Articolo 182 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 181Articolo 130
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16 settembre 2003
Art. 182. Sanzioni disciplinari 1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione , che sono comminate dalle autorita' marittime anche su proposta del Ministero, nonche' le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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