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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere rel.
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
nella causa civile iscritta al n°99 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 difeso dall'Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale, in atti. FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2740/2022 il G.L. del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso proposto da annullando l'avviso di addebito n. Controparte_1
596 2016 00057237 53 000, notificato dall' il 14/11/2016, per Pt_1
l'ammontare di Euro 12.309,04 riguardante l'indebita percezione di assegni familiari relativi al periodo dal gennaio 2010 e al novembre 2012, a seguito del disconoscimento del rapporto subordinato di , Persona_1 ex coniuge del titolare della società di trasporti Coltrans. _1
Il G.L. ha ritenuto che fosse “onere dell' provare che l'attività prestata Pt_1 dalla sig.ra ex coniuge dell'opponente, fosse stata resa nell'ambito Per_1 dell'impresa familiare (con perdita degli assegni familiari) e, pertanto, non riconducibile ad una prestazione di tipo subordinato ex art. 2094 c.c.”. Avverso tale decisione ha proposto gravame l' con ricorso depositato Pt_1 in Cancelleria il 06/02/2023, chiedendone la riforma. Con unico motivo di gravame, l'appellante lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell'art 2697 cc.”.
Pag. 1 Sostiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente applicato i principi relativi all'onere probatorio, gravando sul l'onere di _1
“fornire prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità”, al fine di superare la presunzione di gratuità del rapporto di lavoro tra persone legate da vincolo di coniugio e/o parentela.
non è costituito benché ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata decisa, sulle conclusioni della sola parte appellante, come da dispositivo steso in calce.
Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di _1
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
L'appello è fondato. Oggetto del presente gravame è la richiesta di annullamento dell'avviso di addebito n. 596 2016 00057237 53 000 riguardante l'indebita percezione di erogati alla dipendente (ex coniuge del , CP_2 Persona_1 _1 all'esito dell'accesso ispettivo del 24/07/2014 che ha disconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro nei confronti di _1
, titolare della ditta Coltrans.
[...]
Sostiene l' la legittimità delle conclusioni cui erano giunti gli CP_3
Ispettori dell' sulla scorta della documentazione prodotta e, in CP_3 particolare, delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di Persona_1 ispezione.
In particolare, rileva l' che, stante la presunzione di gratuità delle Pt_1 prestazioni lavorative rese tra coniugi, la documentazione in atti (di provenienza datoriale) e le stesse dichiarazioni della non abbiano Per_1 fornito la prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità. Ciò premesso, l'appello è fondato. La documentazione in atti e le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti non consentono di ricondurre l'intero rapporto lavorativo di nell'alveo della subordinazione. Persona_1
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 2094 c.c. “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Secondo l'interpretazione data all'art. 2094 c.c. dalla giurisprudenza
“Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere diretti-vo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale di-scende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni
Pag. 2 lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo di attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rap-porto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 16 gennaio 1996, n. 326).
“Elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato è il vincolo di subordinazione, la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere d'imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della prestazione;
tale vincolo – che è in concreto identificabile nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico e nell'esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull'operato del lavoratore – costituisce l'essenziale elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, avendo invece valore sussidiario altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario”(Cass. Civ., Sez. Lavoro, 29 maggio 1991, n.6086). Il Giudice di legittimità ritiene, dunque, che un contratto avente ad oggetto lo scambio prestazione/retribuzione possa essere qualificato come rapporto subordinato qualora sussistano i seguenti elementi:
- assunzione da parte del prestatore di lavoro di un vincolo di assoggettamento dell'attività dedotta in contratto e di obbedienza al potere direttivo del datore di lavoro (c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa);
- affidamento del creditore sul permanere nel tempo dell'obbligazione lavorativa, c.d. continuità in senso tecnico, e non come semplice estensione nel tempo della prestazione lavorativa;
- obbligo di svolgere la prestazione dedotta in contratto in un tempo e in un luogo determinato o determinabile da parte del creditore, a sua discrezione (c.d. coordinamento spazio temporale). Nessuna prova della presenza di tali indici “sintomatici” della subordinazione è stata fornita in tal senso dall'odierno appellato, che si è limitato a dichiarare che l'ex coniuge svolgesse mansioni di segretaria in forza di due distinti contratti di lavoro, rispettivamente del 29/04/2009 e del 9/01/2010 e che fosse stata regolarmente retribuita come da buste paga allegate. Di contro, dalle dichiarazioni della rese in sede ispettiva e Per_1 confermate dinanzi al Giudice di primo grado, è risultato il fatto - scarsamente credibile in ragione del vincolo familiare che la legava al ricorrente e della oggettiva inverosimiglianza della circostanza - che la
Pag. 3 stessa prestava la propria attività lavorativa presso l'abitazione familiare e che la retribuzione le veniva erogata in contanti. Ininfluenti, d'altra parte, risultano essere i documenti allegati dal (comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego, lettera di _1 assunzione e libro giornale – doc. 3, 4, e 5 ricorso di primo grado) in quanto strumentali a conferire veste formale ad un rapporto di lavoro la cui matrice genetica, piuttosto, appare incline a confermare la presunzione di gratuità.
E' noto, infatti, che “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 8364/2014; Cass. Civ. n. 9043/2011; Cass. Civ. n. 8070/2011; Cass. Civ. n. 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 7024/2015)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 03/07/2019) 30/09/2020, n. 20904). Sulla scorta delle superiori argomentazioni, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata. Residua il regolamento delle spese del doppio grado, che seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo in Controparte_1 favore dell' Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di _1
che dichiara, in riforma della sentenza n. 2740/2022 emessa dal
[...]
Tribunale di Palermo in data 4 agosto 2022, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 596 2016 00057237 53 Controparte_1
000 del 14/11/2016. Condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_1 Pt_1 del doppio grado del giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi
€ 2.697,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.984,00 per il giudizio di appello oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 23 gennaio 2025
Il Presidente Maria G. Di Marco Il Consigliere est. Michele De Maria
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