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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/11/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa EN RU, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 317 R.G. Cont. anno 2025
VERTENTE TRA
(c.f. ) in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore
Rappresentato e difeso dall'avv. PANNONE FIAMMETTA giusta procura in atti e domiciliato in Benevento presso il suo studio
-appellante-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. PARENTE FEDERICA giusta procura in atti e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 186/2024 del Giudice di Pace di
Guardia MO depositata il 8 luglio 2024.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 5 novembre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha tempestivamente proposto ricorso in appello Parte_1 avverso la sentenza n. 186/2024 emessa dal Giudice di Pace di Guardia
MO, pubblicata il giorno 8 luglio 2024, chiedendone la riforma della stessa ed il rigetto dell'opposizione originariamente proposta da controparte.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle proprie pretese che:
-la sentenza impugnata aveva accolto il ricorso e per l'effetto annullato il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada n.
1388/24 - notificato in data 2 aprile 2024- con cui la Polizia Municipale del aveva irrogato all'odierna appellata la Parte_1 sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente che si trovava
-1 di 5- alla guida del veicolo EP AS targato GF176LR, il giorno 10 settembre 2023;
- la sentenza di primo grado era erronea in quanto il termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati relativi al conducente doveva decorrere dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto;
-che vi era autonomia delle due infrazioni, considerato che quella irrogata ed oggetto del presente giudizio atteneva ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali, come più volte ribadito dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità.
La parte appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del doppio grado.
Ha dedotto a sostegno delle proprie difese che:
- il verbale presupposto n.9987/23 era stato annullato all'esito del giudizio n. 3/24 RG del Giudice di Pace di Guardia MO (sent.
n.66/24);
-la sentenza di prime cure era corretta in quanto in linea con ratio e dato letterale dell'art. 126 bis, -il quale al comma 2, prescrive che, in caso di proposizione di ricorso giudiziale avverso il verbale originario, il termine decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge- nonché con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario.
L'appello è infondato.
L'art. 126 bis del codice della strada, in estrema sintesi:
-prevede al comma 1 che all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che subisce decurtazioni, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero la violazione di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V;
-stabilisce al comma 2 che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
-precisa al medesimo comma che la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi;
Il predetto termine di trenta giorni decorre
-2 di 5- dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi;
-la medesima norma continua prevedendo che la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196
C.d.S., deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
A fronte dell'ambiguo tenore letterale della norma, in relazione al momento in cui insorge l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente nel caso di opposizione avverso il verbale presupposto sono emersi nella giurisprudenza, anche di legittimità, oltre che di merito, due orientamenti contrapposti.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale (Cass. 22881/2010 e n.
18027/2018) irrilevante è la circostanza che prima della notifica del verbale relativo alla violazione dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. fosse stato introdotto il giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto e la pendenza o meno di esso al momento della notifica del verbale, in quanto il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.
Ad avviso, invece, dell'indirizzo contrapposto (inaugurato da Cass.
20974/2014), l'obbligo di comunicare i dati del conducente, ancorchè attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma separatamente sanzionato, resta, tuttavia, sospeso laddove siano stati proposti dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali avverso la sanzione presupposta, e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Quest'ultimo orientamento, che nella giurisprudenza di legittimità era minoritario, è stato da ultimo ripreso da Cassazione 24012/2022 la quale, non ha negato che l'illecito di cui si discute ha carattere istantaneo e che lo stesso mira a perseguire la tutela pubblicistica già individuata da Cass. 22881/2010 e n. 18027/2018 ma ha chiarito che sussiste una stretta correlazione tra esso e l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente trasgressore all'anagrafe, che nel caso di opposizione sorge solo a seguito della decisione su di essa con sentenza di primo grado,
-3 di 5- stante la sua esecutività. La Corte di Cassazione nella citata sentenza, cui questo giudice intende dare continuità, ha chiarito infatti che l'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente è volto proprio a consentire la comunicazione dell'organo accertatore dei dati del conducente, volta a consentire la decurtazione dei punti nei confronti dell'effettivo trasgressore, e pertanto deve ritenersi che vi è un condizionamento tra l'esito del relativo giudizio di opposizione relativo alla sanzione presupposta (o dell'eventuale – alternativo - rimedio gerarchico attivato in sede amministrativa) e l'obbligo di comunicazione dei dati da parte del conducente nel senso che deve ritenersi che detto obbligo rivive, sorge nuovamente a seguito della decisione sull'opposizione.
Tale orientamento, rispettoso della lettera della norma e della sua ratio, si pone altresì in sintonia anche con il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, secondo la quale “in nessun caso
... il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione”.
Pertanto la Corte di Cassazione, nella citata sentenza ha affermato il seguente principio di diritto, condiviso da questo giudice: “in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2,
c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti,
l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento)- viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”.
Alla luce delle motivazioni espresse l'appello deve essere rigettato, tenuto conto che nel caso di specie, essendo stata annullato il verbale relativo alla precedente infrazione, non sussisteva il detto obbligo di comunicazione.
Quanto alle spese di lite del presente grado del giudizio- non essendo stata la sentenza di primo grado oggetto di appello incidentale da parte dell'odierno appellato- la complessità delle questioni giuridiche affrontate, e la presenza, nella giurisprudenza di legittimità, di decisioni di segno opposto sulla medesima questione giuridica, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite. Per la
-4 di 5- restante quota della metà le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando in grado di appello, così decide:
-rigetta l'appello;
-compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato la residua quota della metà liquidata, già effettuato il dimezzamento, nella complessiva somma di € 250,00 per compenso, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 5 novembre 2025
Il Giudice
EN RU
-5 di 5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa EN RU, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 317 R.G. Cont. anno 2025
VERTENTE TRA
(c.f. ) in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore
Rappresentato e difeso dall'avv. PANNONE FIAMMETTA giusta procura in atti e domiciliato in Benevento presso il suo studio
-appellante-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. PARENTE FEDERICA giusta procura in atti e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 186/2024 del Giudice di Pace di
Guardia MO depositata il 8 luglio 2024.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 5 novembre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha tempestivamente proposto ricorso in appello Parte_1 avverso la sentenza n. 186/2024 emessa dal Giudice di Pace di Guardia
MO, pubblicata il giorno 8 luglio 2024, chiedendone la riforma della stessa ed il rigetto dell'opposizione originariamente proposta da controparte.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle proprie pretese che:
-la sentenza impugnata aveva accolto il ricorso e per l'effetto annullato il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada n.
1388/24 - notificato in data 2 aprile 2024- con cui la Polizia Municipale del aveva irrogato all'odierna appellata la Parte_1 sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente che si trovava
-1 di 5- alla guida del veicolo EP AS targato GF176LR, il giorno 10 settembre 2023;
- la sentenza di primo grado era erronea in quanto il termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati relativi al conducente doveva decorrere dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto;
-che vi era autonomia delle due infrazioni, considerato che quella irrogata ed oggetto del presente giudizio atteneva ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali, come più volte ribadito dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità.
La parte appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del doppio grado.
Ha dedotto a sostegno delle proprie difese che:
- il verbale presupposto n.9987/23 era stato annullato all'esito del giudizio n. 3/24 RG del Giudice di Pace di Guardia MO (sent.
n.66/24);
-la sentenza di prime cure era corretta in quanto in linea con ratio e dato letterale dell'art. 126 bis, -il quale al comma 2, prescrive che, in caso di proposizione di ricorso giudiziale avverso il verbale originario, il termine decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge- nonché con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario.
L'appello è infondato.
L'art. 126 bis del codice della strada, in estrema sintesi:
-prevede al comma 1 che all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che subisce decurtazioni, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero la violazione di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V;
-stabilisce al comma 2 che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
-precisa al medesimo comma che la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi;
Il predetto termine di trenta giorni decorre
-2 di 5- dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi;
-la medesima norma continua prevedendo che la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196
C.d.S., deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
A fronte dell'ambiguo tenore letterale della norma, in relazione al momento in cui insorge l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente nel caso di opposizione avverso il verbale presupposto sono emersi nella giurisprudenza, anche di legittimità, oltre che di merito, due orientamenti contrapposti.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale (Cass. 22881/2010 e n.
18027/2018) irrilevante è la circostanza che prima della notifica del verbale relativo alla violazione dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. fosse stato introdotto il giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto e la pendenza o meno di esso al momento della notifica del verbale, in quanto il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.
Ad avviso, invece, dell'indirizzo contrapposto (inaugurato da Cass.
20974/2014), l'obbligo di comunicare i dati del conducente, ancorchè attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma separatamente sanzionato, resta, tuttavia, sospeso laddove siano stati proposti dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali avverso la sanzione presupposta, e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Quest'ultimo orientamento, che nella giurisprudenza di legittimità era minoritario, è stato da ultimo ripreso da Cassazione 24012/2022 la quale, non ha negato che l'illecito di cui si discute ha carattere istantaneo e che lo stesso mira a perseguire la tutela pubblicistica già individuata da Cass. 22881/2010 e n. 18027/2018 ma ha chiarito che sussiste una stretta correlazione tra esso e l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente trasgressore all'anagrafe, che nel caso di opposizione sorge solo a seguito della decisione su di essa con sentenza di primo grado,
-3 di 5- stante la sua esecutività. La Corte di Cassazione nella citata sentenza, cui questo giudice intende dare continuità, ha chiarito infatti che l'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente è volto proprio a consentire la comunicazione dell'organo accertatore dei dati del conducente, volta a consentire la decurtazione dei punti nei confronti dell'effettivo trasgressore, e pertanto deve ritenersi che vi è un condizionamento tra l'esito del relativo giudizio di opposizione relativo alla sanzione presupposta (o dell'eventuale – alternativo - rimedio gerarchico attivato in sede amministrativa) e l'obbligo di comunicazione dei dati da parte del conducente nel senso che deve ritenersi che detto obbligo rivive, sorge nuovamente a seguito della decisione sull'opposizione.
Tale orientamento, rispettoso della lettera della norma e della sua ratio, si pone altresì in sintonia anche con il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, secondo la quale “in nessun caso
... il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione”.
Pertanto la Corte di Cassazione, nella citata sentenza ha affermato il seguente principio di diritto, condiviso da questo giudice: “in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2,
c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti,
l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento)- viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”.
Alla luce delle motivazioni espresse l'appello deve essere rigettato, tenuto conto che nel caso di specie, essendo stata annullato il verbale relativo alla precedente infrazione, non sussisteva il detto obbligo di comunicazione.
Quanto alle spese di lite del presente grado del giudizio- non essendo stata la sentenza di primo grado oggetto di appello incidentale da parte dell'odierno appellato- la complessità delle questioni giuridiche affrontate, e la presenza, nella giurisprudenza di legittimità, di decisioni di segno opposto sulla medesima questione giuridica, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite. Per la
-4 di 5- restante quota della metà le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando in grado di appello, così decide:
-rigetta l'appello;
-compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato la residua quota della metà liquidata, già effettuato il dimezzamento, nella complessiva somma di € 250,00 per compenso, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 5 novembre 2025
Il Giudice
EN RU
-5 di 5-