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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 29/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in data 3 maggio 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2022, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 625/2021 emesso il 3.12.2021”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Iuele, per mandato in atti
ATTORE-OPPONENTE
Contro
(C.F. , in persona del legale CP_1 C.F._2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Giuratrabocchetta, per mandato in atti
CONVENUTA-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 625/2021 Parte_1
emesso dal Tribunale di Matera in data 3.12.2021, su ricorso di , per CP_1 la somma di € 6.702,23 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza n.324/2014 del Giudice di pace di Matera, impugnata in appello e riformata con sentenza del Tribunale di Matera n. 571/2020. L'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito, in quanto a seguito di pignoramento presso terzi, l'Inps
pagina 1 di 3 aveva erogato solo il minor importo di € 440,00, e l'incompetenza per valore del
Tribunale adito. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del
03.0.2024, la causa viene decisa.
Preliminarmente, va rigettata perché infondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale sollevata dall'opponente.
Va osservato che “la determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche” (cfr. Cass. n.16404/2024;; Cass.
n.5573/2010; n. 20118/2006).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio è stato fatto valere un credito pari a € 6.702,23.
Pertanto, va confermata la competenza del Tribunale quale giudice competente per il procedimento monitorio (artt. 7 e 9 c.p.c.).
Ciò posto, e passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Ed invero, come evidenziato dall'opponente, dalla nota dell'INPS prodotta dalla stessa opposta, risulta che a seguito di ordinanza di assegnazione emessa in sede di procedura esecutiva presso terzi, al è stata assegnata solo la Parte_1 somma di € 444,92, mentre la residua somma di € 6.257,30 è stata assegnata ad un terzo.
Parte opposta non ha contestato specificatamente i motivi di opposizione, essendosi limitata a impugnare e contestare genericamente le eccezioni e deduzioni dell'opponente (art. 116 c.p.c.).
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in quanto emesso per una somma superiore a quella effettivamente dovuta.
L'accoglimento dell'opposizione comporta la soccombenza della parte opposta, che quindi va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, secondo i parametri pagina 2 di 3 minimi previsti per lo scaglione di riferimento e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta al pagamento della somma di € 1.700,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Il Giudice
dr.ssa Anna Zaccaria
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