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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5955/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5955/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 1 ottobre 1970, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Monica Filippi del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore,
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Nicola Palumbo e Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Dellisanti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo il 5 agosto 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio in La Spezia il 25 luglio 1998 e che dalla loro unione è nata (il 4 ottobre 2005) la figlia , divenuta maggiorenne ma priva di indipendenza a livello economico. Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (e afferenti ai contributi per il mantenimento della prole e della moglie, in quanto coniuge economicamente debole, al godimento della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie di prevalente natura patrimoniale), dichiarando di non volere conciliarsi.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni e nei termini che si vanno ad esporre.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche alla luce della documentazione prodotta, del resto, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Si deve prendere atto delle ulteriori condizioni relative alle contribuzioni in favore della moglie e alle questioni accessorie, con la precisazione che alla presente sentenza non conseguono effetti traslativi delle quote di proprietà dei beni immobili meglio descritti in ricorso, vertendo esse su diritti disponibili.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in La Spezia il 25 luglio 1998 (iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 63, Parte I, Serie, Anno 1998).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso iscritto a ruolo il 5 agosto 2024, con la precisazione che alla presente sentenza non conseguono effetti traslativi delle quote di proprietà dei beni immobili meglio descritti in atti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma in data 11 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5955/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 1 ottobre 1970, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Monica Filippi del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore,
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Nicola Palumbo e Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Dellisanti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo il 5 agosto 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio in La Spezia il 25 luglio 1998 e che dalla loro unione è nata (il 4 ottobre 2005) la figlia , divenuta maggiorenne ma priva di indipendenza a livello economico. Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (e afferenti ai contributi per il mantenimento della prole e della moglie, in quanto coniuge economicamente debole, al godimento della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie di prevalente natura patrimoniale), dichiarando di non volere conciliarsi.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni e nei termini che si vanno ad esporre.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche alla luce della documentazione prodotta, del resto, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Si deve prendere atto delle ulteriori condizioni relative alle contribuzioni in favore della moglie e alle questioni accessorie, con la precisazione che alla presente sentenza non conseguono effetti traslativi delle quote di proprietà dei beni immobili meglio descritti in ricorso, vertendo esse su diritti disponibili.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in La Spezia il 25 luglio 1998 (iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 63, Parte I, Serie, Anno 1998).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso iscritto a ruolo il 5 agosto 2024, con la precisazione che alla presente sentenza non conseguono effetti traslativi delle quote di proprietà dei beni immobili meglio descritti in atti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma in data 11 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2