CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3957/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022012801000 BOLLO AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2025 0022012801 000, emessa e notificata dall'ADER, relativa all'asserito mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2019, per un importo complessivo di € 365,69.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto opposto per l'omessa notifica dell'atto prodromico , la prescrizione della pretesa tributaria, il difetto di motivazione .
Chiedeva l'annullamento dell'atto con vittoria di spese a attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l'ADER che controdeduceva il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di omessa notifica dell'avviso di accertamento e di prescrizione;
quanto al difetto di motivazione adduceva che la cartella era stata redatta secondo il modello ministeriale e conteneva tutti i dati che consentono pienamente l'esplicazione del diritto di difesa del contribuente.
Chiedeva la reizione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi.
Ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 547/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e la questione di inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo-è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e precede logicamente ogni altra questione.
Non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova del dies a quo della decorrenza dei sessanta giorni per l'utile proposizione del ricorso grava sul ricorrente ( arg ex Cass. Ordinanza del 15224/24), sia perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza , sia perché il termine non è stabilito dalla legge nel suo esclusivo interesse quanto piuttosto nell'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che con l'opposizione si procrastina nel tempo fino alla definizione del giudizio. La parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso ossia della data certa di notifica dell'atto impugnato;
invero la stampa di una pagina on line del sito delle poste private non ha efficacia probante ( arg. ex Cass.sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012).
Inoltre il ricorso risulta privo di valido mandato ad litem;
il mandato contenuto in foglio separato rispetto a quelli del ricorso non contiene alcun riferimento all'atto impugnato ed il contenuto generico è incompatibile con l'esigenza di dimostrare la specifica riferibilità della procura medesima alla res controversa per cui è causa. Pertanto il ricorso è inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
Il G.M. dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3957/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022012801000 BOLLO AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2025 0022012801 000, emessa e notificata dall'ADER, relativa all'asserito mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2019, per un importo complessivo di € 365,69.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto opposto per l'omessa notifica dell'atto prodromico , la prescrizione della pretesa tributaria, il difetto di motivazione .
Chiedeva l'annullamento dell'atto con vittoria di spese a attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l'ADER che controdeduceva il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di omessa notifica dell'avviso di accertamento e di prescrizione;
quanto al difetto di motivazione adduceva che la cartella era stata redatta secondo il modello ministeriale e conteneva tutti i dati che consentono pienamente l'esplicazione del diritto di difesa del contribuente.
Chiedeva la reizione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi.
Ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 547/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e la questione di inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo-è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e precede logicamente ogni altra questione.
Non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova del dies a quo della decorrenza dei sessanta giorni per l'utile proposizione del ricorso grava sul ricorrente ( arg ex Cass. Ordinanza del 15224/24), sia perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza , sia perché il termine non è stabilito dalla legge nel suo esclusivo interesse quanto piuttosto nell'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che con l'opposizione si procrastina nel tempo fino alla definizione del giudizio. La parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso ossia della data certa di notifica dell'atto impugnato;
invero la stampa di una pagina on line del sito delle poste private non ha efficacia probante ( arg. ex Cass.sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012).
Inoltre il ricorso risulta privo di valido mandato ad litem;
il mandato contenuto in foglio separato rispetto a quelli del ricorso non contiene alcun riferimento all'atto impugnato ed il contenuto generico è incompatibile con l'esigenza di dimostrare la specifica riferibilità della procura medesima alla res controversa per cui è causa. Pertanto il ricorso è inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
Il G.M. dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.