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17 aprile 1968
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Art. 3.
Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.
L'Ordine e' retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti.
Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 :
- come modificato dall' art. 9, comma 1, lettera p), numero 5) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 596)) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento;
- come modificato dall' art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-bis)) che il presente provvedimento resta in vigore.
Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.
L'Ordine e' retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti.
Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 :
- come modificato dall' art. 9, comma 1, lettera p), numero 5) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 596)) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento;
- come modificato dall' art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-bis)) che il presente provvedimento resta in vigore.