Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 19/05/2025, n. 9444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9444 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09444/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09572/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Negroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero dell'Interno n. -OMISSIS- del 18.05.2021, notificato al ricorrente il 22.07.2021, nonchè di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e/o conseguente, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in esame, notificato il 10 settembre 2021 e depositato il 4 ottobre successivo, il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS- residente in Italia, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 18.05.2021 notificato al ricorrente il 22.07.2021, che ha respinto la sua istanza di acquisizione della cittadinanza italiana in relazione alla mancata dichiarazione, in sede di domanda, di una condanna irrevocabile comminata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati di falso e per guida senza avere conseguito l’abilitazione relativa.
2. – Con due motivi il ricorrente denunzia “Illegittimità per violazione o falsa applicazione dell’art. 8 Legge 91/92” per tardiva emissione del provvedimento impugnato e per la dedotta buona fede del ricorrente nell’omettere di dichiarare la condanna subita, in quanto relativa a pena applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
3. – Il Ministero si è costituito con atto di stile.
4. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025.
5. – Il ricorso è infondato.
Non può essere accolto il primo motivo, in quanto il comma 2 dell’art. 5 della L. n. 91\1992, per cui “L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni” è stato abrogato dall’art. 14, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.
Neppure il secondo mezzo ha pregio.
Come noto, in materia di concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della L. n. 91 del 1992, il provvedimento di concessione è atto squisitamente discrezionale di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno "status illesae dignitatis" (morale e civile) di colui che lo richiede. Pertanto, l'anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, considerato che il sindacato del Giudice si esaurisce nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione (T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, 01/02/2024, n. 1942).
Nel caso in esame non risulta irragionevole la scelta ministeriale di respingere l’istanza, atteso che il richiedente ha espressamente affermato nella domanda di cittadinanza di non aver riportato condanne penali in Italia, né pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nel modulo di richiesta della cittadinanza italiana, appositamente predisposto per consentire all’istante di autocertificare, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, la propria posizione giudiziaria.
Le circostanze ostative evidenziate dall’Amministrazione sono pregnanti, si situano entro l’ambito temporale dei dieci anni antecedenti al provvedimento… La guida senza patente, per la particolare pericolosità sociale della condotta, e pertanto per la grave contrarietà ai valori di cui all’art. 2 della Costituzione, appare senz’altro molto significativa ai fini della mancata concessione della cittadinanza (TAR Lazio n. 6084/2025).
Peraltro, le condotte del ricorrente, a prescindere dalla loro rilevanza penale, rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
In tale quadro, dette condotte sono state considerate dalla P.A. non nel loro valore isolato, ma complessivamente, nell’ambito di un giudizio globale sul comportamento dell’interessato, e, proprio in virtù della loro particolare combinazione, sono state non irragionevolmente ritenute dall’Amministrazione indici sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, dato che manifestano in re ipsa una carente integrazione del ricorrente e una scarsa aderenza ai valori della comunità oltre che una scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5708/2019).
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22;, Sez. V bis, 01/02/2024, n. 1942).
Tanto basta al rigetto del motivo.
6. – Le spese possono essere compensate per la difesa solo formale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.