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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/08/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 9 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3116 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Domenico Naso Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Rieti n. 75/2024 del
1.5.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia codesta On.le Corte d'Appello, sezione Lavoro, previa fissazione con decreto della udienza per la comparizione delle parti, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare nei termini di cui al presente atto la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”; per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: 1) rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;
2) confermare la sentenza di primo grado così come formulata.
1 In ogni caso, condannare parte appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari per il presente grado di giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso di essere inserito nelle graduatorie di istituto del personale Controparte_1
ATA per il triennio 2021/2024 per i profili di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico” e di avere prestato servizio di leva fra il 25.8.1999 e il
25.8.2000, aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Rieti il
[...]
, chiedendo di accertare l'illegittimità del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, Parte_1 relativo alle domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie per il personale
ATA, nella parte in cui ha stabilito che solo il servizio di leva prestato in costanza di rapporto
è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica e per l'effetto di accertare l'illegittimità delle graduatorie definitive di Istituto nella parte in cui il medesimo punteggio
(6 punti in luogo di 0,6 punti riconosciuti per il servizio militare prestato non in costanza di nomina) non era stato attribuito al ricorrente, con condanna del a rideterminarne il Parte_1 punteggio e di porre in essere gli atti necessari all'assunzione ove, col nuovo punteggio, dovesse vantarne il diritto.
Si era costituito il per chiedere il rigetto del ricorso in quanto infondato. Parte_1
Il Tribunale di Rieti ha richiamato un recente orientamento di questa Corte (n. 1658/2024) secondo il quale il combinato disposto fra gli artt. 485 e 569 del D.Lgs. n. 297/1994 e l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000 porta a ritenere che le due tipologie di servizio di leva debbano essere valutate in modo uniforme, disapplicando la norma regolamentare di cui all'art. 2, comma sesto, del D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente.
Pertanto il Tribunale ha statuito come segue: “− In accoglimento del ricorso, ordina al convenuto di valutare per intero - come servizio specifico (e quindi punti 6 per Parte_1 ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) - il servizio militare prestato dal ricorrente a valere sulle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale
ATA in cui è inserito per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e
“Collaboratore scolastico”; − Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”.
Il ha appellato la sentenza. Resiste Parte_1 Controparte_1
All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni (trascritte in epigrafe), la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello il ha censurato la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 e del D.M. n. 50/2021: nessuna norma, afferma l'appellante, impone di riconoscere ai soggetti che hanno svolto il servizio di leva prima della nomina un punteggio equiparato a coloro che lo hanno prestato in costanza di nomina: ai primi si applica l'art. 485, comma settimo, del D.Lgs. n. 297/1994, in combinato disposto con l'Allegato A, lettera a), Allegati A/1 A/2 e A/5, lettera b), punto 9) e punto 6) delle Avvertenze del D.M. n. 50/2021, nonché l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010: e in particolare il punteggio di 0,60 previsto dalle prime disposizioni non contrasta affatto con l'ultima, la quale si limita a prescrivere che il servizio di leva vada comunque valutato. Per i secondi, il punteggio maggiorato si giustifica con l'esigenza di non penalizzare il dipendente pubblico che, chiamato alle armi, sia costretto a rinunziare all'impiego presso l'istituzione scolastica.
L'appellante richiama la recente Cass. n. 22429/2024 che ha ritenuto legittima tale diversificazione e la ha valutata perfettamente compatibile con il citato art. 2050, dirimendo un insorto contrasto nella giurisprudenza di merito e in conformità al precedente pure emanato da questa Corte (n. 1063/2024). Sottolinea che, fino alla sentenza di legittimità richiamata, la Cassazione si era pronunciata unicamente in merito alla necessità di riconoscere entrambi i servizi, senza intrattenersi sul peso attribuito a ciascuno: principio che ha determinato la necessità, per l'Amministrazione, di adeguare la disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie, sia per gli ATA (D.M. n. 50/2021) che per il personale docente (O.M. n, 60/2020 e 122/2022).
L'appellante, infine, ricorda che anche il Consiglio di Stato (n. 11602/2022) ha affermato che “non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie”.
Ad avviso dell'appellato, invece, il D.M. n. 50/2021 viola l'art. 52 della Costituzione, secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;
la legge n. 282/1969, secondo il cui art. 4 il servizio di leva è valutato come “servizio scolastico con la massima qualifica”; l'art. 20 l.n. 958/1986, secondo il quale il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore
3 pubblico;
l'art. 485, comma settimo, del D.Lgs. n. 297/1994; ed ha richiamato numerosi precedenti della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa. In particolare, la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 9864/2024, che ha disposto l'annullamento (rectius: ha riconosciuto l'illegittimità) del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui è stato previsto il punteggio di 0,60 per il servizio militare o sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego con la PA;
in termini cita altresì la ancora più recente sentenza n. 2854/2025, sempre del
Consiglio di Stato.
L'appello è fondato.
Questo Collegio è consapevole che sul tema in discussione si sono avvicendate pronunce di segno opposto, anche all'interno di questa stessa Corte (per limitarsi alle più recenti: in senso favorevole alla tesi del le sentenze nn. 3506, 3425 e 1063 del 2024; in senso Parte_1 favorevole alla tesi dell'appellante, le sentenze nn. 2975, 1658 e 742 del 2024). Da ultimo, però, si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 22429/2024, fornendo una interpretazione della normativa dalla quale non si vede ragione di discostarsi, inclusa la parte della pronuncia riguardante l'esito del vaglio di infondatezza della questione di costituzionalità della stessa;
per cui le considerazioni della S.C., che qui si condividono, si riportano anche di seguito per la parte che interessa la presente vicenda.
Ancora più recente (e successiva alle pronunce del Consiglio di Stato citate dall'appellato) la sentenza n. 17861 del 2025 (cfr. anche la n. 13705/2025).
In primo luogo occorre osservare che molti dei precedenti apparentemente favorevoli al lavoratore, ad esempio la sentenza n. 5679/2020 della Cassazione, riguardano una tematica diversa da quella all'esame e relativa alla totale omissione della valutazione del servizio militare reso non in costanza di rapporto, quale consentito dal già vigente D.M. n. 44/2011
(art. 2, comma sesto), certamente illegittimo in parte qua come statuito da quella pronuncia che lo aveva disapplicato per contrasto con l'art. 52 Cost.. Qui invece si dibatte della più ristretta tematica relativa alla possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
A tale stregua, il Tribunale (mercè il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 1658/2024, dalla quale si dissente) erroneamente ha applicato, a tal fine, la disposizione di cui all'art. 569, comma terzo, del D.Lgs. n. 297/1994, che riguarda non già la valutazione del servizio
4 militare (o sostitutivo) nei concorsi o nelle graduatorie, bensì “agli effetti della carriera” come recita l'intestazione della sez. IV del T.U. e la rubrica della stessa disposizione.
Apoditticamente e immotivatamente, infatti, si ritiene applicabile anche ai punteggi nelle graduatorie quale quella in oggetto l'art. 569 e il principio per cui “il periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti”, qualificandolo norma speciale per il personale amministrativo della scuola da interpretare estensivamente.
Ritiene, all'opposto, questa Corte che, anche a volerne ammettere la rilevanza, l'art. 569 si limita a confermare la valutabilità di entrambe le tipologie di servizio di leva, ma non impinge nella discrezionalità dell'Amministrazione esercitata con il D.M. n. 50/2021 e, del resto, nelle pronunce di segno opposto alla presente, inclusa quella citata nella pronuncia gravata, vengono richiamati a sostegno precedenti relativi al D.M. n. 44/2011, come si è detto pacificamente illegittimo in parte qua per la totale pretermissione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto.
Ciò precisato, ed a prescindere dalla applicabilità del ridetto art. 569, il ricorrente in primo grado si doleva della legittimità della previsione del D.M. n. 50/2021, per il quale:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All.
A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di
5 servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
A torto la sentenza gravata ne censura la contraddittorietà rispetto alla fonte primaria costituita dall'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010. Tale contrasto è da escludere.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
"con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
Come si legge, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa si limita ad imporre di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Né si concorda col Tribunale in merito alla circostanza che l'interpretazione proposta dal ricorrente sia l'unica conforme agli artt. 3 e 52 Cost..
La differenziazione nell'attribuzione dei punteggi fra l'uno e l'altro servizio, invero, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per
6 adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza nello specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa,
è stata già ritenuta in generale legittima dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2 agosto
2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
Come questo Collegio ha già statuito con la sentenza n. 1063/2024 (Pres. e rel. Nettis;
in termini la sentenza n. 1525/2025) in identica fattispecie, “altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti: nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e d.lgs. C.P.S. n. 303/1946,
7 che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo. All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il
[...]
, il servizio militare prestato dall'appellante non può essere equiparato a quello Parte_1
“reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno)….Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può invero fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dal servizio per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso al servizio. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro (art. 52 Cost.) del dipendente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie per il personale ATA.”.
In conclusione, deve condividersi il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la pronuncia n. 22429/2024: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima
8 qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
A tanto segue l'accoglimento dell'appello e il rigetto delle originarie domande dello
CP_1
Le spese di lite del grado vanno compensate in presenza di un palese contrasto giurisprudenziale, quantomeno fino alla pronuncia n. 22429/2024 della Cassazione, intervenuta in corso di gravame.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello del , depositato il Parte_1
12.11.2024, avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Rieti n. 75/2024 del 1.5.2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- In totale accoglimento dell'appello e a totale riforma della sentenza gravata, respinge l'originaria domanda di;
Controparte_1
- Compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Roma, il 9.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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