Articolo 464 nonies del Codice di procedura penale
Articolo 444Articolo 446
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17 maggio 2014
Art. 464-nonies. (( (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). )) ((1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta))
Entrata in vigore il 17 maggio 2014
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