Articolo 148 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 147Articolo 149
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18 dicembre 1942
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22 aprile 2006
Art. 148. (( 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006