Articolo 4 della Legge 26 marzo 2003, n. 48
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30 marzo 2003
Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della legge n. 285 del 2000). 1. All' articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) due vicedirettori generali";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attivita' dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia".
2. Agli oneri derivanti dall'istituzione della figura dei vicedirettori generali si provvede ai sensi dell' articolo 10, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 .
Note all'art. 4:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Ordinamento dell'Agenzia). - 1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
a- bis) due vicedirettori generali;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attivita' dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'art. 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia.
3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarita' amministrativa e contabile dell'attivita' dell'Agenzia. Esso e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell'Agenzia medesima.
5. Agli organi dell'Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle societa' per azioni, in quanto compatibili con la presente legge.
6. All'interno dell'Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l'attivita' di cui all' art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 .".
- Per il riferimento all' art. 10, della legge 9 ottobre 1999, n. 285 , si vedano le note all'art. 10.
Entrata in vigore il 30 marzo 2003