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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2024, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 40874/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Caterina Attardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40874/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANIN WILMA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PACCHIELAT MICHELA ( ) VIA ZARA, 1 38122 TRENTO;
C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LANZONE, 31 20123 MILANO presso il difensore avv. ZANIN
WILMA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORUCCI Controparte_2 P.IVA_2
LUCIANO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv.
FIORUCCI LUCIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, che nulla è dovuto da
a e, quindi, la nullità e/o illegittimità del decreto Controparte_1 Controparte_2
ingiuntivo n.16878/2021 del 07/09/2021 nel procedimento monitorio sub RG n. 27915/2021 del
Tribunale di Milano e per l'effetto disporre la revoca dello stesso;
IN OGNI CASO: - accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'inadempimento di e l'intervenuta Controparte_2
risoluzione del contratto di cui è causa a far tempo dal 27/01/2016 o dal 09/02/2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e che nulla è dovuto da a per Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 i titoli di cui è ingiunzione;
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_2 risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- respingersi le eccezioni e le domande tutte ex adverso formulate;
- con vittoria di spese di lite e compensi oltre al 15% rimborso forfettario come per legge, 4% CNPA e IVA 22% come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: In via subordinata istruttoria, insiste, a modifica dell'ordinanza dd.26.10.22, nella richiesta ammissione delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art.186 VI co. n.2 c.p.c. dd.16.06.22”
Per Controparte_2
“Piaccia al Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: - rigettare
l'opposizione e le domande tutte della controparte, compresa quella riconvenzionale, perché infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo;
- in ogni caso condannare a pagare a favore di Controparte_1 Controparte_2
la somma di € 6.934,32 oltre interessi calcolati ex D.Lgs. 231/02 dal 05/07/2016 dalla scadenza
[...] delle fatture al saldo. - Spese ed onorari rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ”) ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Controparte_1 CP_1
Milano avverso il decreto ingiuntivo n.16878/21-R.G. 27915/21, con il quale è stata condannata al pagamento di € 6.934,32, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a favore di di seguito ), per corrispettivi di un contratto di telefonia. Controparte_2 CP_2
ha sostenuto di avere aderito, in data 12/03/2014, a un'offerta commerciale, per servizi diu CP_1
telefonia e dati;
che i servizi sarebbero stati sospesi durante il 2015 einterrotti in modo definitivo e unilaterale dalla società opposta il 9.02.2016; di avere effettuato la “migrazione” ad altro gestore, con effetto dal 29.02.2016. L'attrice ha lamentato un danno di immagine e patrimoniale conseguente all'asserito inadempimento di Nella ricostruzione dell'opponente, la esecuzione del CP_2
contratto sarebbe comunque cessata il 12.03.2016, al termine del ventiquattresimo rinnovo di quattro settimane, così come sarebbe stato previsto dalle parti nel contratto.
In merito alle sei fatture azionate monitoriamente, l'opponente ha sostenuto che le prime tre, per un importo di € 6247,09, sarebbero state emesse prima della stipula del contratto prodotto dall'opposta; le prime due, inoltre, sarebbero intestate a una diversa società, (di seguito Organizzazione_1
), e, in ogni caso, sarebbero state tutte successivamente saldate. L'attrice ha affermato altresì CP_1
che il residuo ingiunto di € 687,23, esposto nelle altre tre fatture, non sarebbe dovuto, essendo il periodo di fatturazione, nel 2016, successivo alla risoluzione del contratto, e in ogni caso alla scadenza del contratto biennale. Nella ricostruzione dell'opponente, le fatture sarebbero state tempestivamente contestate.
pagina 2 di 5 In conclusione, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento CP_1 dell'inadempimento di e della risoluzione del contratto, con effetto dal dal 9.02.2016, o da CP_2
diversa data;
la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese di lite.
Si è costituita tardivamente che ha contestato quanto dedotto dall'attrice, producendo copia CP_2
del contratto sottoscritto fra le parti, e di quelli sottoscritti da e CP_2 CP_1
La società convenuta ha sostenuto che sarebbe subentrata a nei contratti da quest'ultima CP_1 CP_1
stipulato. Ha altresì contestato l'asserita e non documentata durata biennale dell'offerta telefonica;
la ricostruzione dell'opponente dei pagamenti a saldo delle prime tre fatture ingiunte;
la asserita mancata fruizione dei servizi di telefonia nel corso del 2015 e nel 2016 da parte dell'attrice; ha sostenuto la debenza delle somme esposte nella quarta e quinta fattura, nonché nella sesta, emessa a chiusura del rapporto contrattuale. ha chiesto, in conclusione, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, CP_2
ex art. 648 cpc;
il rigetto dell'opposizione e della domanda di condanna per lite temeraria;
la conferma del decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di € 6.934,32; con vittoria di spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 19.04.2022 e nelle memorie ex art.183 co.6 n.1 c.p.c.,
l'opponente ha replicato alle contestazioni sulla riconducibilità dei pagamenti effettuati alle fatture ingiunte e sulla non corretta fatturazione, affermando che in realtà la situazione contabile nei confronti dell'opposta, in ragione anche di un pagamento riconosciuto come non dovuto di € 1.000,00 del
6.02.2014, sarebbe pari a una propria posizione a credito di € 280,75. Nelle memorie di replica ex art.183 comma 6 n.2 ha contestato quanto sopra. CP_2
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere parzialmente accolta.
Risulta dagli atti di causa che l'unico contratto, che ha vincolato le parti della presente causa, è quello, stipulato in data 24/03/2014, di cui al doc. 2 del fascicolo dell'opposta. Tale contratto ha ad oggetto i servizi di telefonia e dati relativi a due numerazioni telefoniche: 3483153641 e 34831553642. Tali numerazioni, per ammissione della stessa opponente, erano previamente assegnate alla società CP_1
poi fallita (cfr memoria ex art. 183 co 6 nr 1 cpc, depositata il 20.5.22, dalla attrice). Tuttavia, come affermato dalla attrice e non contestato dalla convenuta, il contratto tra quest'ultima e ha CP_1
riguardato un gran numero di ulteriori numerazioni (3428327190, 3479038715, 3346741406,
3346852071, 3401774152, 3351326986, 3351326885, 3483954883, 3482402003, 3483153646,
3483153645, 3483153644, 3351216038, 3351326511, 3351216037, 3356006020, 3458660348,
3458660947, 3458661002 , come risulta dai contratti stipulati da e depositati dalla CP_2 CP_1
prima sub docc.
6.1 a 6.5). La odierna opponente ha depositato, avanti il Corecom, istanza (doc. 7 fasc. convenuta), nella quale ha affermato di aver pagato, in nome per conto della società alcune CP_1
pagina 3 di 5 delle fatture emesse da nei confronti di quando quest'ultima è stata dichiarata CP_2 CP_1
insolvente. Tramite tali pagamenti la odierna attrice non è, tuttavia, subentrata nella posizione contrattuale di Non è stato prodotto alcun altro contratto né altra documentazione che provi CP_1
l'asserito subentro di a se non per i servizi erogati tramite le due numerazioni CP_1 CP_1
3483153641 e 34831553642, e ciò solo con effetto dal 24.3.2014.
Di conseguenza, non è stato provato da sul quale grava il relativo onere, che l' attrice sia CP_2
subentrata al contratto stipulato dal provider con se non limitatamente ai servizi erogati tramite CP_1
le due numerazioni 3483153641 e 34831553642, e solo con effetto dal 24.3.2014.
Pertanto, rilevato che due delle fatture azionate (AC17625646 e AD05578284) sono pacificamente state emesse nei confronti di e che una terza, AD17995970, con scadenza il giorno 08/01/2014, CP_1
è stata emessa nei confronti della opponente prima del sorgere dell'unico rapporto contrattuale con quello sorto con la stipula del contratto del 24.3.2014, deve concludersi che l'opponente non CP_2
sia legittimata passiva rispetto alle domande di per gli importi esposti nelle tre fatture di cui CP_2
sopra.
Quanto alle somme di cui alle rimanenti tre fatture, tutte emesse per periodo compreso tra il 13.12.2015
e il 9.6.2016, si rileva come l'attrice abbia contestato la debenza delle medesime, avendo essa asseritamente chiesto e ottenuto la “migrazione” a in data 29.2.2016. Organizzazione_2
L'attrice, tuttavia, non ha assolto all'onere probatorio, che sulla stessa incombe, di provare che il rapporto contrattuale con si sia interrotto il 29.2.2016, e non nella successiva data del CP_2
9.6.2016, data successivamente alla quale, pacificamente, il contratto con ha cessato di CP_2
produrre qualsiasi effetto. Inoltre, la fattura AG02073789 riguarda il periodo compreso tra il 13 dicembre 2015 e il 10 febbraio 2016, periodo durante il quale, pacificamente il rapporto contrattuale tra le parti era attivo. La fattura AG05377552 riguarda invece il periodo 11 febbraio 2016 - 10 aprile
2016, durante parte del quale il contratto era in esecuzione.
Infine, non risulta provata la asserzione attorea, secondo la quale le parti avrebbero stabilito la automatica cessazione del contratto a partire dal febbraio 2016. Ciò non risulta né dal contratto sottoscritto da (doc. 2 fasc. opposta), né dalle condizioni generali di contratto (doc.3 fasc. CP_1
opposta), dalla attrice non contestate, né quanto al loro contenuto né quanto alla loro vincolatività per le parti.
In considerazione di quanto sopra motivato, si ritiene provato che le somme esposte nelle tre fatture
AG02073789, AG05377552 e AG08652794 siano dalla opponente dovute alla opposta, per un totale di euro 687,23.
pagina 4 di 5 Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. La attrice deve essere condannata a versare a la somma di euro 687,23, oltre interessi, al tasso convenzionale, dalla scadenza di CP_2
ciascuna fattura al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/14, così come modificato dal DM 147/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a versare a la somma di euro 687,23, oltre interessi Controparte_1 Controparte_2
come in motivazione;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1 Controparte_2
si liquidano in euro 350,00, per compensi, oltre accessori di legge
Milano, 30 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Antonella Caterina Attardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Caterina Attardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40874/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANIN WILMA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PACCHIELAT MICHELA ( ) VIA ZARA, 1 38122 TRENTO;
C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LANZONE, 31 20123 MILANO presso il difensore avv. ZANIN
WILMA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORUCCI Controparte_2 P.IVA_2
LUCIANO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv.
FIORUCCI LUCIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, che nulla è dovuto da
a e, quindi, la nullità e/o illegittimità del decreto Controparte_1 Controparte_2
ingiuntivo n.16878/2021 del 07/09/2021 nel procedimento monitorio sub RG n. 27915/2021 del
Tribunale di Milano e per l'effetto disporre la revoca dello stesso;
IN OGNI CASO: - accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'inadempimento di e l'intervenuta Controparte_2
risoluzione del contratto di cui è causa a far tempo dal 27/01/2016 o dal 09/02/2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e che nulla è dovuto da a per Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 i titoli di cui è ingiunzione;
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_2 risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- respingersi le eccezioni e le domande tutte ex adverso formulate;
- con vittoria di spese di lite e compensi oltre al 15% rimborso forfettario come per legge, 4% CNPA e IVA 22% come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: In via subordinata istruttoria, insiste, a modifica dell'ordinanza dd.26.10.22, nella richiesta ammissione delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art.186 VI co. n.2 c.p.c. dd.16.06.22”
Per Controparte_2
“Piaccia al Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: - rigettare
l'opposizione e le domande tutte della controparte, compresa quella riconvenzionale, perché infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo;
- in ogni caso condannare a pagare a favore di Controparte_1 Controparte_2
la somma di € 6.934,32 oltre interessi calcolati ex D.Lgs. 231/02 dal 05/07/2016 dalla scadenza
[...] delle fatture al saldo. - Spese ed onorari rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ”) ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Controparte_1 CP_1
Milano avverso il decreto ingiuntivo n.16878/21-R.G. 27915/21, con il quale è stata condannata al pagamento di € 6.934,32, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a favore di di seguito ), per corrispettivi di un contratto di telefonia. Controparte_2 CP_2
ha sostenuto di avere aderito, in data 12/03/2014, a un'offerta commerciale, per servizi diu CP_1
telefonia e dati;
che i servizi sarebbero stati sospesi durante il 2015 einterrotti in modo definitivo e unilaterale dalla società opposta il 9.02.2016; di avere effettuato la “migrazione” ad altro gestore, con effetto dal 29.02.2016. L'attrice ha lamentato un danno di immagine e patrimoniale conseguente all'asserito inadempimento di Nella ricostruzione dell'opponente, la esecuzione del CP_2
contratto sarebbe comunque cessata il 12.03.2016, al termine del ventiquattresimo rinnovo di quattro settimane, così come sarebbe stato previsto dalle parti nel contratto.
In merito alle sei fatture azionate monitoriamente, l'opponente ha sostenuto che le prime tre, per un importo di € 6247,09, sarebbero state emesse prima della stipula del contratto prodotto dall'opposta; le prime due, inoltre, sarebbero intestate a una diversa società, (di seguito Organizzazione_1
), e, in ogni caso, sarebbero state tutte successivamente saldate. L'attrice ha affermato altresì CP_1
che il residuo ingiunto di € 687,23, esposto nelle altre tre fatture, non sarebbe dovuto, essendo il periodo di fatturazione, nel 2016, successivo alla risoluzione del contratto, e in ogni caso alla scadenza del contratto biennale. Nella ricostruzione dell'opponente, le fatture sarebbero state tempestivamente contestate.
pagina 2 di 5 In conclusione, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento CP_1 dell'inadempimento di e della risoluzione del contratto, con effetto dal dal 9.02.2016, o da CP_2
diversa data;
la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese di lite.
Si è costituita tardivamente che ha contestato quanto dedotto dall'attrice, producendo copia CP_2
del contratto sottoscritto fra le parti, e di quelli sottoscritti da e CP_2 CP_1
La società convenuta ha sostenuto che sarebbe subentrata a nei contratti da quest'ultima CP_1 CP_1
stipulato. Ha altresì contestato l'asserita e non documentata durata biennale dell'offerta telefonica;
la ricostruzione dell'opponente dei pagamenti a saldo delle prime tre fatture ingiunte;
la asserita mancata fruizione dei servizi di telefonia nel corso del 2015 e nel 2016 da parte dell'attrice; ha sostenuto la debenza delle somme esposte nella quarta e quinta fattura, nonché nella sesta, emessa a chiusura del rapporto contrattuale. ha chiesto, in conclusione, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, CP_2
ex art. 648 cpc;
il rigetto dell'opposizione e della domanda di condanna per lite temeraria;
la conferma del decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di € 6.934,32; con vittoria di spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 19.04.2022 e nelle memorie ex art.183 co.6 n.1 c.p.c.,
l'opponente ha replicato alle contestazioni sulla riconducibilità dei pagamenti effettuati alle fatture ingiunte e sulla non corretta fatturazione, affermando che in realtà la situazione contabile nei confronti dell'opposta, in ragione anche di un pagamento riconosciuto come non dovuto di € 1.000,00 del
6.02.2014, sarebbe pari a una propria posizione a credito di € 280,75. Nelle memorie di replica ex art.183 comma 6 n.2 ha contestato quanto sopra. CP_2
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere parzialmente accolta.
Risulta dagli atti di causa che l'unico contratto, che ha vincolato le parti della presente causa, è quello, stipulato in data 24/03/2014, di cui al doc. 2 del fascicolo dell'opposta. Tale contratto ha ad oggetto i servizi di telefonia e dati relativi a due numerazioni telefoniche: 3483153641 e 34831553642. Tali numerazioni, per ammissione della stessa opponente, erano previamente assegnate alla società CP_1
poi fallita (cfr memoria ex art. 183 co 6 nr 1 cpc, depositata il 20.5.22, dalla attrice). Tuttavia, come affermato dalla attrice e non contestato dalla convenuta, il contratto tra quest'ultima e ha CP_1
riguardato un gran numero di ulteriori numerazioni (3428327190, 3479038715, 3346741406,
3346852071, 3401774152, 3351326986, 3351326885, 3483954883, 3482402003, 3483153646,
3483153645, 3483153644, 3351216038, 3351326511, 3351216037, 3356006020, 3458660348,
3458660947, 3458661002 , come risulta dai contratti stipulati da e depositati dalla CP_2 CP_1
prima sub docc.
6.1 a 6.5). La odierna opponente ha depositato, avanti il Corecom, istanza (doc. 7 fasc. convenuta), nella quale ha affermato di aver pagato, in nome per conto della società alcune CP_1
pagina 3 di 5 delle fatture emesse da nei confronti di quando quest'ultima è stata dichiarata CP_2 CP_1
insolvente. Tramite tali pagamenti la odierna attrice non è, tuttavia, subentrata nella posizione contrattuale di Non è stato prodotto alcun altro contratto né altra documentazione che provi CP_1
l'asserito subentro di a se non per i servizi erogati tramite le due numerazioni CP_1 CP_1
3483153641 e 34831553642, e ciò solo con effetto dal 24.3.2014.
Di conseguenza, non è stato provato da sul quale grava il relativo onere, che l' attrice sia CP_2
subentrata al contratto stipulato dal provider con se non limitatamente ai servizi erogati tramite CP_1
le due numerazioni 3483153641 e 34831553642, e solo con effetto dal 24.3.2014.
Pertanto, rilevato che due delle fatture azionate (AC17625646 e AD05578284) sono pacificamente state emesse nei confronti di e che una terza, AD17995970, con scadenza il giorno 08/01/2014, CP_1
è stata emessa nei confronti della opponente prima del sorgere dell'unico rapporto contrattuale con quello sorto con la stipula del contratto del 24.3.2014, deve concludersi che l'opponente non CP_2
sia legittimata passiva rispetto alle domande di per gli importi esposti nelle tre fatture di cui CP_2
sopra.
Quanto alle somme di cui alle rimanenti tre fatture, tutte emesse per periodo compreso tra il 13.12.2015
e il 9.6.2016, si rileva come l'attrice abbia contestato la debenza delle medesime, avendo essa asseritamente chiesto e ottenuto la “migrazione” a in data 29.2.2016. Organizzazione_2
L'attrice, tuttavia, non ha assolto all'onere probatorio, che sulla stessa incombe, di provare che il rapporto contrattuale con si sia interrotto il 29.2.2016, e non nella successiva data del CP_2
9.6.2016, data successivamente alla quale, pacificamente, il contratto con ha cessato di CP_2
produrre qualsiasi effetto. Inoltre, la fattura AG02073789 riguarda il periodo compreso tra il 13 dicembre 2015 e il 10 febbraio 2016, periodo durante il quale, pacificamente il rapporto contrattuale tra le parti era attivo. La fattura AG05377552 riguarda invece il periodo 11 febbraio 2016 - 10 aprile
2016, durante parte del quale il contratto era in esecuzione.
Infine, non risulta provata la asserzione attorea, secondo la quale le parti avrebbero stabilito la automatica cessazione del contratto a partire dal febbraio 2016. Ciò non risulta né dal contratto sottoscritto da (doc. 2 fasc. opposta), né dalle condizioni generali di contratto (doc.3 fasc. CP_1
opposta), dalla attrice non contestate, né quanto al loro contenuto né quanto alla loro vincolatività per le parti.
In considerazione di quanto sopra motivato, si ritiene provato che le somme esposte nelle tre fatture
AG02073789, AG05377552 e AG08652794 siano dalla opponente dovute alla opposta, per un totale di euro 687,23.
pagina 4 di 5 Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. La attrice deve essere condannata a versare a la somma di euro 687,23, oltre interessi, al tasso convenzionale, dalla scadenza di CP_2
ciascuna fattura al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/14, così come modificato dal DM 147/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a versare a la somma di euro 687,23, oltre interessi Controparte_1 Controparte_2
come in motivazione;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1 Controparte_2
si liquidano in euro 350,00, per compensi, oltre accessori di legge
Milano, 30 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Antonella Caterina Attardo
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