Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai IGi magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1841 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 28/01/1977, elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo Via Agrigento n.51, presso lo studio dell'avv. Reale Giovanna, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 10/11/1979, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo via Pacinotti n. 34, presso lo studio dell'avv. Terminelli Antonino, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso, con le modifiche dei punti 5, 8 e 9 così come indicati nelle note depositate in data 06/05/2025.
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 18/04/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso così come modificato con nota depositata in data 06/05/2025. Quindi il
Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione sita in Palermo in Via Libero Grassi n. 25, piano 2, interno 5, dove la madre, sig.ra , fissa il proprio domicilio. Controparte_1
Pertanto il genitore collocatario viene indicato consensualmente in . Controparte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, senza che nelle scelte prevalga conflittualità o disaccordi fondati su mero principio.
3. La casa familiare sita in Palermo, in Via Libero Grassi n. 25, è assegnata ad , Controparte_1 conduttrice peraltro del correlativo contratto di locazione.
punto 5) “In ordine alla regolamentazione dei tempi di accudimento e di permanenza delle figlie presso ciascun genitore i ricorrenti concordano sul seguente calendario:
SETTIMANA 1
- il padre terrà con sè le figlie i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì ivi compresi i tre pernottamenti, mentre il fine settimana (sabato e domenica) verrà trascorso con la madre;
SETTIMANA 2
-il padre terrà con sé le figlie il lunedì e il martedì ivi compreso il pernottamento, oltre al sabato e alla domenica ivi compreso il pernottamento.
Durante le vacanze estive le minori trascorreranno con entrambi i genitori un periodo esclusivo anche non continuativo di 15 giorni (da dividersi anche in due tranche di 7 giorni ciascuno da concordare preventivamente).
Le festività natalizie e precisamente la vigilia del 24 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il 31 dicembre sera e giorno 01 gennaio, oltre alle festività pasquali (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) verranno trascorse dalle minori con ciascun genitore seguendo il regime della rotazione e dell'alternanza annuale. Il predetto regime potrà subire modifiche con l'accordo tra le parti in caso di necessità imprevedibili tenendo sempre conto delle esigenze delle figlie. Per ciò che riguarda i compleanni delle minori, verranno trascorsi a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore.
2
6. I genitori e si obbligano a comunicare preventivamente, Parte_1 Controparte_1 senza necessità di un assenso formale, all'altro genitore eventuali viaggi o gite programmate e da svolgersi fuori dal contesto dell'area della città di residenza, durante i periodi settimanali di loro competenza.
7. La SI dichiara di rinunciare a qualsiasi richiesta presente e futura di Controparte_1 mantenimento personale a carico del IG . Parte_1
Analogamente il IG dichiara di rinunciare a qualsiasi richiesta Parte_1 presente e futura di mantenimento personale a carico della SI . Controparte_1
punto 8 Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle due figlie in misura proporzionale alle proprie risorse e tenuto conto delle attuali esigenze delle stesse, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della cura da ciascun genitore prestata per il loro accudimento. Il SI. contribuirà al Parte_1 Per_ mantenimento delle figlie e versando alla madre, SI.ra un Persona_2 Controparte_1 assegno di mantenimento di complessivi € 300,00 (€ 150,00, per ciascuna figlia). L'importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese. Dette somme verranno rivalutate annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. In ordine agli assegni familiari (oggi assegno unico) corrisposti per entrambe le figlie, che vengono attualmente accreditati alla SI
, essi ammontano, alla mensilità di marzo 2024 ad € 131,70. Controparte_1
In ordine a tali importi, aventi la causale suddetta, la SI , si obbliga a Controparte_1 documentare quanto accreditatole mensilmente ed a versare, entro 5 giorni dal pervenimento della somma, sul conto corrente del IG , la metà della cifra che le sarà stata Parte_1 accreditata mensilmente.
Tale cifra non è allo stato preventivamente determinabile, tenuto conto della sua variabilità mensile.
punto 9 Il SI. cesserà l'utilizzo dell'unità box, pertinenza dell'immobile in Parte_1 locazione di via Libero Grassi, n. 25, trasferendo i beni, di sua proprietà, in esso contenuti, entro 12 mesi dal deposito della sentenza di separazione. Il pagamento precedentemente pattuito per l'utilizzo dell'unità box in comodato d'uso pertanto, cesserà nella data del trasferimento dei beni contenuti e del rilascio alla SI.ra del predetto box. CP_1
SARANNO A CARICO ECONOMICO AL 50% DEI CONIUGI AMATO E CP_1
LE SEGUENTI SPESE A FAVORE DELLE LORO FIGLIE MINORI: Parte_1
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
3 scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo PEC : Controparte_1
E all'altro genitore la documentazione Email_1 Email_2 comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Quale attività extrascolastica le figlie minori e attualmente frequentano la scuola di Per_1 Per_2 pattinaggio “Mediterraneo”, sita in Palermo, in Via Duca Della Verdura, con orari in genere dalle 17,30 alle 19,30 il martedì ed il giovedì di ogni settimana.
Potranno essere previste modifiche sia di tali giornate, sia degli orari e dei luoghi in cui svolgere tali attività sportive. Tali mutamenti saranno oggetto di preventiva comunicazione tra i coniugi.
Con il presente atto il IG presta il consenso alla frequentazione del predetto Parte_1 corso, con oneri economici esclusivi dello stesso, per entrambe le figlie, sia per il rateo mensile sia per il necessario corredo di abbigliamento tecnico, a carico della SI . Controparte_1
Il sig. si impegna, salvo che sussistano diverse esigenze aventi carattere di Parte_1 opportunità e di improrogabilità (ad esempio malattie, impegni scolastici, impegni familiari), ad accompagnare le figlie, durante la settimana di sua pertinenza, alla scuola di pattinaggio suddetta. Il IG presta il suo consenso, con la sottoscrizione dell'odierno ricorso, salvo Parte_1 giustificate motivazioni che ineriscano la sicurezza, l'incolumità e la salute delle figlie, alla partecipazione a gare ed eventi di pattinaggio che le figlie volessero svolgere anche fuori dalla provincia della città di residenza, sia durante la settimana di suo affidamento sia anche durante la settimana di pertinenza della sig.ra ”. Controparte_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 18/04/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
4 celebrato il 26/06/2009 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Altavilla Milicia al n. 28 - P. II – serie A- Anno 2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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