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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg. 9354 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9354 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
PEZONE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PEZONE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/05/2024 e – Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in ERCOLANO il 15/09/1999 e che dalla loro unione sono nati i figli (13.12.1999), (16.5.2008) e (16.05.2008) - rappresentavano la Per_1 Per_2 Per_3
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 10.09.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente Per_3 Per_2 presso la madre, nell'immobile in Napoli alla Via Emilio Scaglione n. 23, ove la stessa continuerà a vivere;
3) in ordine al diritto e alla modalità di visita padre-figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, nonché a weekend alternati con pernottamento dal venerdì alla domenica;
resta inteso che le modalità e i tempi di visita padre/figli potranno essere variati, prevedendosi un'ampia flessibilità nella determinazione degli incontri e dei tempi da poter trascorrere insieme, e ciò in considerazione delle esigenze e volontà e dei minori e della loro età; relativamente alle festività Natalizie i minori trascorreranno con il padre il giorno di
Natale e la Vigilia di Capodanno e ciò con alternanza anno per anno;
relativamente alle festività
Pasquali, i figli minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e l'anno successivo la
Pasquetta; nel periodo estivo, i minori rimarranno con ciascuno dei genitori per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi previo accordo tra essi coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi concordano che in caso di festività familiari sarà consentito all'altro coniuge di far partecipare i figli minori. Resta intenso che sarà garantita sempre un'ampia flessibilità nella fissazione degli incontri padre/figli, da concordare comunque preventivamente, tenendo conto soprattutto della sua età, e sempre nel rispetto delle loro esigenze e impegni.
4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento dei tre figli , e Controparte_1 Per_1 Per_3 la somma di Euro 550,00 mensili, da corrispondere alla madre sig.ra Per_2 Parte_1 essendo maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
I coniugi Per_1 concordemente decidono che il versamento del mantenimento a carico del Sig. per Controparte_1
i tre figli venga disposto con versamento diretto a carico del datore di lavoro del Sig. CP_1
in favore della Sig.ra alle seguenti
[...] Parte_2 Parte_1 coordinate bancarie: IBAN [...] e ciò per prevenire inadempimenti già verificatisi nell'ultimo periodo, essendo già in atto una separazione di fatto tra i coniugi;
i sigg.ri
e contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie dei tre CP_1 Pt_1 figli, essendo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente purchè previamente Per_1 concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive,visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, così come da protocollo;
5) nulla disporre a titolo di mantenimento dei coniugi, essendo le condizioni economico patrimoniali degli stessi ad oggi sostanzialmente paritarie;
pertanto, allo stato attuale ognuno provvederà per sé al proprio sostentamento, autonomamente, ciascuno secondo le sue possibilità;
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
6) I ricorrenti con il presente ricorso, danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra
e di aver regolamentato tutte le questioni economico patrimoniali inerenti il rapporto matrimoniale
e di essere integralmente soddisfatti;
7) Le spese relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.67, parte II, S. B , reg. Atti Matrimonio anno 1999); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino