. 263/2021 e Sent.
n. 734/2021) «l'irrilevanza id est innocuità dell'omissione formale al cospetto del fatto accertato dell'assenza di redditi idonei a comportare la revoca della prestazione assistenziale, ciò deponendo per un fatto meramente accidentale in nessun modo ascrivibile ad un artifizio volto ad occultare all'Istituto la sussistenza di cespiti dallo stesso non conosciuti o non conoscibili attraverso il controllo telematico dei dati reddituali».
In termini conclusivi, tenuto che:
9 • è stata positivamente accertata nel presente giudizio la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti reddituali per il godimento della pensione n. 04140185,
Cat. INVCIV nell'anno 2012;
• il provvedimento di revoca della prestazione e accertamento dell'indebito in ordine alla fruizione dell'assegno mensile è intervenuto soltanto in data
22/7/2020; le domande del finalizzate alla declaratoria d'illegittimità dell'indebito Parte_1
contestato di euro 3.616,08 vanno accolte e il ricorrente ha, conseguenzialmente, diritto alla restituzione di quanto nelle more già trattenuto dall' . CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e l' va condannato al CP_1
pagamento delle spese processuali da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. LOFFREDO FERDINANDO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 27 giugno 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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