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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/10/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4772 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BAULEO MARIA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, al Corso Italia, 50, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella pregressa fase era estremamente lacunoso e non erano condivisibili le risultanze del medesimo che NON le aveva riconosciuto l'assegno ex L. 118/71.
Ha quindi concluso perché si accertasse che era persona cui andava riconosciuta la invocata provvidenza. Si è costituito l' previdenziale rilevando l'infondatezza delle eccezioni della controparte relative alle CP_2 conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP e deducendo la mancata osservanza dei diversi termini posti a pena di decadenza a carico dell'istante.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
4625/22 RG) veniva disposta la rinnovazione della CTU affidata al Dott. che, ultimate Persona_1 le operazioni peritali, depositava l'elaborato.
Alla odierna udienza le Parti presenti come da verbale chiedevano, previa discussione orale, decidersi la causa.
Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte della ricorrente, tutti i termini previsti a pena CP_ di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
Infatti il ricorso per ATP risulta iscritto in data 04.10.2022 laddove la visita presso la competente
Commissione medica è stata espletata il 26.07.2022 ragion per cui risulta rispettato il termine semestrale di decadenza.
Risultano parimenti osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 28.10.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali del 15.10.2024 nonché
l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il 31.10.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata in quanto non sussistono i presupposti di natura sanitaria per il riconoscimento dei richiesti benefici.
Il nominato CTU, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della perizianda e Per_1 della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento dell'assegno ex L. 118/71 in quanto in capo alla sig.ra è stata Pt_1 riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 55%; ciò con valutazione perfettamente sovrapponibile a quella compiuta dal ctu della pregressa fase processuale dott.ssa . Per_2
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
La domanda deve quindi RESPINGERSI.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza versata in atti;
per la medesima ragione quelle di CTU, con liquidazione con separato decreto, restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti, definitivamente pronunciando sulla CP_ opposizione proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t. da , a seguito di ATP avente n. Parte_1
4625/22 RG e sulla domanda da questa avanzata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione dichiarando ed accertando l'insussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari afferente all'assegno ex L. 118/71 essendo stato accertato dal nominato CTU un grado di invalidità pari al 55%;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 27 Ottobre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4772 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BAULEO MARIA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, al Corso Italia, 50, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella pregressa fase era estremamente lacunoso e non erano condivisibili le risultanze del medesimo che NON le aveva riconosciuto l'assegno ex L. 118/71.
Ha quindi concluso perché si accertasse che era persona cui andava riconosciuta la invocata provvidenza. Si è costituito l' previdenziale rilevando l'infondatezza delle eccezioni della controparte relative alle CP_2 conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP e deducendo la mancata osservanza dei diversi termini posti a pena di decadenza a carico dell'istante.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
4625/22 RG) veniva disposta la rinnovazione della CTU affidata al Dott. che, ultimate Persona_1 le operazioni peritali, depositava l'elaborato.
Alla odierna udienza le Parti presenti come da verbale chiedevano, previa discussione orale, decidersi la causa.
Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte della ricorrente, tutti i termini previsti a pena CP_ di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
Infatti il ricorso per ATP risulta iscritto in data 04.10.2022 laddove la visita presso la competente
Commissione medica è stata espletata il 26.07.2022 ragion per cui risulta rispettato il termine semestrale di decadenza.
Risultano parimenti osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 28.10.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali del 15.10.2024 nonché
l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il 31.10.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata in quanto non sussistono i presupposti di natura sanitaria per il riconoscimento dei richiesti benefici.
Il nominato CTU, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della perizianda e Per_1 della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento dell'assegno ex L. 118/71 in quanto in capo alla sig.ra è stata Pt_1 riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 55%; ciò con valutazione perfettamente sovrapponibile a quella compiuta dal ctu della pregressa fase processuale dott.ssa . Per_2
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
La domanda deve quindi RESPINGERSI.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza versata in atti;
per la medesima ragione quelle di CTU, con liquidazione con separato decreto, restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti, definitivamente pronunciando sulla CP_ opposizione proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t. da , a seguito di ATP avente n. Parte_1
4625/22 RG e sulla domanda da questa avanzata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione dichiarando ed accertando l'insussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari afferente all'assegno ex L. 118/71 essendo stato accertato dal nominato CTU un grado di invalidità pari al 55%;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 27 Ottobre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo