Versione
16 settembre 2003
16 settembre 2003
Art. 182. Sanzioni disciplinari 1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione , che sono comminate dalle autorita' marittime anche su proposta del Ministero, nonche' le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.
Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 08/02/2018, n. 350Provvedimento: […] L'articolo 4 ( Revoca, sospensione e decadenza ) prevede una diversa disciplina, in caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico, a seconda che si tratti di “gente di mare” (comma 2) ovvero “non si tratti di gente di mare” (comma 3): per la “gente di mare” si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 del d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) e per i non iscritti alla “gente di mare” si prevede, invece, […] Pertanto, considerato che l'art. 182 del codice delle comunicazioni elettroniche può trovare applicazione più generale anche per i non iscritti alla “gente non di mare”, […]Leggi di più...