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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1590/2024 del ruolo di volontaria giurisdizione tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Parte_1
Favata, giusta mandato allegato al ricorso congiunto (PEC: e Email_1
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Giovannella Maria Licari, giusta procura allegata al ricorso congiunto (PEC:
; Email_2
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 31/10/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno premesso:
[...]
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale è nato Per_1
, nato in [...] il [...], riconosciuto da entrambi i genitori;
[...]
- che, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di cessare la propria convivenza, con decorrenza dal mese di giugno
2023;
- che la sig.ra si trasferirà con la di lei madre, unitamente al figlio Parte_1
minorenne, presso altra abitazione, comunque sita nel Comune di Marsala;
1 - che frequenta il corso serale dell'Istituto Alberghiero al fine di conseguire Parte_1
il diploma di Istruzione professionale, motivo per cui riceverà, nell'interesse del figlio, sostentamento materiale e morale anche dalla propria famiglia;
- che risulta impegnato in volontariato presso l'Umanitaria, con sede in Parte_2
C. da Ponte Fiumarella in Marsala;
- che il padre vede regolarmente il figlio e che la madre agevola il mantenimento dei rapporti;
- che entrambi i genitori sono concordi nel ritenere che il padre possa vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre, ovvero in ogni caso una o due volte la settimana al pomeriggio, nonché il sabato o la domenica, a settimane alternate, escludendosi per il momento sia pernottamenti del bambino con il padre, sia periodi continuativi, in occasione delle vacanze, che inizieranno gradualmente a partire dal compimento dei 5 anni del bambino;
- che è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
Tutto ciò premesso hanno chiesto che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti padre-madre e figlio alle seguenti condizioni:
• “disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
• pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig.
, ossia incontri una o due volte la settimana al pomeriggio, nonché il sabato o la Parte_2 domenica, a settimane alternate, escludendosi per il momento sia pernottamenti del bambino con il padre, sia periodi continuativi, in occasione delle vacanze, considerata la tenera età del minore;
ovvero, che inizieranno gradualmente a partire dal compimento dei 5 anni del bambino e assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
• obbligo a carico del sig. di versare alla madre la somma di euro 250,00 mensili, a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da corrispondere entro il 5 di ogni mese (il mantenimento ordinario comprende spese per il cibo (compresa mensa scolastica), vestiario, cancelleria scolastica, abbonamento autobus, mentre le parti concordemente escludono retta asilo
2 nido, libri, doposcuola e attività sportive e lucrative che verranno ripartire al 50% tra le parti) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I; per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia al protocollo approvato dal Tribunale di Marsala;
• obbligo a carico del sig. di contribuire nella misura il 50% (cinquanta per cento) Parte_2 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice Per_1 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni ecc.). Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia al protocollo approvato dal
Tribunale di Marsala.
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. Con riferimento a tali spese viene posto a carico della sig.ra l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove Parte_1 consentito dalle esigenze di carattere sanitario della prole, di almeno 20 giorni, al fine di consentire al medesimo genitore di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. In assenza di alcuna indicazione alternativa, il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore;
• riguardo all'assegno unico, ciascuno dei genitori farà la propria domanda, così che ciascuno percepirà il 50% dell'importo dovuto;
• i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
• i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 16/12/2024, sentiti i ricorrenti, i procuratori delle parti hanno chiesto l'omologa dell'accordo già depositato.
Il Pubblico Ministero è stato notiziato della procedura ed ha apposto il visto in data 13/11/2024.
Tanto chiarito, preliminarmente occorre dare atto della circostanza che nella nota di iscrizione a ruolo è stato indicato non correttamente il nome della parte indicato per Parte_2
evidente refuso materiale come . Il reale cognome emerge chiaramente dalla Controparte_1
lettura della documentazione allegata al ricorso ed in particolare dallo stato di famiglia. Anche
l'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato e la delibera di ammissione indicano che il cognome della suddetta parte è . Pt_2
3 Si è dunque proceduto alla correzione tanto del suddetto cognome, indicato erroneamente con
, quanto delle condizioni dell'accordo sottoscritto riportanti anche altro refuso Controparte_1
in ordine al cognome della parte indicato come ” anziché come (punto 2 Per_2 Pt_2
dell'accordo).
Ciò posto, le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti non appaiono contrarie all'interesse del minore, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e, pertanto, il Tribunale prende atto del suddetto accordo e lo recepisce nel presente provvedimento.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. prende atto dell'accordo intervenuto tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, e dispone che la regolamentazione dei rapporti tra le parti e nei confronti del figlio minore avvenga alle condizioni ivi stabilite e trascritte in parte motiva;
2. compensa le spese tra le parti;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito in relazione all'errore materiale riscontrato in ordine all'indicazione del cognome di una delle parti nella nota di iscrizione a ruolo per come rettificato al momento della predisposizione della presente sentenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il
28 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
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