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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 313/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - NI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500006202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500006202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500006202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2025 depositato il 09/12/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 24/3/2025 all'Ricorrente_1 proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 299 80 2025 00006202000 con esclusivo riferimento ai seguenti atti presupposti: cartella di pagamento n. 299 2020 0009701270000, notificata in data 28/07/2023 e relativa a Tasse Automobilistiche, interessi e sanzioni per l'anno 2017 - € 537,57;
2) cartella di pagamento n. 299 2021 0042059286000, notificata in data 04/03/2023 e relativa a Tasse Automobilistiche, interessi e sanzioni per l'anno 2018 - € 413,05;
3) cartella di pagamento n. 299 2022 0002879480000, presuntivamente notificata in data 30/07/2022 e relativa a Tasse Automobilistiche, interessi e sanzioni per l'anno 2015 - € 76,39; 4) cartella di pagamento n. 299 2022 0011414759000, notificata in data 02/03/2023 e relativa a Tasse Automobilistiche, interessi e sanzioni per l'anno 2019 - € 695,91. Eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di fermo per violazione dell'art. 22 comma 5 della Legge Regionale n. 1 del 1601/2024 e della Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2 nonché per avere egli tempestivamente impugnato le sopra citate cartelle dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di NI con due distinti ricorsi introduttivi dei procedimenti portanti i numeri 997/2023 e 72/2024 R.G.R. ed ancora per carenza di motivazione della comunicazione preventiva di fermo impugnata – violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 della l. 241/90 e 7 della l. 212/2000 - violazione del diritto di difesa ex art. 24 della costituzione . Si è costituita l'Ader la quale ha preliminarmente allegato l'intervenuta estinzione del preavviso di fermo onde ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali . All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha convenuto sulla intervenuta cessazione della materia del contendere ma ha chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali. Ciò posto, configurandosi una causa sopravvenuta determinante il venir meno dell'interesse ad agire con efficacia assorbente di ogni ragione giuridica posta a base dell'odierna opposizione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Quanto alla regolamentazione delle spese processali, tenuto conto che non è noto l'esito definitivo del giudizio avverso le cartelle presupposte , non potendosi formulare alcuna prognosi sulla fondatezza nel merito della suddetta opposizione, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Compensa le spese tra le parti. Così deciso in NI addì 5 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
CH De MA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 313/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - NI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500006202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500006202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29980202500006202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2025 depositato il 09/12/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 24/3/2025 all'Ricorrente_1 proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 299 80 2025 00006202000 con esclusivo riferimento ai seguenti atti presupposti: cartella di pagamento n. 299 2020 0009701270000, notificata in data 28/07/2023 e relativa a Tasse Automobilistiche, interessi e sanzioni per l'anno 2017 - € 537,57;
2) cartella di pagamento n. 299 2021 0042059286000, notificata in data 04/03/2023 e relativa a Tasse Automobilistiche, interessi e sanzioni per l'anno 2018 - € 413,05;
3) cartella di pagamento n. 299 2022 0002879480000, presuntivamente notificata in data 30/07/2022 e relativa a Tasse Automobilistiche, interessi e sanzioni per l'anno 2015 - € 76,39; 4) cartella di pagamento n. 299 2022 0011414759000, notificata in data 02/03/2023 e relativa a Tasse Automobilistiche, interessi e sanzioni per l'anno 2019 - € 695,91. Eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di fermo per violazione dell'art. 22 comma 5 della Legge Regionale n. 1 del 1601/2024 e della Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2 nonché per avere egli tempestivamente impugnato le sopra citate cartelle dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di NI con due distinti ricorsi introduttivi dei procedimenti portanti i numeri 997/2023 e 72/2024 R.G.R. ed ancora per carenza di motivazione della comunicazione preventiva di fermo impugnata – violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 della l. 241/90 e 7 della l. 212/2000 - violazione del diritto di difesa ex art. 24 della costituzione . Si è costituita l'Ader la quale ha preliminarmente allegato l'intervenuta estinzione del preavviso di fermo onde ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali . All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha convenuto sulla intervenuta cessazione della materia del contendere ma ha chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali. Ciò posto, configurandosi una causa sopravvenuta determinante il venir meno dell'interesse ad agire con efficacia assorbente di ogni ragione giuridica posta a base dell'odierna opposizione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Quanto alla regolamentazione delle spese processali, tenuto conto che non è noto l'esito definitivo del giudizio avverso le cartelle presupposte , non potendosi formulare alcuna prognosi sulla fondatezza nel merito della suddetta opposizione, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Compensa le spese tra le parti. Così deciso in NI addì 5 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
CH De MA