Decreto decisorio 1 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 01/08/2022, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 00049/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2017, proposto da Vetrugno Giuseppe Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di San Pancrazio Salentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
per l'annullamento,
-della deliberazione del Consiglio Comunale di San Pancrazio Sal.no n. 50 dell'11.11.2016, recante ad oggetto “richiesta di realizzazione impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento forsu nel Comune di San Pancrazio S.no (BR), in zona PIP – Determinazioni”, pubblicata all'albo pretorio on-line comunale dal 23.11.206 per 15 giorni consecutivi;
-della relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dello stesso Comune in data 04.11.2016, approvata con la medesima deliberazione ed allegata alla stessa, con data 11.11.2016, per farne parte integrante e sostanziale;
-di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove mai effettivamente ritenuti ostativi all'insediamento dell'attività in questione, il PIP e il relativo atto di approvazione (deliberazione di C.C. n. 45 del 06-12-2000) e il Regolamento per l'assegnazione delle aree PIP e il relativo atto di approvazione (deliberazione di C.C. n. del 12-12-2000).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 gennaio 2017;
Considerato che il 20 gennaio 2022 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 1 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO