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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 14.10.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9074/2025 R.G.L., avente a oggetto: indennità sostitutiva permessi ROL non goduti,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Alessandro CP_1
Gullo;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 30.9.2024, parte attrice, premettendo di essere stata assunta ex art. 6 del CCNL Fise Assoambiente alle dipendenze della società convenuta dal
10.2.2014 e di non avere fruito dei permessi ROL previsti dalla contrattazione collettiva sino al mese di dicembre 2023 senza ricevere la relativa indennità sostitutiva, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...accertare e dichiarare il diritto alla maturazione e fruizione dei permessi - ROL dal giorno dell'assunzione,
10.02.2014 al mese di dicembre 2023, accertare il diritto al pagamento ex art. 17 ccnl fise con conseguente condanna della parte resistente al pagamento di € 1.104,21 oltre interessi
e accessori o alla diversa somma determinata in corso di causa, nonché alla
1 regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
Il tutto con spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc”.
Con memoria difensiva depositata in data 26.11.2024, si è costituita in giudizio la società resistente svolgendo difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “...ritenere e dichiarare inammissibili tutte le domande proposte con il ricorso indicato in premessa o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza la parte presente ha concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
2.1. Preliminarmente occorre evidenziare che, all'odierna udienza, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda avente a oggetto la “…regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale” (cfr. verbale di udienza).
2.2. Ciò posto, il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento agli importi de quibus, incombe sull'odierno ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da fare sorgere il diritto ai permessi ROL invocati in ricorso e alla loro monetizzazione.
2.3. Nella specie, innanzitutto, è incontestata tra le parti la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato sin dal 10.2.2014, siccome risultante dalla documentazione versata in atti, di provenienza datoriale e dunque pienamente rilevante nella presente sede
(cfr. buste paga prodotte da entrambe le parti).
2.4. È parimenti documentata in atti, oltreché incontestata tra le parti, la spettanza e conseguente quantificazione dei permessi ROL non fruiti da parte ricorrente al mese di dicembre 2023.
2 Ed infatti, dalla busta paga di dicembre 2023 in atti risulta un “saldo” di “permessi” non goduti a tale data pari a n. 89,41 ore (cfr. buste paga di dicembre 2023 e gennaio 2024 prodotte da entrambe le parti).
Sotto tale profilo, d'altronde, nella propria memoria difensiva la stessa società resistente ha precisato che “…la DU non ha mai occultato -né tantomeno negato- il diritto del ricorrente al godimento dei ROL maturati in quanto pone in chiaro, nei prospetti paga di gennaio ed anche in quelli successivi, il “monte ore” di permessi non fruiti negli anni precedenti, indicandoli nella seconda parte di ogni cedolino con
l'acronimo AN (permessi anni precedenti), come risulta dai prospetti paga che si producono in unico allegato (alleg.1). […]” (cfr. ivi pag. 2).
Stante quanto sopra, in definitiva, può reputarsi accertata la maturazione da parte del ricorrente, al mese di dicembre 2023, di un monte ore residuo di permessi ROL non goduti pari a n. 89,41 ore.
2.5. A fronte di ciò, vi è invece contestazione tra le parti in ordine all'attuale ed effettivo diritto di parte ricorrente alla monetizzazione di tali permessi ROL non goduti al mese di dicembre 2023 mediante il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva.
Sotto tale profilo, in particolare, parte ricorrente ha invocato l'art. 17 co. 5 della norma transitoria del CCNL di categoria (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso), mentre la società resistente ha dedotto che “…La norma della contrattazione collettiva invocata dal ricorrente non impone in modo precettivo al datore di lavoro il pagamento dell'indennità sostitutiva dei ROL non goduti nell'anno precedente. Infatti, la a seconda delle CP_1 esigenze operative che si presentano in ogni singolo cantiere, concorda con ciascuno dei lavoratori il piano di recupero dei ROL non fruiti negli anni precedenti ovvero corrisponde la relativa indennità alla fine del rapporto di lavoro. […]” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva).
2.6. L'assunto di parte ricorrente appare fondato e, per converso, va quindi disattesa la prospettazione difensiva di parte resistente.
A tal fine, stante il carattere assorbente, può richiamarsi la specifica disposizione contenuta nel CCNL Fise Assoambiente, pacificamente applicato al rapporto di lavoro de quo.
L'invocato l'art. 17 del citato CCNL FISE Assoambiente del 6.12.2016, al comma
1 della “norma transitoria”, stabilisce che “
1. A totale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro di cui al presente articolo 17, comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31.01.2017, viene riconosciuto dall'1.02.2017 un monte ore annuo pro capite di
3 permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell'anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze del servizio. A decorrere dall'1.1.2018 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore…” (cfr. CCNL prodotto da parte ricorrente, ivi pag. 70).
Analogamente, l'art. 17 del CCNL servizi ambientali del 18.5.2022, alla “norma per il personale con rapporto di lavoro già regolato dai CCNL 10 luglio 2016 e dicembre
2016”, stabilisce che “…Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già regolato dal CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016, in forza nel settore rispettivamente alla data del 31 dicembre 2016 ed alla data del 31 gennaio 2017 continuano a trovare applicazione le normative transitorie previste dall'art. 17 dei CCNL su indicati, riportate nelle APPENDICI A e B allegate al presente CCNL” (cfr. CCNL prodotto da parte ricorrente, ivi pag. 66).
Con precipuo riferimento alla monetizzazione dei permessi ROL non goduti, stante il carattere dirimente, il comma 5 della citata “norma transitoria” dell'art. 17 CCNL 2016 stabilisce che “Fermo rimanendo l'impegno delle aziende a favorire, su richiesta del lavoratore, prioritariamente rispetto alle ferie, l'effettiva fruizione entro l'anno solare delle ore di permesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, le ore eventualmente non fruite nell'anno solare di competenza sono liquidate con la retribuzione del mese di gennaio nei valori in atto nel precedente mese di dicembre” (cfr. CCNL in atti, cit.).
2.7. Ebbene, a fronte del chiaro tenore testuale di tale disposizione del CCNL, va quindi disattesa la generica cesura di parte resistente secondo cui “…La norma della contrattazione collettiva invocata dal ricorrente non impone in modo precettivo al datore di lavoro il pagamento dell'indennità sostitutiva dei ROL non goduti nell'anno precedente” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva, cit.), discendendo invece dalla citata previsione collettiva il diritto del lavoratore alla liquidazione delle “…ore eventualmente non fruite nell'anno solare di competenza” unitamente alla “…retribuzione del mese di gennaio” e secondo i “…valori in atto nel precedente mese di dicembre”.
Né, sotto altro profilo, la società resistente ha compiutamente allegato e dimostrato la successiva fruizione da parte del ricorrente di tali permessi ROL non goduti, ovvero la liquidazione in suo favore della corrispondente indennità sostitutiva.
Considerato infine che, da un lato, parte ricorrente è dipendente della società resistente sin dal 10.2.2014 e, dall'altro lato, le ore residue di permessi ROL sono espressamente indicate dalla stessa società resistente nelle buste paga in atti, appaiono superflue le deduzioni delle parti in ordine alla “…continuità del rapporto di lavoro ex art.
6 del CCNL FISE Assoambiente applicato tra impresa cedente e cessionaria” (cfr. pagg. 2
4 e 3 del ricorso e pagg. 3 e 4 della memoria difensiva), venendo in rilievo – come detto – permessi ROL introdotti dall'1.2.2017 a seguito dell'anzidetta modifica dell'orario di lavoro settimanale ex art. 17 CCNL (in tal senso, cfr. altresì pag. 3 della memoria difensiva).
2.8. Alla stregua di quanto esposto e assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorrente ha diritto alla monetizzazione dei permessi ROL non goduti al mese di dicembre 2023, siccome specificamente indicati e quantificati dalla stessa società resistente nelle buste paga.
2.9. Va, in definitiva, accolta la domanda volta alla liquidazione dei permessi ROL non goduti dal ricorrente al mese di dicembre 2023, come risultanti dalla relativa busta paga in atti (id est: n. 89,41 ore), mediante il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva.
Con riferimento alla determinazione degli importi spettanti, rilevano i conteggi elaborati da parte ricorrente nell'atto introduttivo sulla base dei dati contenuti nelle buste paga in atti, siccome non specificamente e distintamente contestati da parte resistente nella propria memoria difensiva (con riguardo sia al numero di permessi ROL non goduti, sia alla determinazione della “paga oraria” di riferimento – cfr. pag. 2 del ricorso).
In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. n. 9285/2003).
Si è, altresì, precisato che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (cfr. C. Cass.
n. 945/2006; cfr. anche C. Cass. n. 4051/2011 secondo cui “la mancata o generica
5 contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso il giudice e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”; in tal senso, da ultimo, cfr. C. Cass. n. 23566/2025).
2.10. Stante quanto sopra, la società deve essere condannata a pagare a parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ore di permessi ROL non fruiti sino al mese di dicembre 2023, la complessiva somma di € 1.104,21 (id est: n. 89,41 ore x € 12,35 quale incontestata retribuzione oraria indicata in ricorso).
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, come per legge.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna parte resistente, per le causali di cui in motivazione, a corrispondere a parte ricorrente la somma complessiva di € 1.104,21, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore.
Catania, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 14.10.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9074/2025 R.G.L., avente a oggetto: indennità sostitutiva permessi ROL non goduti,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Alessandro CP_1
Gullo;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 30.9.2024, parte attrice, premettendo di essere stata assunta ex art. 6 del CCNL Fise Assoambiente alle dipendenze della società convenuta dal
10.2.2014 e di non avere fruito dei permessi ROL previsti dalla contrattazione collettiva sino al mese di dicembre 2023 senza ricevere la relativa indennità sostitutiva, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...accertare e dichiarare il diritto alla maturazione e fruizione dei permessi - ROL dal giorno dell'assunzione,
10.02.2014 al mese di dicembre 2023, accertare il diritto al pagamento ex art. 17 ccnl fise con conseguente condanna della parte resistente al pagamento di € 1.104,21 oltre interessi
e accessori o alla diversa somma determinata in corso di causa, nonché alla
1 regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
Il tutto con spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc”.
Con memoria difensiva depositata in data 26.11.2024, si è costituita in giudizio la società resistente svolgendo difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “...ritenere e dichiarare inammissibili tutte le domande proposte con il ricorso indicato in premessa o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza la parte presente ha concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
2.1. Preliminarmente occorre evidenziare che, all'odierna udienza, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda avente a oggetto la “…regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale” (cfr. verbale di udienza).
2.2. Ciò posto, il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento agli importi de quibus, incombe sull'odierno ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da fare sorgere il diritto ai permessi ROL invocati in ricorso e alla loro monetizzazione.
2.3. Nella specie, innanzitutto, è incontestata tra le parti la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato sin dal 10.2.2014, siccome risultante dalla documentazione versata in atti, di provenienza datoriale e dunque pienamente rilevante nella presente sede
(cfr. buste paga prodotte da entrambe le parti).
2.4. È parimenti documentata in atti, oltreché incontestata tra le parti, la spettanza e conseguente quantificazione dei permessi ROL non fruiti da parte ricorrente al mese di dicembre 2023.
2 Ed infatti, dalla busta paga di dicembre 2023 in atti risulta un “saldo” di “permessi” non goduti a tale data pari a n. 89,41 ore (cfr. buste paga di dicembre 2023 e gennaio 2024 prodotte da entrambe le parti).
Sotto tale profilo, d'altronde, nella propria memoria difensiva la stessa società resistente ha precisato che “…la DU non ha mai occultato -né tantomeno negato- il diritto del ricorrente al godimento dei ROL maturati in quanto pone in chiaro, nei prospetti paga di gennaio ed anche in quelli successivi, il “monte ore” di permessi non fruiti negli anni precedenti, indicandoli nella seconda parte di ogni cedolino con
l'acronimo AN (permessi anni precedenti), come risulta dai prospetti paga che si producono in unico allegato (alleg.1). […]” (cfr. ivi pag. 2).
Stante quanto sopra, in definitiva, può reputarsi accertata la maturazione da parte del ricorrente, al mese di dicembre 2023, di un monte ore residuo di permessi ROL non goduti pari a n. 89,41 ore.
2.5. A fronte di ciò, vi è invece contestazione tra le parti in ordine all'attuale ed effettivo diritto di parte ricorrente alla monetizzazione di tali permessi ROL non goduti al mese di dicembre 2023 mediante il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva.
Sotto tale profilo, in particolare, parte ricorrente ha invocato l'art. 17 co. 5 della norma transitoria del CCNL di categoria (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso), mentre la società resistente ha dedotto che “…La norma della contrattazione collettiva invocata dal ricorrente non impone in modo precettivo al datore di lavoro il pagamento dell'indennità sostitutiva dei ROL non goduti nell'anno precedente. Infatti, la a seconda delle CP_1 esigenze operative che si presentano in ogni singolo cantiere, concorda con ciascuno dei lavoratori il piano di recupero dei ROL non fruiti negli anni precedenti ovvero corrisponde la relativa indennità alla fine del rapporto di lavoro. […]” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva).
2.6. L'assunto di parte ricorrente appare fondato e, per converso, va quindi disattesa la prospettazione difensiva di parte resistente.
A tal fine, stante il carattere assorbente, può richiamarsi la specifica disposizione contenuta nel CCNL Fise Assoambiente, pacificamente applicato al rapporto di lavoro de quo.
L'invocato l'art. 17 del citato CCNL FISE Assoambiente del 6.12.2016, al comma
1 della “norma transitoria”, stabilisce che “
1. A totale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro di cui al presente articolo 17, comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31.01.2017, viene riconosciuto dall'1.02.2017 un monte ore annuo pro capite di
3 permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell'anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze del servizio. A decorrere dall'1.1.2018 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore…” (cfr. CCNL prodotto da parte ricorrente, ivi pag. 70).
Analogamente, l'art. 17 del CCNL servizi ambientali del 18.5.2022, alla “norma per il personale con rapporto di lavoro già regolato dai CCNL 10 luglio 2016 e dicembre
2016”, stabilisce che “…Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già regolato dal CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016, in forza nel settore rispettivamente alla data del 31 dicembre 2016 ed alla data del 31 gennaio 2017 continuano a trovare applicazione le normative transitorie previste dall'art. 17 dei CCNL su indicati, riportate nelle APPENDICI A e B allegate al presente CCNL” (cfr. CCNL prodotto da parte ricorrente, ivi pag. 66).
Con precipuo riferimento alla monetizzazione dei permessi ROL non goduti, stante il carattere dirimente, il comma 5 della citata “norma transitoria” dell'art. 17 CCNL 2016 stabilisce che “Fermo rimanendo l'impegno delle aziende a favorire, su richiesta del lavoratore, prioritariamente rispetto alle ferie, l'effettiva fruizione entro l'anno solare delle ore di permesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, le ore eventualmente non fruite nell'anno solare di competenza sono liquidate con la retribuzione del mese di gennaio nei valori in atto nel precedente mese di dicembre” (cfr. CCNL in atti, cit.).
2.7. Ebbene, a fronte del chiaro tenore testuale di tale disposizione del CCNL, va quindi disattesa la generica cesura di parte resistente secondo cui “…La norma della contrattazione collettiva invocata dal ricorrente non impone in modo precettivo al datore di lavoro il pagamento dell'indennità sostitutiva dei ROL non goduti nell'anno precedente” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva, cit.), discendendo invece dalla citata previsione collettiva il diritto del lavoratore alla liquidazione delle “…ore eventualmente non fruite nell'anno solare di competenza” unitamente alla “…retribuzione del mese di gennaio” e secondo i “…valori in atto nel precedente mese di dicembre”.
Né, sotto altro profilo, la società resistente ha compiutamente allegato e dimostrato la successiva fruizione da parte del ricorrente di tali permessi ROL non goduti, ovvero la liquidazione in suo favore della corrispondente indennità sostitutiva.
Considerato infine che, da un lato, parte ricorrente è dipendente della società resistente sin dal 10.2.2014 e, dall'altro lato, le ore residue di permessi ROL sono espressamente indicate dalla stessa società resistente nelle buste paga in atti, appaiono superflue le deduzioni delle parti in ordine alla “…continuità del rapporto di lavoro ex art.
6 del CCNL FISE Assoambiente applicato tra impresa cedente e cessionaria” (cfr. pagg. 2
4 e 3 del ricorso e pagg. 3 e 4 della memoria difensiva), venendo in rilievo – come detto – permessi ROL introdotti dall'1.2.2017 a seguito dell'anzidetta modifica dell'orario di lavoro settimanale ex art. 17 CCNL (in tal senso, cfr. altresì pag. 3 della memoria difensiva).
2.8. Alla stregua di quanto esposto e assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorrente ha diritto alla monetizzazione dei permessi ROL non goduti al mese di dicembre 2023, siccome specificamente indicati e quantificati dalla stessa società resistente nelle buste paga.
2.9. Va, in definitiva, accolta la domanda volta alla liquidazione dei permessi ROL non goduti dal ricorrente al mese di dicembre 2023, come risultanti dalla relativa busta paga in atti (id est: n. 89,41 ore), mediante il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva.
Con riferimento alla determinazione degli importi spettanti, rilevano i conteggi elaborati da parte ricorrente nell'atto introduttivo sulla base dei dati contenuti nelle buste paga in atti, siccome non specificamente e distintamente contestati da parte resistente nella propria memoria difensiva (con riguardo sia al numero di permessi ROL non goduti, sia alla determinazione della “paga oraria” di riferimento – cfr. pag. 2 del ricorso).
In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. n. 9285/2003).
Si è, altresì, precisato che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (cfr. C. Cass.
n. 945/2006; cfr. anche C. Cass. n. 4051/2011 secondo cui “la mancata o generica
5 contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso il giudice e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”; in tal senso, da ultimo, cfr. C. Cass. n. 23566/2025).
2.10. Stante quanto sopra, la società deve essere condannata a pagare a parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ore di permessi ROL non fruiti sino al mese di dicembre 2023, la complessiva somma di € 1.104,21 (id est: n. 89,41 ore x € 12,35 quale incontestata retribuzione oraria indicata in ricorso).
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, come per legge.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna parte resistente, per le causali di cui in motivazione, a corrispondere a parte ricorrente la somma complessiva di € 1.104,21, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore.
Catania, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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