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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 243 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCALMANA Parte_1 Parte_2
LOREDANA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Parte_2
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Pt_1 Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate a seguito della modifica operata all'udienza del 4.04.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 18.10.2008 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 63, parte II, serie A, anno 2008, alle condizioni di seguito esposte:
1) “la casa coniugale viene assegnata alla signora che vi vivrà con i figli;
Parte_2
2) il figlio LE vivrà con la madre e potrà vedere il padre ogni qualvolta lo desideri senza limitazione di tempo;
3) la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, si è trasferita a Milano Per_1
ove frequenta il primo anno di scienze infermieristiche. Ciascuno dei genitori provvederà alle spese ordinarie e straordinarie di al 50%, con la precisazione che per spese straordinarie si Per_1
intendono le seguenti:
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) Il signor , a titolo di contributo economico per il figlio LE entro i primi dieci Parte_1
giorni di ogni mese, si obbliga a versare la somma di Euro 200,00 (duecento/00), rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie come sopra individuate.
5) Quale elemento funzionale ed indispensabile per la definizione dei rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi, il signor si impegna a trasferire alla moglie, la quale accetta, Parte_1 la proprietà, dell'immobile sito in Savona Frazione Santuario Via Cimavalle 125 D nonché le quote sociali della società Effedì s.r.l.;
A) si impegna ed obbliga a cedere, assegnare e trasferire, senza corrispettivo e con le Parte_1
garanzie di legge, alla che accetta e riceve, la proprietà dei seguenti immobili e Parte_2
relative pertinenze e precisamente:
- FABBRICATO da terra a cielo sito in Savona, Frazione Santuario Via Cimavalle n. 125 - ESTREMI
CATASTALI: N.C.E.U. del Comune di Savona Foglio 31 mapp. 195 sub 1 Cat: A/7 rendita € 653,32;
- BOX sito in Savona Frazione Santuario Via Cimavalle n. 125 – ESTREMI CATASTALI: N.C.E.U.
del Comune di Savona Foglio 31 mapp. 195 sub 2 Cat: C/6 rendita € 351,60
Dette cessioni vengono fatte ed accettate a corpo e non a misura e comprendono tutti i diritti, azioni,
pertinenze, accessioni, servitù attive e passive inerenti e legalmente esistenti, con proporzionali diritti ed oneri sulle parti comuni del fabbricato ai sensi di legge ed in forza degli anteriori titoli di provenienza;
- parte cedente dichiara che gli immobili in oggetto sono franchi e liberi da gravami, debiti privilegiati, oneri, vincoli, privilegi fiscali, imposte o tasse arretrate ad eccezione delle seguenti ipoteche:
- ipoteca a favore del Sanpaolo IMI spa, in forza di contratto di mutuo a rogito Notaio Per_2
in data 30 giugno 2005 rep. 70912 registrato a Savona in data 7 luglio 2005 al n. 3748
- ipoteca a favore di RC Bank PLC in forza di contratto di mutuo a rogito Notaio Per_2
del 5 luglio 2007 rep. 77005
Il sig. , parte cedente, dichiara di rinunciare a qualsiasi ipoteca legale nascente dal Parte_1
presente atto di attribuzione patrimoniale a mezzo cessione con conseguente dispensa al
Conservatore dei Registri Immobiliari;
Il sig. dichiara altresì la conformità e regolarità urbanistica – edilizia degli immobili e Parte_1
altresì che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto;
Verrà data esecuzione agli accordi di cui sopra tramite atto di trasferimento della proprietà redatto da notaio con applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987 – come modificato ed interpretato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
A) Il sig. si impegna ed obbliga a cedere, assegnare e trasferire, senza corrispettivo e Parte_1
con le garanzie di legge, alla sig.ra , già socia, che accetta e riceve, la proprietà del Parte_2
50%, delle quote sociali, del valore nominale di €. 25.000,00#, della società con sede CP_1
legale in Savona, Via Nizza n. 54 R, con patitale sociale di €. 50.000,00#, iscritta preso il Registro
delle Imprese di Savona C.F. e P.I. N. REA SV – 138118, Amministratore Unico P.IVA_1
. Parte_1
- Dette quote sono franche e libere da gravami, debiti privilegiati, oneri, vincoli, privilegi fiscali,
imposte o tasse arretrate
- Verrà data esecuzione agli accordi di cui sopra tramite atto di trasferimento della proprietà redatto da notaio con applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987 – come modificato ed interpretato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)