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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. R.G. 1670/2018 promossa da:
( , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. FRANZE' WALTER, giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in VIA E. VITTORINI, VIBO VALENTIA attore
CONTRO
( ), contumace CP_1 C.F._2
OGGETTO: Vendita di cose immobili
All'udienza del 10 febbraio 2025 la parte precisava le proprie conclusioni come da note
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor citava il Parte_1 signor dinnanzi all'intestato Tribunale al fine di accogliere le seguenti CP_2 conclusioni accertare che la sottoscrizione del contratto per scrittura privata, avente ad oggetto la compravendita dell'unità immobiliare sita in Vibo Valentia alla Via Conte D'Apice, 2, piano terra, interno 3, composta da 4,5 vani e individuato al catasto fabbricati di Vibo Valentia, in testa al Comune d Vibo Valentia, al foglio 39, particella n° 187, sub 1, categora A/4, con rendita pari ad € 217,3, stipulata in data 9.12.2008 è quella vera e reale del convenuto Sig. , ut supra generalizzato, autorizzando la CP_1 trascrizione ex art. 2657 c.c. della scrittura privata stessa presso il registro della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vibo Valentia, a spese e cura dell'interessato;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella CP_1 somma e misura che sarà quantificata e ritenuta equa e giusta dal Tribunale adito;
- col favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.” E la distrazione delle spese ex art 93 c.p.c.
All'udienza del 12.3.2019 veniva dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni CP_2
Dopo vari rinvii la causa all'udienza del 29 gennaio 2025 veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies cpc con termine per note conclusive da depositare 5 giorni prima dell'udienza
La Suprema Corte ha ritenuto che, in caso di preliminare stipulato con scrittura privata non autenticata, il promissario acquirente può proporre domanda giudiziale di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione ed ottenere subito la trascrizione di tale domanda ex art. 2652 c.c. (in quanto domanda riferita a diritti reali immobiliari)
Nel caso di specie il diritto di proprietà risulta regolarmente trasferito ex art 1350 attraverso la semplice scrittura privata ciò che difetta e' il diritto di veder riconosciuta la giusta pubblicità verso i terzi attraverso la trascrizione che si sarebbe potuta verificare nella data di convocazione ( 18 .10.2018 e 29.10.18 ) presso il notaio
Infatti, il Sig. non presentandosi innanzi al Notaio per la stipula CP_1 dell'atto di compravendita, e disinteressandosi della citazione a giudizio- regolarmente notificata- e nonostante L'avvenuta acquisizione delle somme non ha successivamente formalizzato il trasferimento di detta proprietà. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione si è più volte pronunciata affermando che, la mancata opposizione all'atto di citazione della parte equivale al riconoscimento della scrittura privata, quando la stessa sia stata indicata nell'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie la scrittura priva relativa alla compravendita dell'immobile di proprietà di è stata indicata nell'atto di citazione nonché prodotta nel CP_1 fascicolo attorio, pertanto, la scrittura privata deve ritenersi riconosciuta. Per tali ragioni la domanda va accolta autorizzando la trascrizione ex art. 2657 c.c. della scrittura privata stessa presso il registro della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vibo Valentia a spese e cura dell'interessato. Con condanna del Sig. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1 nella somma di euro 200 -e condanna delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in euro 5.077 oltre ad IVA e CPA come per legge.” Con la distrazione delle spese ex art 93 c.
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Annamaria Fortuna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
autorizza la trascrizione ex art 2657 cc della scrittura privata presso il registro della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vibo Valentia a spese e cura dell'interessato. Condanna il signor al risarcimento del danno ex art 96 cpc nella CP_1 somma di euro 200 E alle spese di lite che liquida in euro 5.077 oltre iva cap come per legge.” Con distrazione delle spese ex art 93 Sentenza resa ex art. 281 - sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Così deciso in Vibo Valentia, in data 10 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. R.G. 1670/2018 promossa da:
( , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. FRANZE' WALTER, giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in VIA E. VITTORINI, VIBO VALENTIA attore
CONTRO
( ), contumace CP_1 C.F._2
OGGETTO: Vendita di cose immobili
All'udienza del 10 febbraio 2025 la parte precisava le proprie conclusioni come da note
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor citava il Parte_1 signor dinnanzi all'intestato Tribunale al fine di accogliere le seguenti CP_2 conclusioni accertare che la sottoscrizione del contratto per scrittura privata, avente ad oggetto la compravendita dell'unità immobiliare sita in Vibo Valentia alla Via Conte D'Apice, 2, piano terra, interno 3, composta da 4,5 vani e individuato al catasto fabbricati di Vibo Valentia, in testa al Comune d Vibo Valentia, al foglio 39, particella n° 187, sub 1, categora A/4, con rendita pari ad € 217,3, stipulata in data 9.12.2008 è quella vera e reale del convenuto Sig. , ut supra generalizzato, autorizzando la CP_1 trascrizione ex art. 2657 c.c. della scrittura privata stessa presso il registro della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vibo Valentia, a spese e cura dell'interessato;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella CP_1 somma e misura che sarà quantificata e ritenuta equa e giusta dal Tribunale adito;
- col favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.” E la distrazione delle spese ex art 93 c.p.c.
All'udienza del 12.3.2019 veniva dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni CP_2
Dopo vari rinvii la causa all'udienza del 29 gennaio 2025 veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies cpc con termine per note conclusive da depositare 5 giorni prima dell'udienza
La Suprema Corte ha ritenuto che, in caso di preliminare stipulato con scrittura privata non autenticata, il promissario acquirente può proporre domanda giudiziale di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione ed ottenere subito la trascrizione di tale domanda ex art. 2652 c.c. (in quanto domanda riferita a diritti reali immobiliari)
Nel caso di specie il diritto di proprietà risulta regolarmente trasferito ex art 1350 attraverso la semplice scrittura privata ciò che difetta e' il diritto di veder riconosciuta la giusta pubblicità verso i terzi attraverso la trascrizione che si sarebbe potuta verificare nella data di convocazione ( 18 .10.2018 e 29.10.18 ) presso il notaio
Infatti, il Sig. non presentandosi innanzi al Notaio per la stipula CP_1 dell'atto di compravendita, e disinteressandosi della citazione a giudizio- regolarmente notificata- e nonostante L'avvenuta acquisizione delle somme non ha successivamente formalizzato il trasferimento di detta proprietà. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione si è più volte pronunciata affermando che, la mancata opposizione all'atto di citazione della parte equivale al riconoscimento della scrittura privata, quando la stessa sia stata indicata nell'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie la scrittura priva relativa alla compravendita dell'immobile di proprietà di è stata indicata nell'atto di citazione nonché prodotta nel CP_1 fascicolo attorio, pertanto, la scrittura privata deve ritenersi riconosciuta. Per tali ragioni la domanda va accolta autorizzando la trascrizione ex art. 2657 c.c. della scrittura privata stessa presso il registro della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vibo Valentia a spese e cura dell'interessato. Con condanna del Sig. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1 nella somma di euro 200 -e condanna delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in euro 5.077 oltre ad IVA e CPA come per legge.” Con la distrazione delle spese ex art 93 c.
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Annamaria Fortuna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
autorizza la trascrizione ex art 2657 cc della scrittura privata presso il registro della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vibo Valentia a spese e cura dell'interessato. Condanna il signor al risarcimento del danno ex art 96 cpc nella CP_1 somma di euro 200 E alle spese di lite che liquida in euro 5.077 oltre iva cap come per legge.” Con distrazione delle spese ex art 93 Sentenza resa ex art. 281 - sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Così deciso in Vibo Valentia, in data 10 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna