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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.2.25 la seguente
S E N T E N Z A nelle controversie riunite nn. n 2269 e 2355 del 2024 R. G. sezione lavoro, vertenti
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Domenico Mirra; Parte_1
APPELLANTE/appellato
E
in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. EMANUELA CP_1
CALAMIA;
APPELLATA/appellante
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 954/2024 il Tribunale di Napoli Nord ha condannato l' “ al pagamento delle CP_1 somme dovute a titolo di ratei di indennità di accompagnamento in favore del ricorrente con decorrenza dal giugno 2021 nonché delle indennità dovute quale cieco assoluto con decorrenza dal 16.7.20, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali CP_1 che si liquidano in €. 1200,00 oltre IVA CPA e S.G. al Procuratore anticipatario”.
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto che aveva ottenuto il positivo riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto ed indennità di accompagnamento per invalidi civili con decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. reso nell'ambito del procedimento Rg. CP_ 7965/21 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro;
e che, pur avendo notificato all' tale decreto CP_ in data 23.9.22 e avendo allegato all' il possesso dei requisiti socio economici per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, erano trascorsi i 1120 gg di legge senza che l' avesse CP_1 adempiuto al pagamento della prestazione ai sensi dell'art. art. 445 bis comma 5 c.p.c.. Il primo giudice, nella contumacia dell' , ha ritenuto nel merito che “Deve dichiararsi il diritto CP_1 della ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti per il periodo indicato in ricorso sussistendo, come da certificazione reddituale allegata in atti, altresì il requisito economico sin dalla data di cui al decreto di omologa. Il credito vantato appare correttamente quantificato nel corpo del ricorso dal ricorrente”. Ha provveduto come da dispositivo sopra riportato. Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati appelli, oggi riuniti, entrambe le parti.
Il ha censurato la parte della pronuncia relativa al governo delle spese deducendo la Pt_1 violazione dei minimi tariffari a norma del dall'art. 4 del D.M. 55/2014, come novellato dal D.M. 37/2018 e dall'art. 4 del D.M. 147/2022, da ritenersi inderogabili. In virtù dei minimi inderogabili applicabili, il compenso sarebbe stato quantomeno pari ad € 2.697,00 essendo il valore della causa pari ad euro 24.797,63. Ha chiesto riformarsi, in parte qua, la sentenza. CP_ L' si è doluto dell'erroneità della pronuncia del Giudice di Prime Cure, nella misura in cui ha condannato l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento in favore del ricorrente con CP_2 decorrenza dal giugno 2021, in virtù della medesima patologia già considerata ai fini della prestazione quale cieco assoluto (con decorrenza dal 16.7.20) e con quest'ultima concomitante. Ha ripercorso lo svolgimento del progresso evidenziando che il ricorrente aveva in effetti ottenuto in sede amministrativa, in data 25/02/2021, a seguito di visita medica domiciliare da parte della
Commissione Medica I.N.P.S.- ASL di competenza, il riconoscimento dello status di cieco assoluto ai sensi della legge 327/70 e 508/88, con decorrenza dalla data del 19/02/2021, anziché con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia 16/07/2020; che con ricorso iscritto al n.8081/2021 RG ha agito, quindi, per il riconoscimento del requisito dalla data della domanda amministrativa (mentre la prestazione è correttamente in pagamento dalla data del riconoscimento);che- con ricorso iscritto al n.7965/2021 RG Tribunale di Napoli Nord ha poi ulteriormente agito al fine di ottenere il riconoscimento (anche) dell'indennità di accompagnamento (in sede amministrativa aveva ottenuto esclusivamente il riconoscimento di un'invalidità al 100% e della condizione di handicap con connotazione di gravità), con decorrenza 6/2021; che i procedimenti di accertamento tecnico preventivo RG n. 7965/2021 e n.8081/2021 sono stati poi riuniti(nel procedimento RG n. 7965/21) ed il CT nominato ha riconosciuto i presupposti per l'accoglimento di entrambe le richieste;
che nel procedimento ex art. 442 c.p.c. volto ad ottenere il pagamento dei ratei di prestazione, RG 8331/2023 Tribunale di Napoli Nord-sez. lavoro (contrariamente a quanto indicato in sentenza) l' è rimasto contumace ed il GdL, dott. Marco Bottino, con la sentenza in questa CP_2 sede gravata ha provveduto come in dispositivo.
Si è doluto del giudizio di superfluità dei mezzi istruttori formulato dal primo giudice in quanto nella propria relazione il CT (nell'ambito dei giudizi riuniti sub RG 7965/21), nel ritenere sussistenti i requisiti sanitari per l'accesso alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, ha valorizzato, nell'ambito delle patologie che concorrevano al riconoscimento del diritto invocato, la cecità assoluta (che giustificava le difficoltà deambulatorie in autonomia), già oggetto di autonoma valutazione per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche in favore dei ciechi assoluti (e valutata nella stessa sede anche ai fini della relativa decorrenza). E che La patologia oculare, dunque, se certamente poteva (e può) determinare un deficit della deambulazione che ragionevolmente avviene a piccoli passi e con equilibrio instabile, come affermato dal Consulente, allo stesso tempo, non poteva consentire all'istante di ottenere l'erogazione di due prestazioni se, alla base, le patologie non erano del tutto diverse ed autonome. Il principio che domina la materia è, quindi, quello di ritenere cumulabile l'indennità di accompagnamento con altre prestazioni riconosciute in favore degli invalidi civili purché concorrano patologie diverse, ossia l'invalido sia pluriminorato, non potendo la medesima patologia concorrere per il riconoscimento di più prestazioni…. Il Consulente afferma i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento guardando alla complessiva capacità di deambulazione del sig. (ivi compresa la patologia oculare), ciò non toglie, tuttavia, che, in Pt_1 virtù della disposizione di legge sopra richiamata, la prestazione invocata non possa essere concretamente erogata. Ha concluso ritenendo che “Il Tribunale ha errato, dunque, nel condannare l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento in favore del ricorrente con decorrenza CP_2 dal giugno 2021, in quanto riconosciuta in virtù della medesima patologia già considerata ai fini della prestazione quale cieco assoluto (con decorrenza dal 16.7.20) e con quest'ultima concomitante”. Ha chiesto riformarsi la sentenza. L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame. La controversia alla presente udienza, previa riunione dei giudizi, è decisa come segue. In ordine logico va trattato preliminarmente l'appello dell' che non può essere condiviso. CP_1
Va precisato che il presente giudizio trae origine da precedente decreto di omologa reso nei giudizi riuniti n.7965/21, previo espletamento di CT allegata in atti.
Ebbene prevede l'art. 445 bis cpc nella parte che qui interessa: “…[IV]. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore
a trenta giorni, entro il quale le medesime [devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria], se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio , devono depositare la relativa dichiarazione (2) .[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. [VI]. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.[VII]. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile “. Nel caso di specie è evidente che le doglianze di cui all'appello dell' , in realtà, riguardano la CP_1 consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio ex art. 445 bis cpc che, di contro, l' non ha CP_1 mai contestato nell'apposito procedimento di cui alla norma sopra richiamata.
Di conseguenza il contenuto della stessa, oggetto del decreto di omologa, non è qui più controvertibile.
E' in quella sede che l' avrebbe dovuto opporsi alle conclusioni cui era pervenuto il ctu il quale CP_1 ha chiaramente affermato la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e, separatamente, la cecità assoluta affermando “…nel valutare in maniera obiettiva le patologie e gli esiti riscontrati di cui l'istante è rimasta affetta, ritengo di poter riconoscere il Sig. Parte_1
soggetto invalido, nella misura del 100% (cento per cento) con indennità di
[...] accompagnamento con decorrenza da Giugno 2021. Si riconosce inoltre, la condizione di cieco assoluto dalla data di presentazione della domanda amministrativa”. Ed, infatti nella precedente trattazione, il CT aveva elencato le patologie che davano luogo al requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento (Diabete mellito tipo II in terapia insulinica,b) Edentulia totale superiore ed inferiore,c) Ulcere arti inferiori da vasculopatia diabetica,d) OS visus spento OD Glaucoma neovascolare scompensato,e) Obesità BMI 38,f) Deficit della deambulazione) ed aveva, poi effettuato separata trattazione con riguardo alla cecità, autonomamente valutabile.
Se in questo giudizio vi fossero state non condivisibili conclusioni l' avrebbe dovuto provvedere CP_1
a norma del comma VI dell'art. 445 bis cpc.
Come già detto, non lo ha fatto, dunque le conclusioni del ctu, cristallizzate nel decreto di omologa non sono più controvertibili.
L'appello, perciò, fondato tutto su una diversa lettura della consulenza tecnica o sulla sua erroneità non può trovare accoglimento.
Va invece accolto l'appello del Pt_1
Va detto che il valore della causa in primo grado era pacificamente di euro 24.797,63.
Per la determinazione degli importi dovuti occorre far riferimento al D.M. 55/2014 e ai parametri minimi del valore fino a € 26.000,00 di cui alla tabella allegata. L'art. 4 comma 5 del D.M. citato prevede che il compenso è liquidato per fasi che vengono specificamente individuate, chiarendo anche quali sono le attività che vi rientrano: a. per fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. b. per fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. c. per fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d. per fase decisoria sono compresi,
a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. Va, inoltre, rimarcato che il medesimo D.M. espressamente prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”, e che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Tuttavia con DM 8 marzo 2018 n.37, all'art.4 del DM n.55/2014, le parole “possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono state sostituite dalle seguenti
“possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Ai sensi dell'art.6 del suindicato decreto ministeriale “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e l'entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (26/4/2018).
Pertanto, per le liquidazioni avvenute dal 27/4/2018, come quella in esame, deve ritenersi che i parametri previsti dal DM n. 55 del 2014 non possano essere diminuiti in misura eccedente il 50%. Nel caso di specie si ritiene equa l'applicazione dei minimi tabellari essendo indubitabile che la controversia, avente ad oggetto l'erogazione di una prestazione a seguito di decreto di omologa, non sia particolarmente complessa.
Pertanto, applicando lo scaglione sopra indicato (cause di previdenza) nei minimi si perviene all'importo totale indicato in dispositivo. L' va quindi condannato al pagamento per intero delle spese di lite del primo grado di giudizio, CP_1 nella misura complessiva di € 2697,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. L'importo è complessivo delle somme eventualmente già erogate per il giudizio di primo grado.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dello stesso scaglione (essendovi appello dell' ) e sempre dei minimi tabellari per le CP_1 medesime ragioni di cui sopra, e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione In relazione al rigetto dell'appello dell' , si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di CP_1 questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Accoglie l'appello di e condanna l' al pagamento delle spese di primo Parte_1 CP_1 grado quantificate in euro 2697,00, comprensivi di quanto già liquidato dal Tribunale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
• Rigetta l'appello dell' ; CP_1
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 2906, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
• contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, il 21.2.25
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.2.25 la seguente
S E N T E N Z A nelle controversie riunite nn. n 2269 e 2355 del 2024 R. G. sezione lavoro, vertenti
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Domenico Mirra; Parte_1
APPELLANTE/appellato
E
in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. EMANUELA CP_1
CALAMIA;
APPELLATA/appellante
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 954/2024 il Tribunale di Napoli Nord ha condannato l' “ al pagamento delle CP_1 somme dovute a titolo di ratei di indennità di accompagnamento in favore del ricorrente con decorrenza dal giugno 2021 nonché delle indennità dovute quale cieco assoluto con decorrenza dal 16.7.20, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali CP_1 che si liquidano in €. 1200,00 oltre IVA CPA e S.G. al Procuratore anticipatario”.
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto che aveva ottenuto il positivo riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto ed indennità di accompagnamento per invalidi civili con decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. reso nell'ambito del procedimento Rg. CP_ 7965/21 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro;
e che, pur avendo notificato all' tale decreto CP_ in data 23.9.22 e avendo allegato all' il possesso dei requisiti socio economici per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, erano trascorsi i 1120 gg di legge senza che l' avesse CP_1 adempiuto al pagamento della prestazione ai sensi dell'art. art. 445 bis comma 5 c.p.c.. Il primo giudice, nella contumacia dell' , ha ritenuto nel merito che “Deve dichiararsi il diritto CP_1 della ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti per il periodo indicato in ricorso sussistendo, come da certificazione reddituale allegata in atti, altresì il requisito economico sin dalla data di cui al decreto di omologa. Il credito vantato appare correttamente quantificato nel corpo del ricorso dal ricorrente”. Ha provveduto come da dispositivo sopra riportato. Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati appelli, oggi riuniti, entrambe le parti.
Il ha censurato la parte della pronuncia relativa al governo delle spese deducendo la Pt_1 violazione dei minimi tariffari a norma del dall'art. 4 del D.M. 55/2014, come novellato dal D.M. 37/2018 e dall'art. 4 del D.M. 147/2022, da ritenersi inderogabili. In virtù dei minimi inderogabili applicabili, il compenso sarebbe stato quantomeno pari ad € 2.697,00 essendo il valore della causa pari ad euro 24.797,63. Ha chiesto riformarsi, in parte qua, la sentenza. CP_ L' si è doluto dell'erroneità della pronuncia del Giudice di Prime Cure, nella misura in cui ha condannato l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento in favore del ricorrente con CP_2 decorrenza dal giugno 2021, in virtù della medesima patologia già considerata ai fini della prestazione quale cieco assoluto (con decorrenza dal 16.7.20) e con quest'ultima concomitante. Ha ripercorso lo svolgimento del progresso evidenziando che il ricorrente aveva in effetti ottenuto in sede amministrativa, in data 25/02/2021, a seguito di visita medica domiciliare da parte della
Commissione Medica I.N.P.S.- ASL di competenza, il riconoscimento dello status di cieco assoluto ai sensi della legge 327/70 e 508/88, con decorrenza dalla data del 19/02/2021, anziché con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia 16/07/2020; che con ricorso iscritto al n.8081/2021 RG ha agito, quindi, per il riconoscimento del requisito dalla data della domanda amministrativa (mentre la prestazione è correttamente in pagamento dalla data del riconoscimento);che- con ricorso iscritto al n.7965/2021 RG Tribunale di Napoli Nord ha poi ulteriormente agito al fine di ottenere il riconoscimento (anche) dell'indennità di accompagnamento (in sede amministrativa aveva ottenuto esclusivamente il riconoscimento di un'invalidità al 100% e della condizione di handicap con connotazione di gravità), con decorrenza 6/2021; che i procedimenti di accertamento tecnico preventivo RG n. 7965/2021 e n.8081/2021 sono stati poi riuniti(nel procedimento RG n. 7965/21) ed il CT nominato ha riconosciuto i presupposti per l'accoglimento di entrambe le richieste;
che nel procedimento ex art. 442 c.p.c. volto ad ottenere il pagamento dei ratei di prestazione, RG 8331/2023 Tribunale di Napoli Nord-sez. lavoro (contrariamente a quanto indicato in sentenza) l' è rimasto contumace ed il GdL, dott. Marco Bottino, con la sentenza in questa CP_2 sede gravata ha provveduto come in dispositivo.
Si è doluto del giudizio di superfluità dei mezzi istruttori formulato dal primo giudice in quanto nella propria relazione il CT (nell'ambito dei giudizi riuniti sub RG 7965/21), nel ritenere sussistenti i requisiti sanitari per l'accesso alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, ha valorizzato, nell'ambito delle patologie che concorrevano al riconoscimento del diritto invocato, la cecità assoluta (che giustificava le difficoltà deambulatorie in autonomia), già oggetto di autonoma valutazione per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche in favore dei ciechi assoluti (e valutata nella stessa sede anche ai fini della relativa decorrenza). E che La patologia oculare, dunque, se certamente poteva (e può) determinare un deficit della deambulazione che ragionevolmente avviene a piccoli passi e con equilibrio instabile, come affermato dal Consulente, allo stesso tempo, non poteva consentire all'istante di ottenere l'erogazione di due prestazioni se, alla base, le patologie non erano del tutto diverse ed autonome. Il principio che domina la materia è, quindi, quello di ritenere cumulabile l'indennità di accompagnamento con altre prestazioni riconosciute in favore degli invalidi civili purché concorrano patologie diverse, ossia l'invalido sia pluriminorato, non potendo la medesima patologia concorrere per il riconoscimento di più prestazioni…. Il Consulente afferma i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento guardando alla complessiva capacità di deambulazione del sig. (ivi compresa la patologia oculare), ciò non toglie, tuttavia, che, in Pt_1 virtù della disposizione di legge sopra richiamata, la prestazione invocata non possa essere concretamente erogata. Ha concluso ritenendo che “Il Tribunale ha errato, dunque, nel condannare l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento in favore del ricorrente con decorrenza CP_2 dal giugno 2021, in quanto riconosciuta in virtù della medesima patologia già considerata ai fini della prestazione quale cieco assoluto (con decorrenza dal 16.7.20) e con quest'ultima concomitante”. Ha chiesto riformarsi la sentenza. L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame. La controversia alla presente udienza, previa riunione dei giudizi, è decisa come segue. In ordine logico va trattato preliminarmente l'appello dell' che non può essere condiviso. CP_1
Va precisato che il presente giudizio trae origine da precedente decreto di omologa reso nei giudizi riuniti n.7965/21, previo espletamento di CT allegata in atti.
Ebbene prevede l'art. 445 bis cpc nella parte che qui interessa: “…[IV]. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore
a trenta giorni, entro il quale le medesime [devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria], se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio , devono depositare la relativa dichiarazione (2) .[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. [VI]. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.[VII]. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile “. Nel caso di specie è evidente che le doglianze di cui all'appello dell' , in realtà, riguardano la CP_1 consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio ex art. 445 bis cpc che, di contro, l' non ha CP_1 mai contestato nell'apposito procedimento di cui alla norma sopra richiamata.
Di conseguenza il contenuto della stessa, oggetto del decreto di omologa, non è qui più controvertibile.
E' in quella sede che l' avrebbe dovuto opporsi alle conclusioni cui era pervenuto il ctu il quale CP_1 ha chiaramente affermato la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e, separatamente, la cecità assoluta affermando “…nel valutare in maniera obiettiva le patologie e gli esiti riscontrati di cui l'istante è rimasta affetta, ritengo di poter riconoscere il Sig. Parte_1
soggetto invalido, nella misura del 100% (cento per cento) con indennità di
[...] accompagnamento con decorrenza da Giugno 2021. Si riconosce inoltre, la condizione di cieco assoluto dalla data di presentazione della domanda amministrativa”. Ed, infatti nella precedente trattazione, il CT aveva elencato le patologie che davano luogo al requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento (Diabete mellito tipo II in terapia insulinica,b) Edentulia totale superiore ed inferiore,c) Ulcere arti inferiori da vasculopatia diabetica,d) OS visus spento OD Glaucoma neovascolare scompensato,e) Obesità BMI 38,f) Deficit della deambulazione) ed aveva, poi effettuato separata trattazione con riguardo alla cecità, autonomamente valutabile.
Se in questo giudizio vi fossero state non condivisibili conclusioni l' avrebbe dovuto provvedere CP_1
a norma del comma VI dell'art. 445 bis cpc.
Come già detto, non lo ha fatto, dunque le conclusioni del ctu, cristallizzate nel decreto di omologa non sono più controvertibili.
L'appello, perciò, fondato tutto su una diversa lettura della consulenza tecnica o sulla sua erroneità non può trovare accoglimento.
Va invece accolto l'appello del Pt_1
Va detto che il valore della causa in primo grado era pacificamente di euro 24.797,63.
Per la determinazione degli importi dovuti occorre far riferimento al D.M. 55/2014 e ai parametri minimi del valore fino a € 26.000,00 di cui alla tabella allegata. L'art. 4 comma 5 del D.M. citato prevede che il compenso è liquidato per fasi che vengono specificamente individuate, chiarendo anche quali sono le attività che vi rientrano: a. per fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. b. per fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. c. per fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d. per fase decisoria sono compresi,
a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. Va, inoltre, rimarcato che il medesimo D.M. espressamente prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”, e che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Tuttavia con DM 8 marzo 2018 n.37, all'art.4 del DM n.55/2014, le parole “possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono state sostituite dalle seguenti
“possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Ai sensi dell'art.6 del suindicato decreto ministeriale “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e l'entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (26/4/2018).
Pertanto, per le liquidazioni avvenute dal 27/4/2018, come quella in esame, deve ritenersi che i parametri previsti dal DM n. 55 del 2014 non possano essere diminuiti in misura eccedente il 50%. Nel caso di specie si ritiene equa l'applicazione dei minimi tabellari essendo indubitabile che la controversia, avente ad oggetto l'erogazione di una prestazione a seguito di decreto di omologa, non sia particolarmente complessa.
Pertanto, applicando lo scaglione sopra indicato (cause di previdenza) nei minimi si perviene all'importo totale indicato in dispositivo. L' va quindi condannato al pagamento per intero delle spese di lite del primo grado di giudizio, CP_1 nella misura complessiva di € 2697,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. L'importo è complessivo delle somme eventualmente già erogate per il giudizio di primo grado.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dello stesso scaglione (essendovi appello dell' ) e sempre dei minimi tabellari per le CP_1 medesime ragioni di cui sopra, e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione In relazione al rigetto dell'appello dell' , si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di CP_1 questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Accoglie l'appello di e condanna l' al pagamento delle spese di primo Parte_1 CP_1 grado quantificate in euro 2697,00, comprensivi di quanto già liquidato dal Tribunale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
• Rigetta l'appello dell' ; CP_1
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 2906, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
• contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, il 21.2.25
Il Consigliere est. Il Presidente