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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121 / 2025
TRIBUNALE DI CREMONA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Benedetta Fattori, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(CF/PI: ); Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta parzialmente certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dagli art. 633 e seguenti c.p.c.; rilevato che la parte nei cui confronti è proposta la domanda appare qualificabile come consumatore;
tenuto conto che nella fase monitoria il giudice deve svolgere, d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, con relativo potere di impulso ai fini della richiesta del contratto medesimo nonché di eventuali chiarimenti, a1 fine di verificare la sussistenza dell'abusività di clausole a danno del consumatore, con le relative conseguenze;
esaminata la nota integrativa;
dato atto che sono state esaminate le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda;
ricordato che la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 c.c. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.; osservato infatti che una clausola contrattuale si considera abusiva se non è stata oggetto di negoziato individuale e, in contrasto con il requisito della buona fede, determina uno squilibrio significativo di diritti ed obblighi fra le parti, in danno del consumatore;
rilevato, quanto al contratto numero 20198012103312 e al contratto 20198012103301, che è vessatoria e, pertanto, nulla la clausola di pattuizione di interessi di mora al tasso convenzionale contrattualmente indicato in quanto manifestamente eccessivo, tenendo conto del tasso corrispettivo previsto in contratto;
ricordato che, ove il Giudice del monitorio ritenga la nullità parziale della clausola vessatoria sugli interessi di mora, non riconosce interessi al tasso legale;
ritenuta altresì vessatoria la clausola penale indicata nei suddetti contratti, di importo manifestamente eccessivo in caso di inadempimento del consumatore, e rilevato pertanto che la clausola viola l'art. 1 lettera e) dell'allegato alla direttiva n. 93/13/CEE e l'art. 33 co. 2 lett. f) del
Codice del consumo;
rilevato quanto al rapporto n. 20198012103313, che non è stato prodotto il relativo contratto (il doc. 8 si riferisce al rapporto n. 039072712) e che pertanto il credito azionato non è supportato da prova scritta;
ritenuto dunque che il credito debba essere ricalcolato, escludendo gli interessi di mora e l'importo della clausola penale come sopra indicati nonché l'importo del credito non portato da alcun documento scritto;
INGIUNGE A
(CF/PI: di pagare alla parte ricorrente per le causali di CP_1 C.F._1
cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto:
1. la somma di € 29.834,79;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 685,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre spese generali forfettarie al 15%, i.v.a. se ed in quanto dovuta e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrende
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione e con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà definitivamente dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda.
Cremona, 20/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Fattori
TRIBUNALE DI CREMONA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Benedetta Fattori, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(CF/PI: ); Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta parzialmente certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dagli art. 633 e seguenti c.p.c.; rilevato che la parte nei cui confronti è proposta la domanda appare qualificabile come consumatore;
tenuto conto che nella fase monitoria il giudice deve svolgere, d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, con relativo potere di impulso ai fini della richiesta del contratto medesimo nonché di eventuali chiarimenti, a1 fine di verificare la sussistenza dell'abusività di clausole a danno del consumatore, con le relative conseguenze;
esaminata la nota integrativa;
dato atto che sono state esaminate le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda;
ricordato che la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 c.c. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.; osservato infatti che una clausola contrattuale si considera abusiva se non è stata oggetto di negoziato individuale e, in contrasto con il requisito della buona fede, determina uno squilibrio significativo di diritti ed obblighi fra le parti, in danno del consumatore;
rilevato, quanto al contratto numero 20198012103312 e al contratto 20198012103301, che è vessatoria e, pertanto, nulla la clausola di pattuizione di interessi di mora al tasso convenzionale contrattualmente indicato in quanto manifestamente eccessivo, tenendo conto del tasso corrispettivo previsto in contratto;
ricordato che, ove il Giudice del monitorio ritenga la nullità parziale della clausola vessatoria sugli interessi di mora, non riconosce interessi al tasso legale;
ritenuta altresì vessatoria la clausola penale indicata nei suddetti contratti, di importo manifestamente eccessivo in caso di inadempimento del consumatore, e rilevato pertanto che la clausola viola l'art. 1 lettera e) dell'allegato alla direttiva n. 93/13/CEE e l'art. 33 co. 2 lett. f) del
Codice del consumo;
rilevato quanto al rapporto n. 20198012103313, che non è stato prodotto il relativo contratto (il doc. 8 si riferisce al rapporto n. 039072712) e che pertanto il credito azionato non è supportato da prova scritta;
ritenuto dunque che il credito debba essere ricalcolato, escludendo gli interessi di mora e l'importo della clausola penale come sopra indicati nonché l'importo del credito non portato da alcun documento scritto;
INGIUNGE A
(CF/PI: di pagare alla parte ricorrente per le causali di CP_1 C.F._1
cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto:
1. la somma di € 29.834,79;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 685,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre spese generali forfettarie al 15%, i.v.a. se ed in quanto dovuta e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrende
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione e con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà definitivamente dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda.
Cremona, 20/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Fattori