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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/10/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1553/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 16/07/2025, da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente a [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente a [...]
entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Enrico Albert (c.f. - fax C.F._3
0324.260561 – e presso di lui elettivamente domiciliati in corso Ferraris Email_1
n. 19 a SO (VB), giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale di via De Nicola in SO città (VB), di proprietà esclusiva della sig.ra
, è assegnata in uso esclusivo alla moglie con i mobili e gli arredi pure di sua esclusiva Pt_1 proprietà. Il marito, che ha già provveduto a reperire altra abitazione tornando a vivere con la madre
a SO, ha già provveduto al ritiro di buona parte dei propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale e terminerà il ritiro dei medesimi entro la data di fissazione dell'udienza virtuale;
c) i coniugi dichiarano di essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti e di avere redditi omogenei ed analoghi, rinunciando quindi i medesimi, reciprocamente, a domandarsi assegni di concorso al mantenimento in assenza delle condizioni presupposte;
d) i coniugi, che non hanno beni immobili in comunione ed hanno automobili già intestate singolarmente e acquistate in regime di separazione dei beni, intendono altresì provvedere a definire
i rapporti economico-patrimoniali tra di loro, e danno atto che il marito sig. ha Parte_2 un debito nei confronti della moglie pari ad €. 9.705,00 Parte_1
(novemilasettecentocinque/00 euro) in particolare per spese di casa (bollette di utenze e altre anticipazioni effettuatigli della moglie) che il marito si impegna a pagare in rate mensili di almeno
€. 300,00 cadauna dal corrente mese con decadenza dal beneficio del termine in caso del mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
e) spese di procedura compensate.
f) i coniugi si danno reciproco assenso all'autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 16/07/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in SO in data 11/09/2010
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti e di avere redditi omogenei ed analoghi, rinunciando quindi i medesimi, reciprocamente, a domandarsi assegni di concorso al mantenimento in assenza delle condizioni presupposte
Si dà, altresì, atto che il marito ha un debito nei confronti della moglie pari ad €. 9.705,00
(novemilasettecentocinque/00 euro) in particolare per spese di casa (bollette di utenze e altre anticipazioni effettuatigli della moglie) che il marito si impegna a pagare in rate mensili di almeno €.
300,00 cadauna dal corrente mese con decadenza dal beneficio del termine in caso del mancato pagamento di due rate anche non consecutive;
si dà, infine, atto che i coniugi si danno reciproco assenso all'autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Nulla deve essere disposto dal Tribunale in relazione alla casa coniugale, difettando il presupposto rappresentato dall'esistenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in SO in data 11/09/2010
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 30/09/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 16/07/2025, da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente a [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente a [...]
entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Enrico Albert (c.f. - fax C.F._3
0324.260561 – e presso di lui elettivamente domiciliati in corso Ferraris Email_1
n. 19 a SO (VB), giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale di via De Nicola in SO città (VB), di proprietà esclusiva della sig.ra
, è assegnata in uso esclusivo alla moglie con i mobili e gli arredi pure di sua esclusiva Pt_1 proprietà. Il marito, che ha già provveduto a reperire altra abitazione tornando a vivere con la madre
a SO, ha già provveduto al ritiro di buona parte dei propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale e terminerà il ritiro dei medesimi entro la data di fissazione dell'udienza virtuale;
c) i coniugi dichiarano di essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti e di avere redditi omogenei ed analoghi, rinunciando quindi i medesimi, reciprocamente, a domandarsi assegni di concorso al mantenimento in assenza delle condizioni presupposte;
d) i coniugi, che non hanno beni immobili in comunione ed hanno automobili già intestate singolarmente e acquistate in regime di separazione dei beni, intendono altresì provvedere a definire
i rapporti economico-patrimoniali tra di loro, e danno atto che il marito sig. ha Parte_2 un debito nei confronti della moglie pari ad €. 9.705,00 Parte_1
(novemilasettecentocinque/00 euro) in particolare per spese di casa (bollette di utenze e altre anticipazioni effettuatigli della moglie) che il marito si impegna a pagare in rate mensili di almeno
€. 300,00 cadauna dal corrente mese con decadenza dal beneficio del termine in caso del mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
e) spese di procedura compensate.
f) i coniugi si danno reciproco assenso all'autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 16/07/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in SO in data 11/09/2010
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti e di avere redditi omogenei ed analoghi, rinunciando quindi i medesimi, reciprocamente, a domandarsi assegni di concorso al mantenimento in assenza delle condizioni presupposte
Si dà, altresì, atto che il marito ha un debito nei confronti della moglie pari ad €. 9.705,00
(novemilasettecentocinque/00 euro) in particolare per spese di casa (bollette di utenze e altre anticipazioni effettuatigli della moglie) che il marito si impegna a pagare in rate mensili di almeno €.
300,00 cadauna dal corrente mese con decadenza dal beneficio del termine in caso del mancato pagamento di due rate anche non consecutive;
si dà, infine, atto che i coniugi si danno reciproco assenso all'autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Nulla deve essere disposto dal Tribunale in relazione alla casa coniugale, difettando il presupposto rappresentato dall'esistenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in SO in data 11/09/2010
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 30/09/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco