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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/09/2024, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. Bruno Perla presidente relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo giudice
Dott.ssa Francesca Neri giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
definitiva nella causa civile n. 4262/2024 R.G. posta in deliberazione all'udienza camerale del 9 settembre 2024. e promossa dai coniugi
- ata a Trieste (TS) il 27 maggio 1975 Parte_1
Codice Fiscale: CodiceFiscale_1 e
- nato a [...] il [...] Parte_2
Codice Fiscale: CodiceFiscale_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * * Oggetto del processo: cessazione effetti civili matrimonio.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazioni effetti civili matrimonio proposta con ricorso depositato il 3 aprile 2024; sentiti all'udienza camerale i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio a norma del codice civile il giorno 21 giugno
2008 nel Comune di Sasso Marconi (BO). iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2008. atto n. 11 , parte 2 s A;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata il [...], la figlia Per_1 rilevato che i coniugi si sono separati consensualmente avanti al Presidente di questo Tribunale il 03.02.2021 alle condizioni omologate con decreto pubblicato il 17.02.2021; valutata la rispondenza delle condizioni di cui al ricorso all'interesse della figlia e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M. ( trasmessi gli atti al P.M. in data 24 aprile 2024); visto che fra le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, confermata all'udienza camerale del giorno 9 settembre 2024 è previsto il trasferimento, da parte di a della quota di Parte_1 Parte_2
½ (un mezzo) di
- porzione del fabbricato posto in Comune di Ravenna, frazione Marina Romea, viale Forlì n.60, facente parte del complesso immobiliare composto da tre distinti corpi di fabbricato individuati con le lettere A-B-C, costituita da un appartamento al piano primo del fabbricato “B” di vani utili tre e accessori, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 80 con la particella;
- 851 sub 17- iano 1- Zona Cens.. 2 - Categoria A/3 – classe 2 - Vani 3,5 – Rendita CP_1
Catastale Euro 289,22
In confine con parti comuni , muri perimetrali esterni da più lati, salvo altri. Compete all'immobile in oggetto l'uso esclusivo e perpetuo di porzione di area di pertinenza del fabbricato “B” e la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione il tutto come meglio individuato nel rogito di provenienza nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova l'immobile, con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e con tutti i patti e le condizioni contenuti e richiamati nello stesso rogito di provenienza visto che i coniugi, nel ricorso hanno concordato e confermato nel verbale d'udienza del9 settembre 2024 le condizioni alle quali deve avvenire il trasferimento immobiliare e hanno reso le prescritte seguenti dichiarazioni:
- l'immobile in oggetto è pervenuto ai coniugi con rogito notaio di Alfonsine Persona_2
(RA) in data 6 maggio 2010 repertorio n.74587/21833 registrato all'Agenzia delle Entrate di Ravenna il 25 maggio 2010 al n.2562 e trascritto a Ravenna il 27 maggio 2010 agli artt. 5984-5085
- la sig. ha dichiarato che i titoli edilizi relativi all'immobile de quo sono regolari e, in Parte_1 particolare, ha dichiarato che :
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di
Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Ravenna in data 29 gennaio 1979 n. 2742/78 e successiva concessione per variante in corso d'opera n. 275/82 in data 11 marzo 1982 P.G. 43752/81;
- la relativa abitabilità è stata rilasciata dallo stesso Comune in data 7 maggio 1983 protocollo gen.n. 15344/82
- successivamente è stata rilasciata dal Comune di Ravenna in data 9 maggio 1990 Concessione a sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n.47/1985 n.892/90 Pratica n. 10325/90 infine successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria, né provvedimenti sanzionatori.
- l'appartamento in oggetto è dotato di attestato di prestazione energetica n. 10054-591162-2024 rilasciato in data 22 luglio 2024 da Geom. tale attestato è stato allegato in Controparte_2 originale al verbale d'udienza del 9 settembre 2024; la parte acquirente ha dichiarato di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, i coniugi hanno dichiarato che i dati di identificazione catastale, come riportati nel ricorso e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie, alle quali i coniugi hanno fatto riferimento, depositate in Catasto a corredo della denuncia di variazione in data 23 giugno
1982. prot. gen. n. 2863/83;
- La signora attuale intestataria dei diritti immobiliari oggetto del trasferimento, ha Parte_1 dichiarato che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e il signor Parte_2
ha confermato la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di
[...] fatto resa dal coniuge;
Le parti hanno dichiarato che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari;
- la sig. ha dichiarato e garantito che i diritti immobiliari oggetto di cessione non sono Parte_1 gravati da pesi, vincoli e formalità pregiudizievoli;
- entrambi i coniugi hanno dichiarato, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, di non essersi avvalse, per la conclusione del trasferimento immobiliare di cui al presente procedimento, di un mediatore , che avendo i coniugi concordato il pagamento di corrispettivo in denaro nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi tale pagamento è stato effettuato mediante:
- quanto ad Euro 35.000,00(trentacinquemila) mediante bonifico bancario Unicredit Banca di Sasso
Marconi Id.n. 1101231780408907 del 27 giugno 2023
- quanto ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila) mediante bonifico bancario Unicredit Banca di Sasso Marconi Id.n. 1101232080206809 del 27 luglio 2024
- La signora ha dichiarato di rinunciare all'ipoteca legale;
Parte_1
I Signori e hanno dichiarato di volersi avvalersi Parte_2 Parte_1 dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014.
verificato che le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sono conformi alla legge;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
- nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Bologna (BO) il 27 giugno 1978, coniugati con matrimonio contratto a norma del codice civile il giorno 21 giugno 2008 nel Comune di Sasso Marconi (BO) ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2008. atto n. 11 , parte 2 s A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Sasso Marconi (BO) di procedere all'annotazione ai sensi dell'art.69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 (atto. N. . 11 , parte 2 s A. anno
2008)
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) L'affido della figlia minore sarà condiviso, con responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazione della medesima.
2) Nel rispetto delle abitudini di vita della figlia, manterrà la residenza presso la casa del padre, Per_1 ove rimarrà a vivere, e dalla quale potrà raggiungere la scuola a Bologna con l'impiego di mezzi pubblici;
presso la casa del padre la ragazza potrà inoltre beneficiare anche della presenza della nonna paterna che si potrà occupare della stessa nei momenti in cui i genitori saranno impegnati al lavoro (con particolare riferimento al mattino prima dell'inizio della scuola -atteso che entrambi i genitori escono di casa intorno alle ore 06.30 a.m.-, ed all'uscita da scuola quando entrambi i genitori si troveranno ancora al lavoro).
3) Il padre si impegna a non creare alcun impedimento per la frequentazione della figlia da parte della madre, agevolando in qualsiasi modo il rapporto tra le due. Il regime di frequentazione è determinato tenendo conto dei turni di lavoro della Sig.ra e del Sig. , unitamente Pt_1 Pt_2 alla possibilità per di essere accudita dalla nonna paterna durante l'assenza dei genitori, e Per_1 pertanto la ragazza avrà la possibilità di incontrare la madre anche ogni pomeriggio e/o anche ogni mattina nel periodo estivo in cui la ragazza non frequenta la scuola ed i turni della Sig.ra lo consentano;
in ogni caso la ragazza frequenterà la madre almeno tre pomeriggi a Pt_1 settimana con pernottamento, compatibilmente ai propri turni lavorativi, ed un fine settimana alternato con il padre e la madre.
4) Per ciò che concerne i periodi festivi e/o di ferie dal lavoro, entrambi i genitori potranno avere presso di sé la figlia per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Le festività del Natale e di Capodanno saranno trascorse, ad anni alterni, con il padre o con la madre;
gli altri giorni inclusi nel periodo natalizio saranno trascorsi da con i genitori secondo il Per_1 regime di visita ordinario.
5) Circa le festività pasquali la ragazza trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
6) Quanto alle attività extrascolastiche di si evidenza che la stessa si dedica unicamente allo Per_1 sport della pallavolo che la impegna per n° 3 volte alla settimana e pertanto i genitori accompagneranno alternativamente agli allenamenti in base ai giorni di frequentazione Per_1 degli stessi;
i genitori si alterneranno allo stesso modo per i tornei organizzati dalla squadra di pallavolo durante i fine settimana.
7) In riferimento al mantenimento di i genitori continueranno a provvedervi in modo diretto, Per_1 fermo restando che verranno imputate al 50% tutte le spese straordinarie (mediche, anche odontoiatriche e/o specialistiche e farmaceutiche, scolastiche quali rette, tasse, libri, viaggi di istruzione e soggiorni studio, corsi extrascolastici, trasporti, ricreative e sportive); si precisa che tali spese, previamente concordate e anticipate dall'uno o dall'altro genitore, saranno reciprocamente rimborsate entro il mese successivo alla spesa sostenuta, previa esibizione di idonea documentazione comprovante la spesa stessa;
l'assegno unico di mantenimento verrà percepito al 100% dal padre, Sig. . Parte_2
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi, di aver regolato i rapporti patrimoniali tra loro pendenti (il trasferimento immobiliare alle condizioni di cui al punto seguente) e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione legata al rapporto coniugale.
9) ACCERTATO che il trasferimento richiesto costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché per regolare in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali e che i coniugi per ciò hanno richiesto l'esenzione ex art. 19 L.06.03.1987 n.74 e successive modifiche;
in accoglimento delle domande come sopra formulate trasferisce al signor la quota di ½ (un mezzo) della porzione del Parte_2 fabbricato sito in Comune di Ravenna frazione Marina Romea, viale Forlì n.60, facente parte del complesso immobiliare composto da tre distinti corpi di fabbricato individuati con le lettere A-B-C, costituita da un appartamento al piano primo del fabbricato “B” di vani utili tre e accessori, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 80 con la particella;
- 851 sub 17 - iano 1- Zona Cens.
2 - Categoria A/3 – classe 2 - Vani 3,5 – Rendita CP_1
Catastale Euro 289,22
Il trasferimento immobiliare avviene con esclusione di qualsiasi ipoteca legale. Gli effetti reali e obbligatori e gli altri effetti del trasferimento si producono con la presente sentenza Il possesso giuridico decorre da oggi.
Ordina al Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna la trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità.
Bologna,11/09/2024
Il presidente
Dott. Bruno Perla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. Bruno Perla presidente relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo giudice
Dott.ssa Francesca Neri giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
definitiva nella causa civile n. 4262/2024 R.G. posta in deliberazione all'udienza camerale del 9 settembre 2024. e promossa dai coniugi
- ata a Trieste (TS) il 27 maggio 1975 Parte_1
Codice Fiscale: CodiceFiscale_1 e
- nato a [...] il [...] Parte_2
Codice Fiscale: CodiceFiscale_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * * Oggetto del processo: cessazione effetti civili matrimonio.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazioni effetti civili matrimonio proposta con ricorso depositato il 3 aprile 2024; sentiti all'udienza camerale i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio a norma del codice civile il giorno 21 giugno
2008 nel Comune di Sasso Marconi (BO). iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2008. atto n. 11 , parte 2 s A;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata il [...], la figlia Per_1 rilevato che i coniugi si sono separati consensualmente avanti al Presidente di questo Tribunale il 03.02.2021 alle condizioni omologate con decreto pubblicato il 17.02.2021; valutata la rispondenza delle condizioni di cui al ricorso all'interesse della figlia e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M. ( trasmessi gli atti al P.M. in data 24 aprile 2024); visto che fra le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, confermata all'udienza camerale del giorno 9 settembre 2024 è previsto il trasferimento, da parte di a della quota di Parte_1 Parte_2
½ (un mezzo) di
- porzione del fabbricato posto in Comune di Ravenna, frazione Marina Romea, viale Forlì n.60, facente parte del complesso immobiliare composto da tre distinti corpi di fabbricato individuati con le lettere A-B-C, costituita da un appartamento al piano primo del fabbricato “B” di vani utili tre e accessori, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 80 con la particella;
- 851 sub 17- iano 1- Zona Cens.. 2 - Categoria A/3 – classe 2 - Vani 3,5 – Rendita CP_1
Catastale Euro 289,22
In confine con parti comuni , muri perimetrali esterni da più lati, salvo altri. Compete all'immobile in oggetto l'uso esclusivo e perpetuo di porzione di area di pertinenza del fabbricato “B” e la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione il tutto come meglio individuato nel rogito di provenienza nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova l'immobile, con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e con tutti i patti e le condizioni contenuti e richiamati nello stesso rogito di provenienza visto che i coniugi, nel ricorso hanno concordato e confermato nel verbale d'udienza del9 settembre 2024 le condizioni alle quali deve avvenire il trasferimento immobiliare e hanno reso le prescritte seguenti dichiarazioni:
- l'immobile in oggetto è pervenuto ai coniugi con rogito notaio di Alfonsine Persona_2
(RA) in data 6 maggio 2010 repertorio n.74587/21833 registrato all'Agenzia delle Entrate di Ravenna il 25 maggio 2010 al n.2562 e trascritto a Ravenna il 27 maggio 2010 agli artt. 5984-5085
- la sig. ha dichiarato che i titoli edilizi relativi all'immobile de quo sono regolari e, in Parte_1 particolare, ha dichiarato che :
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di
Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Ravenna in data 29 gennaio 1979 n. 2742/78 e successiva concessione per variante in corso d'opera n. 275/82 in data 11 marzo 1982 P.G. 43752/81;
- la relativa abitabilità è stata rilasciata dallo stesso Comune in data 7 maggio 1983 protocollo gen.n. 15344/82
- successivamente è stata rilasciata dal Comune di Ravenna in data 9 maggio 1990 Concessione a sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n.47/1985 n.892/90 Pratica n. 10325/90 infine successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria, né provvedimenti sanzionatori.
- l'appartamento in oggetto è dotato di attestato di prestazione energetica n. 10054-591162-2024 rilasciato in data 22 luglio 2024 da Geom. tale attestato è stato allegato in Controparte_2 originale al verbale d'udienza del 9 settembre 2024; la parte acquirente ha dichiarato di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, i coniugi hanno dichiarato che i dati di identificazione catastale, come riportati nel ricorso e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie, alle quali i coniugi hanno fatto riferimento, depositate in Catasto a corredo della denuncia di variazione in data 23 giugno
1982. prot. gen. n. 2863/83;
- La signora attuale intestataria dei diritti immobiliari oggetto del trasferimento, ha Parte_1 dichiarato che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e il signor Parte_2
ha confermato la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di
[...] fatto resa dal coniuge;
Le parti hanno dichiarato che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari;
- la sig. ha dichiarato e garantito che i diritti immobiliari oggetto di cessione non sono Parte_1 gravati da pesi, vincoli e formalità pregiudizievoli;
- entrambi i coniugi hanno dichiarato, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, di non essersi avvalse, per la conclusione del trasferimento immobiliare di cui al presente procedimento, di un mediatore , che avendo i coniugi concordato il pagamento di corrispettivo in denaro nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi tale pagamento è stato effettuato mediante:
- quanto ad Euro 35.000,00(trentacinquemila) mediante bonifico bancario Unicredit Banca di Sasso
Marconi Id.n. 1101231780408907 del 27 giugno 2023
- quanto ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila) mediante bonifico bancario Unicredit Banca di Sasso Marconi Id.n. 1101232080206809 del 27 luglio 2024
- La signora ha dichiarato di rinunciare all'ipoteca legale;
Parte_1
I Signori e hanno dichiarato di volersi avvalersi Parte_2 Parte_1 dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014.
verificato che le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sono conformi alla legge;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
- nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Bologna (BO) il 27 giugno 1978, coniugati con matrimonio contratto a norma del codice civile il giorno 21 giugno 2008 nel Comune di Sasso Marconi (BO) ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2008. atto n. 11 , parte 2 s A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Sasso Marconi (BO) di procedere all'annotazione ai sensi dell'art.69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 (atto. N. . 11 , parte 2 s A. anno
2008)
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) L'affido della figlia minore sarà condiviso, con responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazione della medesima.
2) Nel rispetto delle abitudini di vita della figlia, manterrà la residenza presso la casa del padre, Per_1 ove rimarrà a vivere, e dalla quale potrà raggiungere la scuola a Bologna con l'impiego di mezzi pubblici;
presso la casa del padre la ragazza potrà inoltre beneficiare anche della presenza della nonna paterna che si potrà occupare della stessa nei momenti in cui i genitori saranno impegnati al lavoro (con particolare riferimento al mattino prima dell'inizio della scuola -atteso che entrambi i genitori escono di casa intorno alle ore 06.30 a.m.-, ed all'uscita da scuola quando entrambi i genitori si troveranno ancora al lavoro).
3) Il padre si impegna a non creare alcun impedimento per la frequentazione della figlia da parte della madre, agevolando in qualsiasi modo il rapporto tra le due. Il regime di frequentazione è determinato tenendo conto dei turni di lavoro della Sig.ra e del Sig. , unitamente Pt_1 Pt_2 alla possibilità per di essere accudita dalla nonna paterna durante l'assenza dei genitori, e Per_1 pertanto la ragazza avrà la possibilità di incontrare la madre anche ogni pomeriggio e/o anche ogni mattina nel periodo estivo in cui la ragazza non frequenta la scuola ed i turni della Sig.ra lo consentano;
in ogni caso la ragazza frequenterà la madre almeno tre pomeriggi a Pt_1 settimana con pernottamento, compatibilmente ai propri turni lavorativi, ed un fine settimana alternato con il padre e la madre.
4) Per ciò che concerne i periodi festivi e/o di ferie dal lavoro, entrambi i genitori potranno avere presso di sé la figlia per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Le festività del Natale e di Capodanno saranno trascorse, ad anni alterni, con il padre o con la madre;
gli altri giorni inclusi nel periodo natalizio saranno trascorsi da con i genitori secondo il Per_1 regime di visita ordinario.
5) Circa le festività pasquali la ragazza trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
6) Quanto alle attività extrascolastiche di si evidenza che la stessa si dedica unicamente allo Per_1 sport della pallavolo che la impegna per n° 3 volte alla settimana e pertanto i genitori accompagneranno alternativamente agli allenamenti in base ai giorni di frequentazione Per_1 degli stessi;
i genitori si alterneranno allo stesso modo per i tornei organizzati dalla squadra di pallavolo durante i fine settimana.
7) In riferimento al mantenimento di i genitori continueranno a provvedervi in modo diretto, Per_1 fermo restando che verranno imputate al 50% tutte le spese straordinarie (mediche, anche odontoiatriche e/o specialistiche e farmaceutiche, scolastiche quali rette, tasse, libri, viaggi di istruzione e soggiorni studio, corsi extrascolastici, trasporti, ricreative e sportive); si precisa che tali spese, previamente concordate e anticipate dall'uno o dall'altro genitore, saranno reciprocamente rimborsate entro il mese successivo alla spesa sostenuta, previa esibizione di idonea documentazione comprovante la spesa stessa;
l'assegno unico di mantenimento verrà percepito al 100% dal padre, Sig. . Parte_2
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi, di aver regolato i rapporti patrimoniali tra loro pendenti (il trasferimento immobiliare alle condizioni di cui al punto seguente) e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione legata al rapporto coniugale.
9) ACCERTATO che il trasferimento richiesto costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché per regolare in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali e che i coniugi per ciò hanno richiesto l'esenzione ex art. 19 L.06.03.1987 n.74 e successive modifiche;
in accoglimento delle domande come sopra formulate trasferisce al signor la quota di ½ (un mezzo) della porzione del Parte_2 fabbricato sito in Comune di Ravenna frazione Marina Romea, viale Forlì n.60, facente parte del complesso immobiliare composto da tre distinti corpi di fabbricato individuati con le lettere A-B-C, costituita da un appartamento al piano primo del fabbricato “B” di vani utili tre e accessori, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 80 con la particella;
- 851 sub 17 - iano 1- Zona Cens.
2 - Categoria A/3 – classe 2 - Vani 3,5 – Rendita CP_1
Catastale Euro 289,22
Il trasferimento immobiliare avviene con esclusione di qualsiasi ipoteca legale. Gli effetti reali e obbligatori e gli altri effetti del trasferimento si producono con la presente sentenza Il possesso giuridico decorre da oggi.
Ordina al Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna la trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità.
Bologna,11/09/2024
Il presidente
Dott. Bruno Perla