TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa DA LI, all'udienza cartolare del 05.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16488/2024 R.G. (a cui è riunita la causa iscritta al n. 16489 del 2024)
TRA
nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall' avv. Aldo Baldi, presso il quale elett.te Parte_1 domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi contestualmente depositati, l'epigrafata ha proposto opposizione rispettivamente avverso l'avviso di addebito n. 328 2022 00069932 42 000 facente riferimento ai primi tre trimestri del 2021 per l'importo di euro 3196,25 e l'avviso di addebito n. 328 2023 00037891 69 000 facente riferimento all'ultimo trimestre del 2021 ed ai primi tre trimestri del 2022 per l'importo di euro
4559,10, entrambi notificati nei propri riguardi dall' resistente in data 18/11/2024 e relativi a CP_1 contributi dovuti a titolo di Gestione commercianti, nonché a somme aggiuntive per omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale e sanzioni per morosità. A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla
Gestione Commercianti nonché la mancata effettiva personale partecipazione ad attività di CP_1 carattere commerciale, nei periodi per cui è causa. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'opponente alla Gestione Commercianti nel periodo dal 01/2021 al 12/2022 e, in via conseguenziale, l'illegittimità e l'inefficacia degli CP_1 avvisi di addebito impugnati.
L' resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Considerata l'identità della persona, dell'oggetto e della causa petendi, è opportuno disporre la riunione ex art. 274 c.p.c dei procedimenti di opposizione ai succitati avvisi di addebito e recanti R.G.
16488/2024 e 16489/2024 ai fini della trattazione unitaria delle cause.
Preliminarmente, deve osservarsi come l'opposizione in oggetto sia tempestiva poiché depositata nel termine di 40 gg previsto dalla legge;
ed invero il ricorso è stato depositato ed acquisito in data
27.12.2024, a fronte della notifica degli avvisi di addebito avvenuta il 18.11.2024.
All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è da rigettare in quanto infondato.
Va preliminarmente osservato che l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale, attore in senso sostanziale (anche nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, cfr. ex multis Cass. n.18481/05; Cass. n.3115/1998).
L'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ha previsto che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti :a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Nel caso di specie, la ricorrente eccepisce l'infondatezza dell'iscrizione alla Gestione Commercianti operata nei propri riguardi dall' come presupposto degli avvisi opposti, stante l'insussistenza CP_1 di un'attività commerciale dell'azienda o, in subordine, l'assenza di una propria personale partecipazione all'attività della società nei periodi per cui è causa. Invero, come dimostrato per tabulas dall' resistente (cfr. Estratto contributivo, prospetto dei dipendenti degli anni 2021 e CP_1
2022, in atti), ella è socia ed amministratrice unica priva di ulteriore occupazione prevalente rispetto all'attività d'impresa; allo stesso tempo, per il periodo in esame, la società dell'opponente risulta priva di una struttura organizzativa dotata di sufficiente autonomia decisionale: datesi tali circostanze, appare impossibile per la scrivente sostenere che l'opponente non abbia svolto un'attività lavorativa per conto della società per il periodo di cui è causa. Atteso, infatti, che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (cfr. Cass. 5360/12)” e che, come tra l'altro ammesso dalla stessa ricorrente, la sua società risulta priva di una struttura organizzativa dotata di sufficiente autonomia decisionale,
l'opponente non può dirsi a ragione scevra dall'obbligo contributivo afferente alla Gestione
Commercianti delle annualità 2021 e 2022, datosi che la società esercitava, nel periodo per cui è causa, attività di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri (cfr. dichiarazioni dei redditi 2021 e 2022 in atti). A fortiori occorre tenere presente che, per quanto riguarda il requisito ex lege 662/1996, art. 1 comma 203, così come ribadito dall'Agenzia delle Entrate con Ris. 126/E del
16 dicembre 2011, “connotati dell'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici”.
Inoltre, può dirsi sconfessata anche l'eccezione di un'assenza di attività commerciale della società nei periodi oggetto delle pretese opposte, in quanto, come dedotto e documentato dall' CP_1 resistente, la variazione dell'attività prevalente da compravendita a costruzione di edifici è avvenuta soltanto nel 2024 mentre precedentemente -e nel periodo per cui è causa- si evince che la prevalente attività esercitata fosse quella di compravendita di beni immobili effettuata dalla ricorrente su beni propri (cfr. certificato dell'Agenzia delle Entrate sulla N.F. IMMOBILIARE S.R.L., in atti).
Pertanto, la domanda è da ritenersi infondata.
Le spese di lite sono da imputarsi alla ricorrente stante il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che l' ha diritto di agire esecutivamente nei confronti CP_1 della ricorrente per la somma indicata nell'avviso di addebito n. 328 2022 00069932 42 000 e nell'avviso di addebito n. 328 2023 00037891 69 000;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida in € CP_1
1.865,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 6.5.2025 dott.ssa DA LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa DA LI, all'udienza cartolare del 05.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16488/2024 R.G. (a cui è riunita la causa iscritta al n. 16489 del 2024)
TRA
nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall' avv. Aldo Baldi, presso il quale elett.te Parte_1 domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi contestualmente depositati, l'epigrafata ha proposto opposizione rispettivamente avverso l'avviso di addebito n. 328 2022 00069932 42 000 facente riferimento ai primi tre trimestri del 2021 per l'importo di euro 3196,25 e l'avviso di addebito n. 328 2023 00037891 69 000 facente riferimento all'ultimo trimestre del 2021 ed ai primi tre trimestri del 2022 per l'importo di euro
4559,10, entrambi notificati nei propri riguardi dall' resistente in data 18/11/2024 e relativi a CP_1 contributi dovuti a titolo di Gestione commercianti, nonché a somme aggiuntive per omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale e sanzioni per morosità. A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla
Gestione Commercianti nonché la mancata effettiva personale partecipazione ad attività di CP_1 carattere commerciale, nei periodi per cui è causa. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'opponente alla Gestione Commercianti nel periodo dal 01/2021 al 12/2022 e, in via conseguenziale, l'illegittimità e l'inefficacia degli CP_1 avvisi di addebito impugnati.
L' resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Considerata l'identità della persona, dell'oggetto e della causa petendi, è opportuno disporre la riunione ex art. 274 c.p.c dei procedimenti di opposizione ai succitati avvisi di addebito e recanti R.G.
16488/2024 e 16489/2024 ai fini della trattazione unitaria delle cause.
Preliminarmente, deve osservarsi come l'opposizione in oggetto sia tempestiva poiché depositata nel termine di 40 gg previsto dalla legge;
ed invero il ricorso è stato depositato ed acquisito in data
27.12.2024, a fronte della notifica degli avvisi di addebito avvenuta il 18.11.2024.
All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è da rigettare in quanto infondato.
Va preliminarmente osservato che l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale, attore in senso sostanziale (anche nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, cfr. ex multis Cass. n.18481/05; Cass. n.3115/1998).
L'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ha previsto che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti :a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Nel caso di specie, la ricorrente eccepisce l'infondatezza dell'iscrizione alla Gestione Commercianti operata nei propri riguardi dall' come presupposto degli avvisi opposti, stante l'insussistenza CP_1 di un'attività commerciale dell'azienda o, in subordine, l'assenza di una propria personale partecipazione all'attività della società nei periodi per cui è causa. Invero, come dimostrato per tabulas dall' resistente (cfr. Estratto contributivo, prospetto dei dipendenti degli anni 2021 e CP_1
2022, in atti), ella è socia ed amministratrice unica priva di ulteriore occupazione prevalente rispetto all'attività d'impresa; allo stesso tempo, per il periodo in esame, la società dell'opponente risulta priva di una struttura organizzativa dotata di sufficiente autonomia decisionale: datesi tali circostanze, appare impossibile per la scrivente sostenere che l'opponente non abbia svolto un'attività lavorativa per conto della società per il periodo di cui è causa. Atteso, infatti, che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (cfr. Cass. 5360/12)” e che, come tra l'altro ammesso dalla stessa ricorrente, la sua società risulta priva di una struttura organizzativa dotata di sufficiente autonomia decisionale,
l'opponente non può dirsi a ragione scevra dall'obbligo contributivo afferente alla Gestione
Commercianti delle annualità 2021 e 2022, datosi che la società esercitava, nel periodo per cui è causa, attività di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri (cfr. dichiarazioni dei redditi 2021 e 2022 in atti). A fortiori occorre tenere presente che, per quanto riguarda il requisito ex lege 662/1996, art. 1 comma 203, così come ribadito dall'Agenzia delle Entrate con Ris. 126/E del
16 dicembre 2011, “connotati dell'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici”.
Inoltre, può dirsi sconfessata anche l'eccezione di un'assenza di attività commerciale della società nei periodi oggetto delle pretese opposte, in quanto, come dedotto e documentato dall' CP_1 resistente, la variazione dell'attività prevalente da compravendita a costruzione di edifici è avvenuta soltanto nel 2024 mentre precedentemente -e nel periodo per cui è causa- si evince che la prevalente attività esercitata fosse quella di compravendita di beni immobili effettuata dalla ricorrente su beni propri (cfr. certificato dell'Agenzia delle Entrate sulla N.F. IMMOBILIARE S.R.L., in atti).
Pertanto, la domanda è da ritenersi infondata.
Le spese di lite sono da imputarsi alla ricorrente stante il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che l' ha diritto di agire esecutivamente nei confronti CP_1 della ricorrente per la somma indicata nell'avviso di addebito n. 328 2022 00069932 42 000 e nell'avviso di addebito n. 328 2023 00037891 69 000;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida in € CP_1
1.865,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 6.5.2025 dott.ssa DA LI